Covid-19: la bozza del decreto legge “Ristori”

Pubblichiamo la bozza del cd. Decreto Legge “Ristori”, con una prima analisi delle disposizioni in materia di lavoro.

 

ARTICOLO 13

Nuovi trattamenti di CIGO, FIS e CIGD

  • La durata è massima di 6 settimane collocate nel periodo tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane in esame.
  • Le 6 settimane sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato interamente autorizzato l’ulteriore periodo di 9 settimane (quelle con fatturato), decorso il periodo autorizzato. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane della nuova norma.
  • I datori di lavoro che presentano domanda per la concessione delle 6 settimane hanno l’obbligo di versare un contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. L’aliquota contributiva addizionale è differenziata sulla base della riduzione di fatturato registrato nei primi tre trimestri 2020 rispetto al fatturato relativo al corrispondente periodo del 2019, con le seguenti modalità:
    • 18%: per i datori di lavoro che non hanno avuto riduzione di fatturato,
    • 9%: per una riduzione di fatturato inferiore al 20%.
  • Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, dai datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1 gennaio 2019, nonché dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura delle attività.

Disposizioni in materia di licenziamento

  • Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo (artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991) e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
  • Fino al 31 gennaio 2021, resta preclusa, al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (articolo 3 della Legge n. 604/1966), e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della Legge n. 604/1966.
  • Le preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa (ai sensi dell’articolo 2112 c.c.), o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASpI. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

  • Per i datori di lavoro privati non agricoli che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale (6 settimane), ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, il riconoscimento dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
    • La misura dell’esonero è determinata sulla base della riduzione di fatturato registrato nei primi tre trimestri 2020 rispetto al fatturato relativo al corrispondente periodo del 2019, con le seguenti modalità:
      • 50%: per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato inferiore al 20%;
      • 100%: per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore la 20%.

ARTICOLO 14

Sospensione dei contributi per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dal nuovo lockdown

 

ARTICOLO 15

Nuove misure in materia di reddito di emergenza

  • Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di emergenza è riconosciuta la medesima quota anche per il mese di novembre 2020.

ARTICOLO 16

Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo

  • Ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo è prevista una indennità pari a 1.000 euro, erogata una tantum.

ARTICOLO 17

Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura

  • È previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.

ARTICOLO 18

Disposizioni in materia di lavoratori sportivi

  • Per il mese di novembre 2020 è erogata un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
Roberto Camera

Autore: Roberto Camera

Esperto di diritto del Lavoro, relatore in corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di lavoro e ideatore del sito Dottrina Per il Lavoro (ex DPLModena) - @CameraRoberto

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