INAIL: assicurazione Allievi iscritti ai corsi di istruzione e formazione professionale

L’Inail ha pubblicato la circolare n. 41 del 3 ottobre 2017, con la quale comunica le modalità di assicurazione degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali dall’anno formativo 2017-2018.

Ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, si applicano le modalità in vigore prima della sperimentazione.

A partire dall’anno formativo 2017-2018, pertanto, i premi assicurativi dovuti per gli allievi dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari sono determinati ai sensi dell’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

L’attività formativa in genere è classificata alla voce di tariffa 0611 della gestione di riferimento e, qualora il percorso formativo preveda anche la partecipazione alle lavorazioni svolte all’esterno in azienda, devono essere applicate le voci di tariffa della lavorazione effettivamente svolta, previa presentazione di apposita denuncia telematica di variazione, qualora il rischio assicurato non sia presente nella posizione assicurativa territoriale interessata.

In proposito le denunce di variazione, rese necessarie in relazione al mutato quadro normativo, devono essere inviate entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare.

Il primo pagamento del premio per il periodo assicurativo 1° settembre 2017 – 31 dicembre 2017 è richiesto dall’Istituto ai sensi degli articoli 28 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 con il provvedimento di assicurazione a seguito delle denunce inviate dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari.

Per gli anni successivi, i premi assicurativi determinati ai sensi dell’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 devono essere versati con l’autoliquidazione annuale con le consuete modalità.

Ai fini dell’autoliquidazione 2017-2018 in scadenza al 16 febbraio 2018, le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari includeranno le retribuzioni convenzionali riferite agli allievi per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2017 nelle dichiarazioni delle retribuzioni da presentare entro il 28 febbraio 2018, imputandole alle relative voci di tariffa.

I premi di rata anticipata per l’anno 2018 determinati sulle retribuzioni suddette saranno oggetto di conguaglio con l’autoliquidazione 2018-2019, quando saranno presentate le dichiarazioni retributive riguardanti il 2018.

Chiusura dei servizi telematici “Comunicazione data di avvio dei corsi di IeFP” e “Denuncia del numero degli allievi iscritti ai corsi IeFP”
Gli specifici servizi telematici correlati all’apertura e alla gestione della polizza speciale IeFP sono stati disattivati.

Fonte: Inail

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su