Governo: domanda per il rimborsi ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile

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Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2019, il DPCM 26 ottobre 2018, con il quale vengono fornite condizioni, termini e modalità di applicazione delle disposizioni finalizzate a consentire il riconoscimento, a domanda, dei rimborsi spettanti ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile, previsti dall’articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, con le modalita’ del credito d’imposta.

 

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 2018 

Condizioni, termini e modalita' di  applicazione  delle  disposizioni
contenute nell'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
finalizzate a consentire il riconoscimento, a domanda,  dei  rimborsi
spettanti ai datori di lavoro  dei  volontari  di  protezione  civile
previsti dall'articolo 9, comma 5, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194,  con  le  modalita'  del  credito
d'imposta.
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice
della protezione civile»; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione  del  sistema  di  gestione  delle  dichiarazioni.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997,  n.  174»  e,  in
particolare, gli articoli 17 e seguenti, che disciplinano il  sistema
dei versamenti unitari con compensazione; 
  Visti gli articoli 1260, e seguenti, del codice civile; 
  Visto  l'art.  38  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.  229
ove e' previsto, tra l'altro, che: 
    al fine di accelerare le procedure  connesse  con  l'impiego  del
volontariato di protezione civile, in considerazione dell'eccezionale
mobilitazione  disposta   in   conseguenza   degli   eventi   sismici
verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a  partire
dal 24 agosto 2016, a fare data dall'entrata  in  vigore  del  citato
decreto,  i  rimborsi  per  i  datori  di  lavoro  dei  volontari  di
protezione civile relativamente agli importi effettivamente spettanti
determinati  in  esito  all'istruttoria  tecnica  di  competenza  del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, sono alternativamente riconosciuti, su apposita domanda
del datore di lavoro, con le modalita' del credito di imposta  (comma
1); 
    il  credito   d'imposta   e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione ai sensi del richiamato art. 17 del decreto legislativo
n. 241/1997, e successive  modificazioni,  ovvero  e'  cedibile,  nel
rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti  del
codice civile, previa adeguata  dimostrazione  dell'effettivita'  del
diritto al credito medesimo, a  intermediari  bancari,  finanziari  o
assicurativi,  stabilendo  altresi'  che  tali   cessionari   possano
utilizzare il credito ceduto esclusivamente in  compensazione  con  i
propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi del  citato  decreto
legislativo n. 241/1997 e  previa  comunicazione  della  cessione  al
Dipartimento della protezione civile, secondo modalita' da  stabilire
a  cura  del  medesimo  Dipartimento,  prevedendo,  inoltre  che  per
utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 relativo debba
essere presentato  esclusivamente  attraverso  i  servizi  telematici
messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  il  mancato
riconoscimento dell'operazione di versamento (comma 2); 
    le condizioni, i termini e le  modalita'  di  applicazione  delle
disposizioni del presente  articolo,  nonche'  le  modalita'  per  il
versamento periodico, da  parte  del  Dipartimento  della  protezione
civile, delle somme corrispondenti ai crediti di imposta da fruire, a
valere sulle risorse finanziarie finalizzate all'attuazione del  piu'
volte citato art. 39 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di  bilancio  siano  stabilite
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 3); 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del  9
novembre 2012, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  27  del  1°
febbraio 2013, recante «indirizzi operativi per assicurare l'unitaria
partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di
protezione civile», in base alla quale si e' provveduto, tra l'altro,
all'istituzione nell'ambito dell'elenco nazionale di cui  all'art.  1
del decreto del Presidente della Repubblica N. 194/2001,  dell'elenco
centrale del volontariato  di  protezione  civile,  attribuendo  alle
regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano,  in  particolare,
la ricognizione e  il  coordinamento  delle  organizzazioni  iscritte
nelle sezioni territoriali dell'elenco, da esse curato; 
  Ritenuto di procedere alla definizione delle condizioni, termini  e
modalita' di applicazione delle disposizioni contenute  nell'art.  38
del decreto-legge n. 189/2016 convertito, allo scopo di consentire la
rapida ed  efficace  attuazione  del  nuovo  procedimento  favorendo,
cosi', la fruizione dei benefici attesi  dai  datori  di  lavoro  dei
volontari di protezione civile in termini di accorciamento dei  tempi
amministrativi e semplificazione dei procedimenti; 
  Dato  atto   che   tali   benefici   avranno   positivi   riverberi
sull'attivita' delle organizzazioni  di  volontariato  di  protezione
civile iscritte nell'elenco di cui al citato art. 1 del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 194/2001, agevolando la partecipazione
dei  volontari  alle  attivita'  di  protezione  civile,  cosi'  come
sull'attivita'  del  Dipartimento  della  protezione   civile   della
Presidenza del Consiglio dei ministri,  favorendo  l'esercizio  delle
funzioni di coordinamento del  Servizio  nazionale  della  protezione
civile con riferimento alla  predisposizione  e  mobilitazione  delle
risorse  umane  e  strumentali  facenti  capo  al   volontariato   di
protezione civile; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato e le regioni e Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
espresso nella seduta dell'8 marzo 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Facolta' di opzione da esercitare in sede di richiesta di rimborso ex
  art. 39 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 
 
  1. Nella  richiesta  finalizzata  ad  ottenere  il  rimborso  degli
emolumenti versati al proprio dipendente per  attivita'  regolarmente
effettuate quale volontario di protezione civile, ai sensi di  quanto
previsto dall'art. 39 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1,
il datore di lavoro, che intende ricevere il predetto rimborso,  puo'
scegliere se ottenerlo mediante liquidazione  delle  somme  spettanti
all'esito dei controlli istruttori previsti, ovvero  fruirne  con  la
modalita' del  credito  di  imposta,  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 
  2. La specificazione espressa ai sensi del comma 1 non puo'  essere
modificata successivamente  alla  presentazione  della  richiesta  di
rimborso. 
                               Art. 2 
 
