Governo: pubblicato in GU il Decreto Milleproroghe

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Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2018, il decreto legge n. 91 del 25 luglio 2018 (c.d. milleproroghe), con la proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Per quanto riguarda la materia lavoro, il decreto ha previsto la proroga, al 2019, affinché l’Inps collabori con l’agenzia delle entrate nella messa a punto della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per l’ISEE, l’indicatore della situazione economica utilizzato per l’accesso a molti servizi sociali.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

DECRETO-LEGGE 25 luglio 2018, n. 91

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative 
 Vigente al: 26-7-2018  
 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla
proroga e definizione di termini di  prossima  scadenza  al  fine  di
garantire la  continuita',  l'efficienza  e  l'efficacia  dell'azione
amministrativa e l'operativita' di fondi  a  fini  di  sostegno  agli
investimenti, nonche' di provvedere alla proroga di  termini  per  il
completamento delle operazioni  di  trasformazioni  societarie  e  di
conclusione degli accordi  di  gruppo  previste  dalla  normativa  in
materia di banche popolari e di banche di credito cooperativo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 luglio 2018; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
         Proroga di termini in materia di enti territoriali 
 
  1. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole «Per gli  anni  2016  e
2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per  gli  anni  2016,  2017  e
2018». 
  2.  Il  mandato  dei  presidenti  di  provincia  e   dei   consigli
provinciali in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente
decreto-legge e il 31 ottobre 2018 e' prorogato  fino  a  tale  data,
anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,  commi  65  e  69,
della legge 7 aprile 2014, n. 56, e le elezioni per il rinnovo  delle
cariche predette si tengono il 31 ottobre 2018, contestualmente  alle
elezioni  del  rispettivo  consiglio  provinciale  o  presidente   di
provincia, qualora sia in scadenza  per  fine  mandato  entro  il  31
dicembre 2018. 
                               Art. 2 
 
             Proroga di termini in materia di giustizia 
 
  1. All'articolo 9, comma 1, del  decreto  legislativo  29  dicembre
2017, n. 216, le parole «dopo il  centottantesimo  giorno  successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono  sostituite
dalle seguenti: «dopo il 31 marzo 2019». 
  2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi  77,
78, 79 e 80,  della  legge  23  giugno  2017,  n.  103,  fatta  salva
l'eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1 per le persone
che si trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati,  e'
sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino  al
15 febbraio 2019. 
  3. All'articolo 10, comma 1, del decreto  legislativo  19  febbraio
2014, n. 14, le parole  «31  dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2021», conseguentemente, il termine di cui  al
comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n.  14  del
2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia,  e'  prorogato
al 1° gennaio 2022. 
                               Art. 3 
 
              Proroga di termini in materia di ambiente 
 
  1. Il termine per la denuncia del possesso di esemplari  di  specie
esotiche invasive di  cui  all'articolo  27,  comma  1,  del  decreto
legislativo  15  dicembre  2017,   n.   230,   iscritte   nell'elenco
dell'Unione alla data di entrata in vigore del medesimo  decreto,  e'
prorogato al 31 agosto 2019. 
                               Art. 4 
 
          Proroghe di termini in materia di infrastrutture 
 
  1. All'articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio
2015, n. 107, le parole: «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019». 
  2. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
19, la parola «2018», ovunque presente, e' sostituita dalla seguente:
«2019». 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), del
decreto   legislativo   18   luglio   2005,    n.    171,    relative
all'obbligatorieta' della patente nautica per la conduzione di unita'
aventi motore di cilindrata superiore a 750  cc  a  iniezione  a  due
tempi, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. 
                               Art. 5 
 
         Proroga di termini in materia di politiche sociali 
 
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15  settembre  2017,  n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole «A decorrere  dal  2018»  sono  sostituite
dalle seguenti: «A decorrere dal 2019»; 
  b) al comma 3, primo periodo, le parole «e'  stabilita  la  data  a
partire dalla quale e' possibile, in via sperimentale per un  periodo
di almeno sei mesi, accedere alla modalita'  di  presentazione  della
DSU,» sono sostituite dalle seguenti: «e' stabilita la data a partire
dalla quale e' possibile  accedere  alla  modalita'  precompilata  di
presentazione della DSU, nonche' la data a  partire  dalla  quale  e'
avviata una sperimentazione in materia,»; 
  c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. A  decorrere  dal  1°
gennaio 2019, la DSU ha validita'  dal  momento  della  presentazione
fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, a decorrere dal  2019,
all'avvio del periodo di validita' fissato al 1°  settembre,  i  dati
sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a
riferimento l'anno precedente.». 
                               Art. 6 
 
                    Proroga di termini in materia 
                     di istruzione e universita' 
 
