Governo: pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. precoci

PARLAMENTO

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2017, il DPCM n. 87 del 23 maggio 2017, con il Regolamento di attuazione dell’articolo 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. precoci.

Il Decreto entra in vigore il 17 giugno 2017.

 

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 2017, n. 87 

Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 199 a 205,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di riduzione del requisito
contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i  lavoratori
c.d. precoci. 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 1, comma 199, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, con il quale si prevede che, a decorrere dal 1° maggio 2017,  il
requisito  contributivo  di  cui  all'articolo  24,  comma  10,   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del
comma 12 del medesimo  articolo  24  per  effetto  degli  adeguamenti
applicati con decorrenza 2013 e 2016, e' ridotto  a  41  anni  per  i
lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto
1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione  per  periodi
di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento  del  diciannovesimo
anno di eta' e che si trovano in una delle  condizioni  di  cui  alle
lettere da a) a d) del medesimo comma 199; 
  Visto l'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.
50, il quale dispone che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1,
comma 199, lettera d), della legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  le
attivita' lavorative di cui all'allegato E si considerano  svolte  in
via continuativa quando  nei  sei  anni  precedenti  il  momento  del
pensionamento le  medesime  attivita'  lavorative  non  hanno  subito
interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici  mesi
e a condizione che le citate attivita' lavorative siano state  svolte
nel  settimo  anno  precedente  il  pensionamento  per   un   periodo
corrispondente a quello complessivo di interruzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 200, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, con il quale si prevede che ai requisiti ridotti di cui al comma
199 continuano ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita di
cui  all'articolo  12  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visto l'articolo 1, comma 201, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, con il quale si stabilisce che per  i  lavoratori  di  cui  agli
articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165,  nonche'  per  il  personale  degli  enti  pubblici  di
ricerca, che soddisfano i requisiti di cui al comma 199 del  medesimo
articolo 1, le indennita' di fine servizio comunque denominate di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997,  n.  79,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  28  maggio  1997,  n.  140,   sono
corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto
alla   corresponsione   delle   stesse   secondo   le    disposizioni
dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e sulla base della disciplina vigente in  materia  di  corresponsione
del trattamento di fine servizio comunque denominato; 
  Visto l'articolo 1, comma 202, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, il quale demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge,  la  disciplina  delle  modalita'  di  attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi da 199 a 205, nel rispetto dei limiti di
spesa annuali di cui al comma 203  del  medesimo  articolo  1,  avuto
particolare  riguardo:  alla  determinazione  delle   caratteristiche
specifiche delle attivita' lavorative di cui al  comma  199,  lettera
d); alle procedure per l'accertamento delle condizioni per  l'accesso
al  beneficio  di  cui  ai  commi  da  199  a  205  e  alla  relativa
documentazione  da  presentare  a   tali   fini;   all'attivita'   di
monitoraggio e alla procedura di  cui  al  comma  203,  del  medesimo
articolo 1, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo  14
della legge 7 agosto 1990, n.  241;  alle  comunicazioni  che  l'ente
previdenziale  erogatore  del  trattamento   pensionistico   fornisce
all'interessato in esito alla presentazione della domanda di  accesso
al beneficio; alla  predisposizione  dei  criteri  da  seguire  nello
svolgimento  dell'attivita'  di  verifica  ispettiva  da  parte   del
personale ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali nonche' degli enti  che  gestiscono  forme  di  assicurazione
obbligatoria;  alle  modalita'  di  utilizzo   da   parte   dell'ente
previdenziale   delle   informazioni   relative   alla    dimensione,
all'assetto  organizzativo   dell'azienda   e   alle   tipologie   di
lavorazioni aziendali, anche come risultanti  dall'analisi  dei  dati
amministrativi in possesso degli  enti  previdenziali,  ivi  compresi
quelli  assicuratori  nei  confronti  degli  infortuni  sul   lavoro;
all'individuazione dei criteri di priorita' di cui al comma 203; alle
forme e modalita' di collaborazione tra enti che gestiscono forme  di
assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo  scambio
di  dati  ed  elementi  conoscitivi  in  ordine  alle  tipologie   di
lavoratori interessati; 
  Visto l'articolo 1, comma 203, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, con il quale  sono  indicati  i  limiti  di  spesa  relativi  al
riconoscimento del beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi
dei commi da 199 a 202, del medesimo articolo 1, ed e' stabilito che,
qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del  numero  di
domande rispetto alle risorse finanziarie  stanziate,  la  decorrenza
dei trattamenti e' differita, con criteri  di  priorita'  in  ragione
della maturazione dei requisiti agevolati di cui  al  comma  199  del
citato articolo 1, individuati con il presente decreto e,  a  parita'
degli stessi, in ragione della data di presentazione  della  domanda,
al fine di garantire un numero di  accessi  al  pensionamento,  sulla
base dei predetti requisiti agevolati, non  superiore  al  numero  di
pensionamenti  programmato  in  relazione   alle   predette   risorse
finanziarie; 
  Visto l'articolo 1, comma 204, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, con il quale si stabilisce che a far data dalla  sua  decorrenza
il trattamento pensionistico  di  cui  al  comma  199,  del  medesimo
articolo 1, non e' cumulabile con redditi da  lavoro,  subordinato  o
autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza  tra
l'anzianita' contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'anzianita' contributiva  al
momento del pensionamento; 
  Visto l'articolo 1, comma 205, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, con il quale si stabilisce che il beneficio di cui ai  commi  da
199 a 204 non e' cumulabile con altre maggiorazioni previste  per  le
attivita' di lavoro di cui al comma 199 del medesimo articolo,  fermi
restando i benefici  previsti  per  talune  tipologie  di  lavoratori
dall'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto l'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8  agosto  1995,  n.
335, con i quali sono stabilite le modalita' di determinazione  della
pensione per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale 
  obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che
alla data del 31 dicembre 1995 possono far  valere,  rispettivamente,
un'anzianita' contributiva inferiore o superiore a diciotto anni; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla  Commissione
speciale, nell'adunanza del 26 aprile 2017; 
  Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione  delle
disposizioni relative alla riduzione del  requisito  contributivo  di
accesso  alla  pensione  anticipata   per   i   lavoratori   iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria, alle  forme  sostitutive  ed
esclusive della medesima, che abbiano i requisiti di cui all'articolo
1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel rispetto  dei
limiti di spesa annuali previsti al comma 203 del medesimo articolo. 
                               Art. 2 
 
