Dottrina Per il Lavoro: Rapporto biennale (2016-2017) per le Pari Opportunità

dottrina-lavoro-new-bluea cura di Roberto Camera*

 

In merito alla redazione del Rapporto biennale (anni 2016-2017) per le Pari Opportunità, previsto per le aziende con più di 100 dipendenti, si fa presente che il Ministero del Lavoro sta predisponendo un applicativo informatico che consentirà di elaborare con maggiore rapidità ed efficacia i dati inseriti, facilitandone la lettura e l’analisi.

In considerazione di ciò, la scadenza del 30 aprile 2018 – attualmente prevista dal DM del 17 luglio 1996 – è stata prorogata almeno fino al 31 maggio 2018.

Per quanto riguarda le seguenti Regioni, queste le specifiche del caso:

  • Regione Piemonte: ha inviato una email informativa alle aziende interessate con le istruzioni, per cui la scadenza per la presentazione del rapporto biennale è stata confermata per il 23 giugno 2018;
  • Regione Veneto: disponibile l’applicato con scadenza 30 aprile 2018: http://personaleaziende.regione.veneto.it/art9/accesso.asp
  • Le altre Regioni applicheranno le specifiche previste dal Ministero del Lavoro, in via di definizione.

Si ricorda che la mancata compilazione del rapporto biennale può portare alla sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.

 

Più informazioni

Si tratta del Rapporto biennale per gli anni 2016/2017, relativo alla situazione del personale occupato (inclusi i lavoratori cassintegrati, in aspettativa e le lavoratrici in maternità), previsto dall’articolo 46 del D.L.vo n. 198 del 11 aprile 2006 (c.d. “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”).

L’obbligo è previsto in capo alle imprese pubbliche e private che hanno alle proprie dipendenze più di 100 lavoratori dipendenti e attiene alla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

Il rapporto deve essere trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera regionale di parità, che elabora i relativi risultati trasmettendoli alla consigliera nazionale di parità, al Ministero del lavoro e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’azienda dovrà verificare, per il tramite della consigliera regionale di parità, se il rapporto dovrà essere compilato in modalità cartacea o tramite una procedura telematica.

 

il sito della Consigliera Nazionale di Parità

 


* Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza

Roberto Camera

Autore: Roberto Camera

Esperto di diritto del Lavoro, relatore in corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di lavoro e ideatore del sito Dottrina Per il Lavoro (ex DPLModena) - @CameraRoberto

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