  1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 4 aprile 2016,  n.  95,  come  modificato
dall'articolo 4, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre  2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017,
n. 19, e' prorogato al 31 ottobre 2018. 
  2. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12  settembre  2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,
n. 128, le parole «e 2017-2018» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,
2017-2018 e 2018-2019». 
  3. All'articolo 37, comma 5,  del  decreto  legislativo  13  aprile
2017, n. 64, le parole «dall'anno scolastico 2018/19» sono sostituite
dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2019/2020. La  validita'  delle
graduatorie vigenti per l'anno scolastico 2017/18  e'  prorogata  per
l'anno scolastico 2018/2019 per le  assegnazioni  temporanee  di  cui
all'articolo 24 e per le destinazioni all'estero  sui  posti  che  si
rendono disponibili nell'ambito dei contingenti di cui agli  articoli
18, comma 1, e 35, comma 2. 
                               Art. 7 
 
              Proroga di termini in materia di cultura 
 
  1. All'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
al primo periodo, dopo le parole «nell'anno 2017»  sono  inserite  le
seguenti: «e nell'anno 2018». 
                               Art. 8 
 
               Proroga di termini in materia di salute 
 
  1. All'articolo 118, comma  1-bis,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 193, le  parole  «A  decorrere  dal  1°
settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere  dal  1°
dicembre 2018». 
  2. All'articolo  8,  comma  1-bis,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 3 marzo 1993, n.  90,  le  parole  «A  decorrere  dal  1°
settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere  dal  1°
dicembre 2018». 
  3. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191,  al  quinto  periodo,  le  parole  «e  per  l'anno  2017»,  sono
sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2017 e per l'anno 2018». 
  4. All'articolo 16 del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, primo periodo, le parole  «nel  periodo  2015-2017»,
sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo 2018-2020»; 
  b)  al  comma  2-bis,  le  parole  «Nel  periodo  2015-2017»   sono
sostituite dalle seguenti: «Nel periodo 2018-2020». 
                               Art. 9 
 
           Proroga di termini in materia di eventi sismici 
 
  1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n.  55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89,  le
parole «centottanta giorni» sono sostituite dalle  parole:  «trecento
giorni». 
  2. All'articolo 1, comma 436-bis, della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla  lettera  b),  dopo  le  parole  «2018»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e l'anno 2019»; 
  b) la lettera c) e' soppressa. 
                               Art. 10 
 
               Proroga di termini in materia di sport 
 
  1. Al fine di consentire l'ultimazione  delle  opere  previste  per
l'Universiade Napoli 2019, il termine previsto dall'articolo 1, comma
378, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' prorogato al 31  maggio
2019, e al comma 375, del  medesimo  articolo,  le  parole  da:  «con
decreto del Presidente» sino a:  «il  quale  opera»  sono  sostituite
dalle seguenti: «il Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019
(ARU)  e'  nominato  commissario  straordinario».   Conseguentemente,
all'articolo 1, comma 379, della legge n. 205 del 2017,  il  terzo  e
quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il commissario,  previa
intesa con il sindaco in caso di interventi da realizzare nell'ambito
territoriale del comune di Napoli, assicura  la  realizzazione  degli
interventi di cui al comma 375. A tale scopo e' costituita una cabina
di  coordinamento,   della   quale   fanno   parte   il   commissario
straordinario, il Presidente della Regione Campania o un suo delegato
e i sindaci delle citta' capoluogo di provincia della Campania o loro
delegati nonche' dei comuni ove vengano localizzati  gli  interventi,
il presidente della FISU, il presidente del CUSI, il  presidente  del
CONI o un suo delegato e il presidente dell'ANAC o un suo delegato.». 
                               Art. 11 
 
Proroga di termini in materia di banche  popolari  e  gruppi  bancari
                             cooperativi 
 