 
                              Beneficio 
 
  1.  A  decorrere  dal  1°  maggio  2017,  per  i  soggetti  di  cui
all'articolo 3 il requisito  contributivo  di  cui  all'articolo  24,
comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre   2011,   n.   214,   come
rideterminato ai sensi del comma 12  del  medesimo  articolo  24  per
effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013  e  2016,  e'
ridotto a quarantuno anni. 
  2. Al requisito contributivo di cui al comma  1  si  applicano  gli
adeguamenti  alla  speranza  di  vita  di  cui  all'articolo  12  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni. 
  3. Il requisito contributivo ridotto di cui al comma 1 puo'  essere
raggiunto anche ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della  legge  24
dicembre  2012,  n.  228,  cumulando  i  periodi   assicurativi   non
coincidenti posseduti presso le forme di  assicurazione  obbligatoria
per invalidita', vecchiaia e superstiti  dei  lavoratori  dipendenti,
autonomi e degli iscritti alla gestione separata di cui  all'articolo
2, comma 26, della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e  alle  forme
sostitutive  ed  esclusive  della  medesima,  nonche'  agli  enti  di
previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. 
                               Art. 3 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Puo' accedere al beneficio di cui all'articolo 2  il  lavoratore
di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge n.  335  del  1995,
che ha almeno dodici mesi di  contribuzione  per  periodi  di  lavoro
effettivo precedenti il raggiungimento  del  diciannovesimo  anno  di
eta' e che si trova in una delle seguenti condizioni: 
    a) si trova in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19,
comma 1, del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.  150,  per
licenziamento,  anche  collettivo,  dimissioni  per  giusta  causa  o
risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito  della  procedura  di
cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed ha concluso
da  almeno  tre  mesi  di  godere  dell'intera  prestazione  per   la
disoccupazione a lui spettante; 
    b) al momento della richiesta  assiste  da  almeno  sei  mesi  il
coniuge, la persona in unione civile o un  parente  di  primo  grado,
convivente,  con  handicap  in  situazione  di  gravita'   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    c) e' riconosciuto invalido civile di grado almeno pari al 74 per
cento; 
    d) alla data della domanda di  accesso  al  beneficio  svolge  da
almeno sei anni, in via continuativa,  una  o  piu'  delle  attivita'
elencate nell'allegato A del  presente  decreto  ovvero  soddisfa  le
condizioni di cui all'articolo  1,  commi  1,  2  e  3,  del  decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67. 
                               Art. 4 
 
