Governo: disposizioni correttive in materia di impresa sociale

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Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2018, il decreto legislativo 20 luglio 2018, n. 95 con le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Il provvedimento entra in vigore l’11 agosto 2018.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

DECRETO LEGISLATIVO 20 luglio 2018, n. 95 

Disposizioni integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di
impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma  7,  della  legge  6
giugno 2016, n. 106. 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto  l'articolo   117,   secondo   comma,   lettera   l),   della
Costituzione; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  112  recante
revisione della disciplina in materia di impresa sociale; 
  Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per
la  riforma  del  Terzo  settore,  dell'impresa  sociale  e  per   la
disciplina del servizio civile universale; 
  Visto in particolare l'articolo 1, comma 7, della legge n. 106  del
2016, il quale prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  il
Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri  direttivi
fissati dalla  medesima  legge,  attraverso  la  medesima  procedura,
disposizioni integrative e correttive dei  decreti  medesimi,  tenuto
conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse; 
  Visto l'articolo 6 della legge n. 106 del 2016, recante il criterio
di delega relativo al riordino e alla revisione della  disciplina  in
materia di impresa sociale, tenuto conto  di  quanto  previsto  dagli
articoli 2, 4 e 9 della medesima legge; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 21 marzo 2018; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 17 luglio 2018; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112,  e'  modificato  e
integrato secondo le disposizioni del presente decreto. 
                               Art. 2 
 
 
                      Modifiche all'articolo 2 
               del decreto legislativo n. 112 del 2017 
 
  1. All'articolo 2, comma 5, del  decreto  legislativo  n.  112  del
2017, dopo le parole:  «per  piu'  di  un  terzo»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e per piu' di ventiquattro mesi dall'assunzione». 
                               Art. 3 
 
 
                      Modifiche all'articolo 3 
               del decreto legislativo n. 112 del 2017 
 
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 112 del 2017, dopo  il
comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis.  Ai  fini  di  cui  ai  commi  1  e  2,  non  si  considera
distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di  gestione  la
ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attivita' di  interesse
generale  di  cui  all'articolo  2,  effettuata  ai  sensi  dell'art.
2545-sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni  e  limiti
stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali  costituite
in forma di societa' cooperativa,  a  condizione  che  lo  statuto  o
l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni  ai
soci proporzionalmente alla quantita' e alla  qualita'  degli  scambi
mutualistici  e  che   si   registri   un   avanzo   della   gestione
mutualistica.». 
                               Art. 4 
 
 
                      Modifiche all'articolo 12 
               del decreto legislativo n. 112 del 2017 
 
  1. All'articolo 12, comma 1, del decreto  legislativo  n.  112  del
2017, le parole: «La trasformazione,» sono sostituite dalle seguenti:
«Salvo quanto  specificamente  previsto  dal  codice  civile  per  le
societa' cooperative, la trasformazione,». 
                               Art. 5 
 
 
                      Modifiche all'articolo 13 
               del decreto legislativo n. 112 del 2017 
 
  1. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 112 del 2017, dopo il
comma 2, e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Le prestazioni di attivita' di volontariato possono  essere
utilizzate in misura complementare  e  non  sostitutiva  rispetto  ai
parametri  di  impiego  di  operatori  professionali  previsti  dalle
disposizioni vigenti. Esse non  concorrono  alla  determinazione  dei
costi  di  servizio,  fatta  eccezione   per   gli   oneri   connessi
all'applicazione del comma 2.». 
                               Art. 6 
 
 
                      Modifiche all'articolo 17 
               del decreto legislativo n. 112 del 2017 
 
  1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 112  del  2017,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, primo periodo, la parola: «dodici»  e'  sostituita
dalla seguente: «diciotto»; 
    b) al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti
parole: «al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili  o
di  introdurre  clausole  che  escludono  l'applicazione   di   nuove
disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria». 
                               Art. 7 
 
 
                      Modifiche all'articolo 18 
               del decreto legislativo n. 112 del 2017 
 
