Funzione Pubblica: visite mediche di controllo nei confronti dei lavoratori assenti per infortunio sul lavoro

FP

L’Ufficio Legislativo del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in risposta al quesito della Fondazione IRCCS Policlinico “San Matteo” ha fornito, con la nota n. 322 del 20 febbraio 2018, alcuni chiarimenti in merito alla modalità di svolgimento delle visite mediche di controllo nei confronti dei lavoratori delle Pubbliche amministrazioni assenti per infortunio sul lavoro.

Fonte: Funzione Pubblica

 

 



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

                                                                                                                                                                                           Alle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165 del 2001

 

OGGETTO: Visite mediche di controllo nei confronti dei lavoratori assenti per infortunio sul lavoro. Risposta al quesito della Fondazione IRCCS, Policlinico “San Matteo”. Modalità di svolgimento – articolo 4, decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 206.

Al fine di chiarire l’ambito di applicazione del decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 206, con particolare riguardo all’articolo 4 e alla mancata previsione degli obblighi di reperibilità a carico dei dipendenti infortunati sul lavoro, si rende noto il parere di questo Ufficio, formulato con l’allegata nota n. 0000246 dell’ 8 febbraio 2018, in risposta ad uno specifico quesito da parte della Fondazione IRCCS, Policlinico “San Matteo”.

      Il capo dell’Ufficio legislativo

       Avv. Angelo Vitale

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

 

Al direttore generale della

Fondazione IRCCS

Policlinico “San Matteo”

e, p.c.Al Ministero del lavoro e delle

politiche sociali

Ufficio legislativo

Al direttore generale dell’INPS

Al direttore generale dell’INAIL

 

Oggetto: Quesito – Visite fiscali.

Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti avanzata da codesta Fondazione IRCCS, in ordine alle cause di esclusione, per i dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia, dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità previste per le visite fiscali dal D.M. 17 ottobre 2017, n. 206. In particolare, l’Istituto chiede indicazioni in merito alla eliminazione, tra le predette cause, dell’infortunio sul lavoro.

Al riguardo, si osserva che il predetto decreto ministeriale regolamenta le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, ai sensi dell’articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero gli accertamenti medico-legali che rientrano nella competenza esclusiva dell’INPS. Nei casi, invece, di infortunio sul lavoro, l’articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67 attribuisce all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) la competenza relativa “agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati”. Quindi, come precisato anche nella relazione illustrativa al decreto n. 206 del 2017, l’assenza per infortunio sul lavoro è stata eliminata come causa di esclusione dall’obbligo di reperibilità, “poiché tale circostanza non è direttamente riscontrabile dall’INPS, rientrando piuttosto tra le competenze dell’INAIL”, analogamente, peraltro, a quanto già previsto per i lavoratori privati dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell’11 gennaio 2016.

Al riguardo si segnala che anche l’INPS, nel messaggio n. 3265 del 9 agosto 2017 in cui ha dettato “Istruzioni amministrative ed operative” delle disposizioni del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, in materia di Polo unico per le visite fiscali, ha precisato di “non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio e malattia professionale, in quanto – alla luce del disposto di cui all’articolo 12 della legge n° 67/1988 in tema di competenze esclusive dell’Inail – non può interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di tali tipologie di “eventi”. ”

Nei casi di infortunio sul lavoro, quindi, gli accertamenti medico-legali rimangono in capo all’INAIL, secondo le modalità già vigenti prima del D.M. n. 206 del 2017.

 

Il Capo dell’Ufficio Legislativo
Avv. Angelo Vitale

La Redazione

Autore: La Redazione

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