 
             Domanda di riconoscimento delle condizioni 
                     per l'accesso al beneficio 
 
  1.  Ai  fini  della  domanda  di  accesso  al  beneficio   di   cui
all'articolo 2 l'interessato presenta domanda per  il  riconoscimento
delle condizioni di cui all'articolo 3 alla sede INPS  di  residenza,
che ne rilascia ricevuta con annotazione della  data  e  dell'ora  di
ricezione. 
  2. I soggetti che si trovano o verranno  a  trovarsi  entro  il  31
dicembre 2017 nelle condizioni  di  cui  all'articolo  3,  presentano
domanda  per  il  riconoscimento  delle  condizioni  di  accesso   al
beneficio entro il 15 luglio 2017. I soggetti che verranno a trovarsi
nelle predette condizioni nel corso degli anni successivi  presentano
domanda di certificazione entro il 1° marzo di ciascun anno. 
  3. Le domande per il riconoscimento delle condizioni per  l'accesso
al beneficio presentate oltre il 15 luglio 2017 ed  il  1°  marzo  di
ciascun anno e, comunque, non oltre il 30 novembre  di  ciascun  anno
sono  prese  in  considerazione  esclusivamente  se   all'esito   del
monitoraggio di cui all'articolo 11 residuano le  necessarie  risorse
finanziarie. 
  4. Le condizioni per l'accesso al beneficio di cui  all'articolo  2
devono essersi realizzate gia' al momento della  presentazione  della
domanda di cui al comma 1, ad eccezione dei requisiti dell'anzianita'
contributiva, del periodo almeno  trimestrale  di  conclusione  della
prestazione per la disoccupazione di cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera a), e del periodo di svolgimento dell'attivita' lavorativa in
via continuativa di cui all'articolo 3,  comma  1,  lettera  d),  che
devono, comunque, maturare  entro  la  fine  dell'anno  in  corso  al
momento di presentazione della domanda. 
                               Art. 5 
 
Documentazione da  allegare  alla  domanda  di  riconoscimento  delle
  condizioni per l'accesso al beneficio 
 
