Dottrina Per il Lavoro: Riduzione di personale – fase amministrativa della procedura. Che fare?

dottrina-lavoro-new-bluea cura di Eufranio Massi*

 

L’art. 34, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 150/2015 ha abrogato il decreto legislativo n. 469/1997 con il quale furono trasferite alle Regioni una serie di competenze concernenti il c.d. “collocamento”. L’abrogazione è, senz’altro, coerente con il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive che ha portato, tra le altre cose, alla istituzione dell’ANPAL.

Nello stesso provvedimento oggetto di abrogazione, l’art. 3 dopo aver affermato (comma 1) che il Ministero del Lavoro esercita le funzioni ed i compiti relativi alle eccedenze di personale temporanee e strutturali, stabiliva, al comma 2, delegando, sostanzialmente, le funzioni a livello periferico, che “in attesa di una organica revisione degli ammortizzatori sociali (cosa avvenuta con il decreto legislativo n. 148/2015)……. , presso le Regioni è svolto l’esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale nonché quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale (art. 4 della legge n. 223/1991). Le Regioni promuovono altresì gli accordi e i contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà”.

Ora, a fronte di questa norma abrogata quale è la situazione?

L’art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015 radica la competenza per l’eventuale esame congiunto relativo alla CIGS per riorganizzazione e per crisi aziendale previsto dall’art. 21, lettere a) e b, presso l’ufficio individuato dalla Regione del territorio di riferimento e, di conseguenza, non sembrano esserci problemi rispetto al passato ma, relativamente alla causale della lettera c (contratto di solidarietà difensivo) nulla dice la disposizione (prima essa era citata esplicitamente al comma 2 dell’art. 3 del decreto legislativo n. 469/1997). Fornendo una interpretazione ampia al principio che è alla base del nuovo contratto di solidarietà che rientra, a tutti, gli effetti nella disciplina degli ammortizzatori sociali, si potrebbe dire che l’eventuale competenza, qualora sia richiesto l’esame congiunto, sia “radicata” presso la Regione, ma il Legislatore si è dimenticato di citare la lettera c) dell’art. 21 ed il Dicastero del Lavoro non ha detto nulla.

Per quel che concerne la procedura collettiva di riduzione di personale (non si può più parlare di “procedura di mobilità” dopo le modifiche introdotte con la legge n. 92/2012) si può affermare che, a fronte della avvenuta abrogazione dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 469/1997, la fase amministrativa, susseguente a quella sindacale, non possa che svolgersi presso l’Ufficio individuato dal comma 7 dell’art. 4 della legge n. 223/1991 (Ufficio provinciale del Lavoro, divenuto, dopo una serie di passaggi, Ispettorato territoriale del Lavoro, articolazione periferica dell’Agenzia “Ispettorato Nazionale del Lavoro” e non più del Ministero).

Anche su questo punto il Ministero del Lavoro non ha fornito alcun chiarimento amministrativo a distanza di quasi due anni dall’abrogazione.

Questo ragionamento vuole soltanto essere un contributo di riflessione su un tema che potrebbe inficiare la procedura con vizi formali.

 


* esperto in diritto del lavoro

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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