Governo: dal 1° gennaio 2018 istituito il Reddito di inclusione

governo3Il Consiglio dei ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2017, il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 con le disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, verrà istituito il Reddito di inclusione, di seguito denominato «ReI», quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.

Il ReI è una misura a carattere universale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà.

Il ReI è riconosciuto, su richiesta, ai nuclei familiari che risultano, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  1. con riferimento ai requisiti di residenza e di soggiorno, il componente che richiede la misura deve essere congiuntamente:
    1. cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
    2. residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda;
  2. con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
    1. un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
    2. un valore dell’ISRE non superiore ad euro 3.000;
    3. un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;
    4. un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000;
    5. un valore non superiore alle soglie di cui ai numeri 1 e 2 relativamente all’ISEE e all’ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata nei casi e secondo le modalità di cui agli articoli 10 e 11;
  3. con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:
    1. nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
    2. nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

Oltre ai requisitai summenzionati, in sede di prima applicazione, ai fini dell’accesso al ReI il nucleo familiare, con riferimento alla sua composizione come risultante nella DSU, deve trovarsi al momento della richiesta in una delle seguenti condizioni:

  1. presenza di un componente di età minore di anni 18;
  2. presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore ovvero di un suo tutore;
  3. presenza di una donna in stato di gravidanza accertata. La documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto è rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta del beneficio, che può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto;
  4. presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi.

 

Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il ReI non è in ogni caso compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

 

il ReI è articolato in due componenti:

a) un beneficio economico pari, su base annua, al valore di euro 3.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare;

  1. b) una componente di servizi alla persona identificata, in esito ad una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare, nel progetto personalizzato.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

La Redazione

Autore: La Redazione

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