  1. Unitamente alla domanda di riconoscimento delle  condizioni  per
l'accesso  al  beneficio,  l'interessato  produce  una  dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' circa  la  sussistenza  al  momento
della  domanda  o  il  realizzarsi  entro  la  fine  dell'anno  delle
condizioni di  cui  all'articolo  4,  comma  4,  nonche'  i  seguenti
documenti a riprova della sussistenza, gia' al momento della  domanda
di riconoscimento, delle relative condizioni: 
    a) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 3,  comma  1,
lettera a), la lettera di licenziamento,  di  dimissioni  per  giusta
causa o il verbale di accordo di risoluzione consensuale stipulato ai
sensi dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604; 
    b) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 3,  comma  1,
lettera b), la certificazione attestante l'handicap in situazione  di
gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, del coniuge, della  persona  in  unione  civile  o  del
parente di primo grado, convivente cui presta assistenza; 
    c) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 3,  comma  1,
lettera   c),   il   verbale   di   invalidita'   civile   attestante
un'invalidita' a suo carico di grado almeno pari al 74 per cento. 
  2. Con specifico riguardo alle condizioni di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettera d), ad esclusione dei lavoratori che  soddisfano  le
condizioni di cui all'articolo  1,  commi  1,  2  e  3,  del  decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67, l'interessato  produce,  oltre  ad
una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  circa   la
sussistenza delle predette condizioni, al contratto di  lavoro  o  ad
una busta paga, una dichiarazione del datore di lavoro, redatta su un
apposito  modulo  predisposto  dall'INPS  o,  nelle  more  della  sua
predisposizione, una dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta'
attestante i periodi di  lavoro  prestato  alle  sue  dipendenze,  il
contratto collettivo applicato, le mansioni svolte, come  specificate
nell'allegato A, ed il livello di inquadramento attribuito,  nonche',
con riferimento alle attivita'  lavorative  di  cui  all'allegato  A,
lettere a), b), c), d), e), g), i), l)  e  m),  l'applicazione  delle
voci di tariffa INAIL con un tasso medio di tariffa non inferiore  al
17 per mille, ai sensi del decreto del Ministro del  lavoro  e  della
previdenza sociale di concerto con  il  Ministro  del  tesoro  e  del
bilancio  e  della  programmazione  economica   12   dicembre   2000,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n.
17 del 22 gennaio 2001. 
  3.  Per  i  lavoratori  che  soddisfano  le   condizioni   di   cui
all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del  decreto  legislativo  21  aprile
2011,  n.  67,  la  documentazione  da  allegare  alla   domanda   di
riconoscimento delle condizioni per l'accesso  al  beneficio  di  cui
all'articolo 2 e' individuata dalle disposizioni  di  attuazione  del
medesimo decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. 
  4. L'istruttoria della domanda per l'accertamento delle  condizioni
per  l'accesso  al  beneficio  e'  svolta  dalla  sede   territoriale
dell'INPS, che la effettua con i dati disponibili nei suoi archivi  e
attraverso lo scambio di dati di  cui  all'articolo  10,  secondo  le
modalita'  individuate  da   un   apposito   Protocollo   predisposto
congiuntamente da Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,
INPS, INAIL, ANPAL ed Ispettorato nazionale  del  lavoro,  nel  quale
sono indicate anche le modalita' attraverso le quali  riscontrare  le
informazioni contenute nella  dichiarazione  del  richiedente  e  del
datore di lavoro ed i casi in cui la sede  INPS  puo'  avvalersi,  al
fine, dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Nelle more dell'adozione
del Protocollo l'INPS  procede,  comunque,  ad  istruire  le  domande
presentate. 
                               Art. 6 
 
 
                       Comunicazioni dell'INPS 
 
  1.  In  esito  all'esame  della  domanda  di  riconoscimento  delle
condizioni per l'accesso al beneficio di cui all'articolo  4,  l'INPS
comunica all'interessato entro il 15 ottobre dell'anno 2017 ed  entro
il 30 giugno di ciascun anno successivo: 
    a) il riconoscimento  delle  condizioni,  con  indicazione  della
prima decorrenza utile della pensione, qualora a tale ultima data sia
confermata la  sussistenza  delle  condizioni  e  sia  verificata  la
sussistenza  della  relativa  copertura  finanziaria  in   esito   al
monitoraggio di cui all'articolo 11; 
    b) il riconoscimento delle  condizioni,  con  differimento  della
decorrenza della pensione  in  ragione  dell'insufficiente  copertura
finanziaria. In tal caso la prima data  utile  della  pensione  viene
comunicata in  data  successiva  in  esito  al  monitoraggio  di  cui
all'articolo 11; 
    c) il rigetto della domanda qualora non sussistano le  necessarie
condizioni. 
  2.  L'INPS  comunica  all'interessato  l'esito  delle  domande   di
riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio  prese  in
considerazione ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  3,  entro  il  31
dicembre di ciascun anno. 
                               Art. 7 
 
 
                         Domanda di pensione 
 
  1. La domanda di pensione e' presentata alla sede INPS di residenza
dell'interessato. 
  2. La pensione e' corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda, alla  maturazione
di tutti i  requisiti  e  le  condizioni  previste  e  all'esito  del
positivo riconoscimento di cui all'articolo 4. 
  3. In fase di prima applicazione del presente decreto e per le sole
domande presentate entro il 30 novembre  2017,  in  deroga  a  quanto
previsto dal comma 2, la pensione e' corrisposta con decorrenza dalla
data di maturazione delle condizioni e, comunque, con decorrenza  non
precedente al 1° maggio 2017. 
  4. Le domande di pensione sono accolte entro il limite di spesa  di
360 milioni di euro per l'anno 2017,  di  550  milioni  di  euro  per
l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2020. 
                               Art. 8 
 
 
                           Incumulabilita' 
 
