Funzione Pubblica: congedo straordinario retribuito – computabilità ai fini dell’anzianità di servizio

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. DFP n. 2285 del 15 gennaio 2013, ha fornito un parere al Dipartimento per l’istruzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in merito all’istituto del congedo straordinario di cui all’art. 42, commi 5 e ss., del D.L.vo. n. 151 del 2001, con particolare riferimento agli effetti che l’assenza produce sulla maturazione dell’anzianità di servizio ai fini della progressione economica e della pensione.

 uno stralcio della nota ministeriale

 “….il periodo del congedo deve essere riconosciuto ai fini dell’anzianità di servizio valevole per il raggiungimento del diritto a pensione e per la sua misura; questo si desume dalla circostanza che la legge ha previsto l’istituto della  contribuzione figurativa (la quale, si ricorda, nel caso di specie vale solo per i lavoratori del settore privato, atteso che per i pubblici dipendenti la contribuzione è connessa alla retribuzione effettivamente versata dal datore di lavoro) che è valida per il diritto e per la misura della pensione. Occorre poi considerare il richiamo all’art. 4, comma 2, della Legge n. 53 del 2000, nel quale è previsto che il congedo non è computato nell’anzianità di servizio, lì dove l’anzianità di servizio è tenuta distinta dai “fini previdenziali“. Pertanto, ad avviso dello scrivente, nell’esaminare l’istituto occorre distinguere la valenza dell’anzianità maturata nel corso della fruizione del congedo e, cioè, l’effetto che si produce rispetto al trattamento pensionistico e quello che riguarda invece il conseguimento del requisito per la progressione a fini economici e, quindi, i periodi di congedo sono validi ai fini pensionistici, ma non ai fini della progressione economica. Questa conclusione è confermata dalla considerazione che, di regola, i periodi rilevanti ai fini delle progressioni economiche presuppongono un’attività lavorativa effettivamente svolta, che porta ad un arricchimento della professionalità e ad un miglioramento delle capacità lavorative del dipendente, situazione che non ricorre nel momento in cui il dipendente si assenta dal servizio e non svolge la propria attività lavorativa.”

 la nota n. 2285 del 15 gennaio 2013

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su