Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: microcredito alle PMI – le istruzioni per l’uso

logo_FSLa Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato un approfondimento circa le modalità ed i soggetti abilitati all’utilizzo del fondo per il Microcredito, per coloro i quali non hanno tutte le garanzie per ottenere un prestito bancario.

Il bando del Mise, mette a disposizione circa 40 milioni di euro per il Microcredito a favore di quei soggetti che non hanno tutte le garanzie per ottenere un prestito bancario: persone singole, società di persone, Srl semplificate, associazioni, cooperative per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di Microimpresa, società tra professionisti. Al fondo si potrà accedere all’inizio di aprile attraverso il “Click day” predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Tra i potenziali beneficiari dei fondi rientrano tutti quei nuovi lavoratori ed imprenditori che, ottenuti i finanziamenti richiesti, avranno bisogno dell’apporto professionale dei Consulenti del Lavoro nella gestione di tutti gli adempimenti. Per facilitare la diffusione e l’utilizzo di questo nuovo strumento per le PMI, il Consiglio Nazionale ha presentato la campagna informativa denominata: “Il microcredito passa dai Consulenti del Lavoro”.

Chi può beneficiare del Microcredito?

Avvio o sviluppo di un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa.

1. Lavoratori autonomi (professionisti ordinistici e non) titolari di partita Iva da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti;

2. Imprese individuali titolari di partita Iva da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti;

3. Società di persone, società tra professionisti, srl semplificate, società cooperative titolari di partita Iva da meno di cinque anni e con massimo 10 dipendenti.

Sono comunque escluse le imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, i seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) in ogni caso, non avere, un livello di indebitamento superiore a 100.000 Euro.

Leggi l’approfondimento icona_pdf2

Vai al sito del MICROCREDITO web4

 

 

Fonte: Consulenti del Lavoro.it

 


 

Per approfondire l’argomento
DPL_TUTTO_JOBS_ACT

Gli eBook sul Jobs Act di WKI

Sconto del 10% per i lettori di dottrina lavoro new bluecodice sconto: 000718-773110 da inserire nell’ordine di acquisto

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su