Covip: contributo delle forme pensionistiche complementari – anno 2019

COVIP

La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2019, la Delibera 13 marzo 2019 con la determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell’anno 2019, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

Fonte: sito COVIP

 

 

 


 

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERA 13 marzo 2019 

Determinazione della misura, dei termini e delle modalita’ di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell’anno 2019, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 
                     LA COMMISSIONE DI VIGILANZA 
                         SUI FONDI PENSIONE 
 
  Visto l'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre  2005,
n. 252 (di seguito: decreto n. 252  del  2005)  che  dispone  che  la
Commissione di  vigilanza  sui  fondi  pensione  (di  seguito  COVIP)
esercita  la  vigilanza  prudenziale   sulle   forme   pensionistiche
complementari,  perseguendo  la  trasparenza  e  la  correttezza  dei
comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro solidita'; 
  Visto l'art. 16, comma 2, lettera b), del decreto n. 252 del 2005 e
l'art. 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  relativi
al finanziamento della COVIP, mediante parziale utilizzo del  gettito
derivante dal contributo di solidarieta' di cui all'art. 16, comma 1,
del decreto n. 252 del 2005; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge  n.  266
del 2005) e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che  prevede  che  a
decorrere dall'anno 2007, le spese di funzionamento della COVIP  sono
finanziate dal mercato di competenza, per la parte  non  coperta  dal
finanziamento a carico del bilancio  dello  Stato,  e  che  l'entita'
della contribuzione, i termini e  le  modalita'  di  versamento  sono
determinate dalla COVIP  con  propria  deliberazione,  sottoposta  al
Presidente del Consiglio dei ministri, per l'approvazione con proprio
decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'art. 13, comma 3, della legge 8 agosto  1995,  n.  335  (di
seguito: legge n. 335 del 1995), come modificato dall'art.  1,  comma
68, della legge n. 266 del 2005, secondo il  quale  il  finanziamento
della COVIP puo' essere integrato mediante il versamento  annuale  da
parte dei fondi pensione di una quota  non  superiore  allo  0,5  per
mille dei flussi annuali dei contributi incassati; 
  Visto l'art. 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (di
seguito: legge n. 145 del 2019) secondo il  quale  nell'ambito  delle
misure per la tutela dei risparmiatori,  al  fine  di  potenziare  la
funzione   di   vigilanza   della   COVIP,   anche   in   conseguenza
dell'attuazione dei compiti derivanti dal recepimento della direttiva
(UE) 2016/2341  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  14
dicembre 2016, e' autorizzata la spesa  di  1.500.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2019; 
  Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio  2019  e  la  prima
variazione  allo  stesso,  approvati  rispettivamente   con   proprie
deliberazioni del 27 novembre 2018 e 19 febbraio 2019; 
  Vista la propria deliberazione del 20 febbraio 2019,  esecutiva  ai
sensi dell'art. 18, comma 4, del decreto n. 252 del 2005, concernente
l'ampliamento  della  pianta  organica  del  personale  di  ruolo  di
ulteriori ventuno unita'; 
  Considerato  che  la  suddetta  variazione  di   bilancio   destina
interamente  il  nuovo  flusso  di  finanziamento  al   potenziamento
dell'attivita' di vigilanza, prioritariamente  mediante  l'assunzione
di nuove risorse in attuazione del citato  ampliamento  della  pianta
organica; 
  Ritenuto che il contributo annuale dovuto per il 2019 debba  essere
calcolato in base ai contributi incassati dalle forme  pensionistiche
complementari nell'anno 2018; 
  Ritenuto che, in relazione al proprio fabbisogno finanziario per il
2019,  all'ammontare  del  finanziamento  previsto   a   valere   sul
contributo  di  solidarieta'  e   alla   stima   dell'importo   delle
contribuzioni  incassate  dai  fondi  pensione  nell'anno  2018,   il
versamento a carico delle forme  pensionistiche  complementari  debba
essere fissato nella misura dello 0,5 per mille  dei  flussi  annuali
dei   contributi   incassati   a   qualunque   titolo   dalle   forme
pensionistiche complementari stesse; 
  Ritenuto di  escludere  dal  versamento  i  contributi  di  importo
esiguo; 
 