  1. A far data dalla sua  decorrenza  il  trattamento  pensionistico
acquisito in virtu' del  beneficio  di  cui  all'articolo  2  non  e'
cumulabile con redditi da lavoro,  subordinato  o  autonomo,  per  un
periodo di tempo  corrispondente  alla  differenza  tra  l'anzianita'
contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge
n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  214
del 2011,  e  l'anzianita'  contributiva  posseduta  al  momento  del
pensionamento. 
  2. Qualora il titolare del trattamento pensionistico  acquisito  in
virtu' del beneficio pensionistico di cui all'articolo  2  percepisca
per il medesimo periodo redditi da lavoro subordinato o autonomo,  il
trattamento pensionistico e' sospeso dalla data di decorrenza fino  a
conclusione del periodo di tempo per il quale e' previsto il  divieto
di cumulo e si fa luogo al  recupero  delle  rate  di  pensione  gia'
erogate. Il beneficio di cui all'articolo 2  non  e'  cumulabile  con
altre maggiorazioni previste  per  le  attivita'  di  lavoro  di  cui
all'articolo  3,  comma  1,  lettera  d),   salvo   quanto   previsto
all'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
                               Art. 9 
 
 
                         Verifiche ispettive 
 
  1. Ferma restando ogni ulteriore iniziativa di carattere ispettivo,
l'Ispettorato nazionale del lavoro, avvalendosi delle banche  dati  e
di ogni altra informazione in possesso degli Istituti  previdenziali,
svolge accertamenti sulla sussistenza in capo ai  richiedenti  ed  ai
titolari di pensione delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a), b), c) e d), sia su  richiesta  della  sede  INPS,  ai
sensi dell'articolo 5, comma 4, sia in attuazione di  appositi  piani
di controllo adottati annualmente dal Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali, sia, eventualmente, a campione. 
                               Art. 10 
 
 
                      Scambio dei dati tra enti 
 
  1. Gli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria e il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali  provvedono,  ai  fini
del procedimento accertativo di cui all'articolo 4 e delle  verifiche
di cui all'articolo 9, allo scambio di dati ed elementi  conoscitivi,
con particolare riferimento all'accertamento dello svolgimento  delle
attivita' di cui all'articolo 5, comma 2. 
                               Art. 11 
 
 
         Monitoraggio e criteri di ordinamento delle domande 
              e gestione della clausola di salvaguardia 
 
  1. Il monitoraggio delle domande positivamente certificate, ai fini
della individuazione di eventuali scostamenti rispetto  alle  risorse
finanziarie  annualmente  disponibili  per   legge,   e'   effettuato
dall'INPS, sulla base della  data  di  raggiungimento  del  requisito
ridotto di cui all'articolo 2, comma 1, e, a  parita'  della  stessa,
della data di presentazione della  domanda  di  riconoscimento  delle
condizioni per l'accesso al beneficio. 
  2. Qualora l'onere finanziario accertato attraverso il procedimento
di cui al comma 1 sia superiore allo stanziamento di cui all'articolo
1, comma 203, della legge n. 232 del  2016,  valutato  anche  in  via
prospettica, l'INPS provvede all'individuazione dei soggetti  esclusi
dal  beneficio  e   al   conseguente   posticipo   della   decorrenza
dell'indennita' loro dovuta sulla base del  criterio  di  ordinamento
previsto al comma 1. 
  3. Qualora dall'attivita' di monitoraggio prevista per ciascun anno
residuino le  necessarie  risorse  finanziarie,  l'INPS  provvede  ad
individuare nell'ambito delle domande di cui all'articolo 4, comma 3,
positivamente certificate e sulla base del criterio di ordinamento di
cui al comma 1, i soggetti per i  quali  e'  possibile  concedere  il
beneficio  nei   limiti   delle   risorse   finanziarie   annualmente
disponibili. 
  4. All'espletamento delle attivita'  di  monitoraggio  si  provvede
attraverso apposita conferenza di servizi indetta dal  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali  ai  sensi  dell'articolo  14  della
legge 7 agosto 1990,  n.  241,  da  concludersi  entro  il  31  marzo
dell'anno seguente a quello di presentazione delle domande. 
                               Art. 12 
 
 
                        Invarianza dei costi 
 
  1.  Salvo   quanto   previsto   all'articolo   7,   comma   4,   le
amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle
disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 13 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
    Roma, 23 maggio 2017 
 
                            Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                          Gentiloni Silveri 
 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Poletti 
 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2017 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1295 


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Autore: La Redazione

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