  1. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 112  del  2017,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Non concorrono alla formazione  del  reddito  imponibile  delle
imprese sociali le somme destinate al versamento del  contributo  per
l'attivita' ispettiva  di  cui  all'articolo  15,  nonche'  le  somme
destinate ad apposite riserve ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e  2.
L'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite e' consentita  e
non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che non si dia  luogo
a distribuzione di utili fino a quando le  riserve  non  siano  state
ricostituite. 
  2. Non concorrono altresi' a formare il  reddito  imponibile  delle
imprese sociali le imposte sui  redditi  riferibili  alle  variazioni
effettuate ai sensi dell'articolo 83 del testo  unico  delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. La disposizione di cui al  periodo  precedente
e' applicabile solo se determina un  utile  o  un  maggior  utile  da
destinare a incremento del patrimonio ai sensi dell'articolo 3, comma
1.»; 
    b) al comma 3, il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche  si  detrae  un
importo  pari  al   trenta   per   cento   della   somma   investita,
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
dal contribuente nel capitale sociale di una o piu' societa', incluse
societa' cooperative, che abbiano acquisito la qualifica  di  impresa
sociale da non piu' di cinque anni.»; 
    c) al  comma  3,  terzo  periodo,  le  parole:  «tre  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «cinque anni»; 
    d) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Non
concorre  alla  formazione   del   reddito   dei   soggetti   passivi
dell'imposta sul reddito delle societa', il trenta  per  cento  della
somma investita, successivamente alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, nel  capitale  sociale  di  una  o  piu'  societa',
incluse societa' cooperative, che abbiano acquisito la  qualifica  di
impresa sociale da non piu' di cinque anni.»; 
    e) al comma 4,  secondo  periodo,  le  parole:  «tre  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «cinque anni»; 
    f) al comma 5, le parole: «che abbiano acquisito la qualifica  di
impresa sociale successivamente alla medesima data e siano costituite
da non piu' di trentasei mesi dalla stessa.», sono  sostituite  dalle
seguenti: «che abbiano acquisito la qualifica di impresa  sociale  da
non piu' di cinque anni.»; 
    g) al comma 7, le parole: «e all'articolo 7-bis del decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
1° dicembre 2016,  n.  225.»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e
all'articolo  9-bis  del  decreto-legge  24  aprile  2017,   n.   50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.»; 
    h) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti: 
  «8-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  del  presente
articolo,     le      amministrazioni      vigilanti      trasmettono
all'Amministrazione  finanziaria   gli   esiti   dei   controlli   di
competenza,  ai  fini  dell'eventuale  assunzione   dei   conseguenti
provvedimenti.  A  seguito  della  propria  attivita'  di  controllo,
l'Amministrazione   finanziaria   trasmette   alle    amministrazioni
vigilanti ogni elemento utile ai fini  della  valutazione  in  merito
all'eventuale perdita della  qualifica  di  impresa  sociale  di  cui
all'articolo 15, comma 8.  E'  fatto  comunque  salvo  il  potere  di
autonomo controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria. 
  8-ter. In  caso  di  violazione  delle  disposizioni  del  presente
articolo,  oltre  alla  decadenza  dalle  agevolazioni,  si   applica
l'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile ai fini della gestione
commissariale.». 
                               Art. 8 
 
 
                    Disposizioni di coordinamento 
 
  1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a)  all'epigrafe  le  parole:  «a  norma  dell'articolo  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 1»; 
    b) agli articoli 1, comma 5, e 2, comma 2,  le  parole:  «di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6  giugno  2016,  n.
106» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117». 
  2. All'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n.
381, le parole: «del  decreto  legislativo  recante  revisione  della
disciplina in materia di impresa  sociale,  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, lettera  c),  della  legge  6  giugno  2016,  n.  106»  sono
sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
112». 
  3.  All'articolo  1,  comma  5-duodecies,  del  testo  unico  delle
disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria  di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «del  decreto
legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6
giugno 2016, n. 106» sono sostituite  dalle  seguenti:  «del  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 112». 
                               Art. 9 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione
delle disposizioni con le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 10 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 20 luglio 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri  
 
                                  Di  Maio,  Ministro  del  lavoro  e
                                  delle politiche sociali 
 
                                  Tria,  Ministro   dell'economia   e
                                  delle finanze 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
La Redazione

Autore: La Redazione

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