                              Delibera 
 
di approvare le seguenti disposizioni in materia di misura, termini e
modalita' di versamento del contributo dovuto  alla  COVIP  da  parte
delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2019. 
                               Art. 1 
 
                       Contributo di vigilanza 
 
  1. Ad integrazione del finanziamento  della  COVIP  e'  dovuto  per
l'anno 2019, dai soggetti di cui al successivo art. 2, il  versamento
di un contributo nella misura  dello  0,5  per  mille  dell'ammontare
complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo  dalle  forme
pensionistiche complementari nell'anno 2018. 
  2. Dalla base di calcolo di cui al comma 1 vanno esclusi  i  flussi
in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni  maturate  presso
altre forme pensionistiche complementari, nonche'  i  contributi  non
finalizzati alla  costituzione  delle  posizioni  pensionistiche,  ma
relativi a prestazioni accessorie quali premi  di  assicurazione  per
invalidita' o premorienza. 
  3. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno
di societa' o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso,
si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della societa' o
ente, la base di calcolo ai sensi del comma  1  dovra'  tenere  anche
conto degli accantonamenti effettuati nell'anno al fine di assicurare
la  copertura  della   riserva   matematica   rappresentativa   delle
obbligazioni previdenziali. 
                               Art. 2 
 
                             Destinatari 
 
  1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 e' effettuato  da
ciascuna forma pensionistica complementare che al  31  dicembre  2018
risulti iscritta all'albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n.
252 del 2005. 
  2. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno
di societa' o enti, il versamento del contributo di cui all'art. 1 e'
effettuato dalla societa' o dall'ente stesso. 
  3. Sono esclusi dal versamento del contributo di cui all'art.  1  i
soggetti di cui ai commi 1 e 2 che, per ciascuna forma  pensionistica
complementare, sarebbero tenuti ad effettuare versamenti inferiori ad
euro 10,00. 
                               Art. 3 
 
                  Termini e modalita' di versamento 
 
  1. Il contributo di cui all'art. 1 deve essere versato entro il  31
maggio 2019. 
  2. Nel caso di cancellazione dall'albo  della  forma  pensionistica
complementare prima della scadenza di cui al comma 1,  il  versamento
del contributo e' effettuato prima della cancellazione  stessa  nella
misura stabilita dall'art. 1. 
  3. Il contributo dovra' essere versato sul conto corrente  bancario
n.  IT85B0569603211000006150X43   intestato   alla   Commissione   di
vigilanza sui fondi pensione presso la  Banca  Popolare  di  Sondrio,
sede di Roma.  La  causale  da  indicare  per  il  versamento  e'  la
seguente: «Fondo pensione n. (numero di iscrizione all'albo dei fondi
pensione) - Versamento contributo di vigilanza anno 2019». 
  4. A pagamento avvenuto, e comunque entro il 21 giugno 2019,  tutti
i soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti a trasmettere alla  COVIP  i
dati  relativi  al  contributo  in  parola   compilando   le   pagine
appositamente dedicate e messe a disposizione  in  sezioni  riservate
presenti sul sito internet (www.covip.it). 
  5. I soggetti esclusi dal versamento ai sensi dell'art. 2, comma 3,
sono comunque tenuti, entro la data di cui al comma 4, a inviare alla
COVIP  un'apposita  relazione  circa  la  sussistenza  delle  ragioni
dell'esclusione. 
                               Art. 4 
 
                        Riscossione coattiva 
 
  1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte  dei  soggetti
di cui all'art.  2  secondo  le  modalita'  previste  dalla  presente
deliberazione,  comporta  l'avvio  della  procedura  di   riscossione
coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi  e
spese di esecuzione. 
                               Art. 5 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della
legge  n.  266  del  2005,  e'  sottoposta,  per  l'approvazione,  al
Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   sentito   il   Ministro
dell'economia e delle  finanze  e  successivamente  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  nel  Bollettino  della
COVIP e sul sito internet della stessa. 
    Roma, 13 marzo 2019 
 
                                                Il presidente: Padula 
La Redazione

Autore: La Redazione

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