             Istruttoria amministrativa del Dipartimento 
                       della protezione civile 
 
  1. Il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, all'esito delle verifiche  istruttorie  sulle
richieste di rimborso presentate ai sensi dell'art.  39  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, contenenti, ai  sensi  dell'art.  1
del presente decreto, la richiesta di fruire  del  rimborso  mediante
credito d'imposta, entro il limite delle disponibilita' iscritte  sul
pertinente capitolo del bilancio del Dipartimento medesimo,  comunica
l'importo  effettivamente  spettante  al  datore  di  lavoro  che  ha
presentato la richiesta. 
                               Art. 3 
 
          Istruttoria amministrativa da parte delle regioni 
 
  1. Le regioni, relativamente alle richieste di rimborso relative ad
attivita' ed interventi da loro direttamente autorizzati ai sensi  di
quanto previsto dalla direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 9 novembre 2012, provvedono alle  verifiche  istruttorie
di cui all'art. 2 e comunicano gli importi  effettivamente  spettanti
al datore di lavoro, nonche' al Dipartimento della protezione  civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  2. Il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri provvede  alla  determinazione  degli  importi
complessivamente comunicati  dalle  regioni  ai  sensi  del  comma  1
relativamente   ai   trimestri    dicembre-febbraio,    marzo-maggio,
giugno-agosto, settembre-novembre. 
  3. Gli importi di cui al comma 2 sono detratti, a compensazione  ed
eventualmente in piu' tranches, fino alla concorrenza integrale,  dai
trasferimenti destinati alle regioni a fronte  di  rimborsi  da  esse
istruiti e da liquidarsi con oneri a carico  del  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e per i
quali i datori di lavoro abbiano richiesto l'erogazione del  rimborso
mediante liquidazione delle somme spettanti all'esito  dei  controlli
istruttori previsti. 
                               Art. 4 
 
            Modalita' di fruizione del credito d'imposta 
 
  1. Il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, con riferimento agli importi di cui  all'art.
2, e le regioni per  gli  importi  di  cui  all'art.  3,  trasmettono
all'Agenzia delle entrate entro il giorno  5  di  ciascun  mese,  con
modalita' telematiche definite da quest'ultima, i  dati  dei  crediti
d'imposta  riconosciuti  nel   mese   precedente   e   dei   relativi
beneficiari,  nonche'  le  eventuali  variazioni  e  revoche,   anche
derivanti  dalle  cessioni  di  cui  all'art.  38,   comma   2,   del
decreto-legge n. 189/2016, comunicate nel mese  precedente  ai  sensi
del comma 4 del presente articolo. 
  2. A partire dal giorno 10 del mese  successivo  al  riconoscimento
del credito d'imposta, il soggetto beneficiario utilizza  il  credito
medesimo esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art.  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24
esclusivamente  attraverso  i  servizi  telematici  resi  disponibili
dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  il  rifiuto  dell'operazione  di
versamento. Il credito d'imposta utilizzato in compensazione non puo'
eccedere l'importo  spettante,  pena  lo  scarto  dell'operazione  di
versamento. 
  3.  L'Agenzia  delle  entrate  trasmette  al   Dipartimento   della
protezione civile, con cadenza trimestrale  e  modalita'  telematiche
definite d'intesa, l'elenco dei  soggetti  che  hanno  utilizzato  in
compensazione i crediti d'imposta di cui al presente articolo, con  i
relativi importi. 
  4. Il soggetto beneficiario deve comunicare al  Dipartimento  della
protezione civile e/o alle regioni le Province autonome di  Trento  e
Bolzano l'eventuale  cessione  del  credito  d'imposta,  specificando
l'importo del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario, per
il successivo inoltro di tali informazioni all'Agenzia delle entrate.
Il credito ceduto e' utilizzabile in compensazione  dal  cessionario,
con le stesse modalita' di cui al comma 2 del  presente  articolo,  a
partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione  di  cui
al primo periodo del presente comma. 
                               Art. 5 
 
Modalita' per il versamento  periodico,  da  parte  del  Dipartimento
  della protezione civile, delle somme corrispondenti ai  crediti  di
  imposta 
 
  1. Il Dipartimento della protezione civile provvede  al  versamento
sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di
bilancio», aperta presso la sezione  n.  348  della  Banca  d'Italia,
degli  importi  corrispondenti  alla  somma  dei  crediti   d'imposta
riconosciuti e spettanti ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2
e  3,  comma  2,  comunicati  ai   datori   di   lavoro   beneficiari
relativamente   ai   trimestri    dicembre-febbraio,    marzo-maggio,
giugno-agosto, settembre-novembre. 
  2. I versamenti  trimestrali  di  cui  al  comma  1  devono  essere
effettuati entro la prima decade del mese successivo a ciascuna delle
scadenze trimestrali indicate al comma 1. 
                               Art. 6 
 
                 Adempimenti delle Province autonome 
                         di Trento e Bolzano 
 
  1. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono direttamente
agli adempimenti previsti dal presente decreto,  anche  nei  rapporti
con l'Agenzia delle entrate. 
                               Art. 7 
 
                             Modulistica 
 
  1. Il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri provvede ad adeguare la  relativa  modulistica
alle disposizioni contenute nel presente decreto. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione. 
    Roma, 26 ottobre 2018 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                      Conte           
 
  Il Ministro dell'economia 
        e delle finanze 
              Tria 
 

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2019 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 16 
                                                 
La Redazione

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