  1. All'articolo  2,  del  decreto-legge  14  febbraio  2016,  n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n.  49,  al
comma 1, secondo periodo, e al comma 2, primo periodo, le parole  «90
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «180 giorni»; all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015,  n.  3,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole  «18  mesi
dalla data di entrata in  vigore  delle  disposizioni  di  attuazione
emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29»  sono
sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2018». 
  2. All'articolo 37-bis, del decreto legislativo 1° settembre  1993,
n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, lettera a), la parola «maggioritaria» e'  sostituita
dalle seguenti: «pari ad almeno il sessanta per cento»; 
  b) dopo il comma 2, e' inserito il  seguente:  «2-bis.  Lo  statuto
della  capogruppo  stabilisce  che  i   componenti   dell'organo   di
amministrazione  espressione  delle  banche  di  credito  cooperativo
aderenti al  gruppo  siano  pari  alla  meta'  piu'  due  del  numero
complessivo dei consiglieri di amministrazione.»; 
  c) al comma 3,  lettera  b),  alinea,  dopo  le  parole  «finalita'
mutualistiche»  sono  inserite  le   seguenti:   «e   del   carattere
localistico delle banche di credito cooperativo»; 
  d) al comma  3,  lettera  b),  n.  1,  dopo  le  parole  «obiettivi
operativi del gruppo» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto  di
quanto previsto dal comma 3-bis,»; 
  e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
      «3-bis. Con atto della capogruppo e' disciplinato  il  processo
di consultazione delle banche  di  credito  cooperativo  aderenti  al
gruppo in materia di strategie, politiche commerciali,  raccolta  del
risparmio ed erogazione del credito nonche' riguardo al perseguimento
delle  finalita'  mutualistiche.  Al  fine  di  tener   conto   delle
specificita'  delle  aree  interessate,  la   consultazione   avviene
mediante assemblee territoriali delle banche di credito  cooperativo,
i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo. 
      3-ter. Le banche del gruppo che,  sulla  base  del  sistema  di
classificazione del rischio adottato dalla capogruppo,  si  collocano
nelle classi di rischio  migliori:  a)  definiscono  in  autonomia  i
propri piani strategici  e  operativi,  nel  quadro  degli  indirizzi
impartiti  dalla  capogruppo  e  sulla  base  delle  metodologie   da
quest'ultima definite; b) comunicano tali piani alla  capogruppo  che
ne verifica la  coerenza  con  i  citati  indirizzi;  c)  nominano  i
componenti dei propri organi di amministrazione  e  controllo  e,  in
caso  di  mancato  gradimento  della  capogruppo,  sottopongono  alla
stessa, ai fini della sostituzione di ogni  componente  non  gradito,
una lista di tre candidati diversi  da  quelli  gia'  indicati  nella
medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti  di  cui  al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai  sensi
dell'articolo 26. Ogni atto della capogruppo  di  specificazione  del
sistema di classificazione del  rischio  previsto  nel  contratto  di
coesione  e'  sottoposto  all'approvazione  preventiva  della   Banca
d'Italia.»; 
  f)  al  comma  7,  alinea,  prima   delle   parole   «Il   Ministro
dell'economia e delle finanze» e' inserito il seguente periodo:  «Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita  la  Banca  d'Italia,
puo' essere stabilita una soglia di partecipazione  delle  banche  di
credito cooperativo al capitale della societa' capogruppo diversa  da
quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto  delle  esigenze
di stabilita' del gruppo.»; 
  g) al comma 7, la lettera b) e' soppressa.». 
                               Art. 12 
 
Proroga  Fondo  di  cui   all'articolo   37,   secondo   comma,   del
  decreto-legge  26   ottobre   1970,   n.   745,   convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 
 
  1. Al fine di consentire il proseguimento  per  l'anno  2018  delle
attivita' di sostegno alle esportazioni italiane gia' finanziate  con
l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  al
Fondo di cui all'articolo 37, secondo  comma,  del  decreto-legge  26
ottobre 1970, n.745, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  18
dicembre 1970, n. 1034, e' attribuito l'importo  di  160  milioni  di
euro per l'anno 2018, di 125 milioni di euro per l'anno 2019, e di 15
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 160 milioni di euro per
l'anno 2018, a 125 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, che aumentano  a  27,6
milioni di euro per l'anno 2020, 27,4  milioni  di  euro  per  l'anno
2021, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 17,2 milioni  di  euro
per l'anno 2023, a 33,4 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  a  54,9
milioni di euro per l'anno 2025, a 55,5 milioni di  euro  per  l'anno
2026, a 55,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 53,3 milioni di  euro
per l'anno 2028, a 47,1 milioni di  euro  per  l'anno  2029,  a  39,7
milioni di euro per l'anno 2030, a 31,4 milioni di  euro  per  l'anno
2031, a  25,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2032,  ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e  indebitamento
netto, si provvede: 
    a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2018 e a  110  milioni
di euro per l'anno  2019,  mediante  corrispondente  riduzione  della
dotazione  del  Fondo  di  cui  all'articolo   37,   comma   6,   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
    b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni  di
euro  per  ciascuno  degli  anni   dal   2019   al   2032,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2018-2020,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2018,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero; 
    c) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, 10,4 milioni di
euro per l'anno 2021, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2023,  a  18,4
milioni di euro per l'anno 2024, a 39,9 milioni di  euro  per  l'anno
2025, a 40,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 40,1 milioni di  euro
per l'anno 2027, a 38,3 milioni di  euro  per  l'anno  2028,  a  32,1
milioni di euro per l'anno 2029, a 24,7 milioni di  euro  per  l'anno
2030, a 16,4 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,8 milioni di  euro
per l'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo del  Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 13 
 
Proroga di termini in materia di finanziamento degli  investimenti  e
  di sviluppo infrastrutturale del Paese 
 
  1. All'articolo 1, comma 1072, della legge  27  dicembre  2017,  n.
205, ultimo periodo, le parole da «sono da adottare» fino alla  fine,
sono sostituite dalle seguenti: «sono adottati entro  il  31  ottobre
2018». 
                               Art. 14 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della sua  pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 25 luglio 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Tria,  Ministro   dell'economia   e
                                  delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
La Redazione

Autore: La Redazione

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