INAIL: cir.19 – utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese

L’INAIL, con circolare n. 19 dell’11 aprile 2013, comunica i servizi per i quali, dal 30 aprile 2013, è prevista l’adozione esclusiva delle modalità telematiche, in attuazione della determina del Commissario straordinario n. 216 del 5 luglio 2012, con la quale è stato approvato il programma di progressiva telematizzazione obbligatoria delle denunce, delle istanze e delle dichiarazioni da parte delle imprese.

Dal 30 aprile 2013 le denunce di seguito descritte devono essere effettuate esclusivamente tramite il servizio “Variazione ditta” disponibile per gli utenti già in possesso delle credenziali di accesso ai servizi attivi in www.inail.it, Punto cliente:

– Denuncia di una nuova sede dei lavori (apertura nuova Pat e relative polizze dipendenti e/o artigiani, quadri B, V4, V5, V6, O, O2, P) nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la Comunicazione unica al registro delle imprese

– Cessazione di una sede dei lavori (chiusura Pat e cessazione relative polizze) nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la Comunicazione unica al registro delle imprese

– Variazione attività – nuova lavorazione polizza dipendenti e dati retributivi (nuovo rischio, quadri V4 e V5)

– Cessazione di una lavorazione polizza dipendenti (cessazione rischio)

– Cessazione polizza dipendenti ditta artigiana

– Nuovo soggetto artigiano – dati anagrafici, attività esercitata e retribuzioni (variazione polizza artigiani, quadro V6)

– Cessazione soggetto assicurato artigiano (variazione polizza artigiani, quadro V6)

– Nuova lavorazione assicurazione artigiani – dati anagrafici, attività esercitata e retribuzioni (nuovo rischio polizza artigiani, quadro V6)

– Variazione incidenza rischi assicurati polizza artigiani (incidenza lavorazioni, quadro V6)

– Variazione ragione sociale (quadro V) nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la Comunicazione unica al registro delle imprese

– Variazione sede legale (quadro V) nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la Comunicazione unica al registro delle imprese

– Variazione legale rappresentante (quadro V) nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la Comunicazione unica al registro delle imprese

– Variazione soggetto delegato art. 14 T.u. (quadro V2) nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la Comunicazione unica al registro delle imprese

– Variazione indirizzo sede dei lavori Pat (quadro V3) nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la Comunicazione unica al registro delle imprese

– Variazione rischio silicosi/asbestosi e dati retributivi (quadro O, O2)- Variazione dati anagrafici e classificativi soci e familiari non artigiani (quadro P)

 la circolare n. 19 dell’11 aprile 2013

La Redazione

Autore: La Redazione

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