INPS: aliquote contributive Aziende agricole per OTD e Tempi indeterminati – anno 2018

L’INPS ha emanato la circolare n. 44 del 9 marzo 2018, con la quale comunica le aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2018.

Per l’anno 2018, quindi, l’aliquota contributiva nel settore in argomento è fissata nella misura complessiva del 28,90%, di cui 8,84% a carico del lavoratore.

 

FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale.

L’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale ha raggiunto, nell’anno 2011, la misura complessiva del 32%, di cui alla legge n. 335/1995, cui si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali previsto dall’articolo1, comma 769, della legge n. 296/2006.

Conseguentemente, anche per l’anno 2018, l’aliquota contributiva in argomento resta fissata nella misura del 32,30%, di cui 8,84% a carico del lavoratore.

 

Contributi INAIL dal 1 gennaio 2018 per gli operai agricoli dipendenti.

Le aliquote INAIL sono invariate. Conseguentemente, in base a quanto disposto dall’articolo 28, comma 3, del D.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, a decorrere dal 1 gennaio 2001 i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono fissati nelle seguenti misure:

Contribuzione Misura
Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,1250
Addizionale Infortuni sul Lavoro   3,1185

 

Agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo anno 2018.

Le agevolazioni in oggetto non hanno subito variazioni. In base alla previsione di cui all’articolo 1, comma 45, della legge di stabilità 2011, sono infatti a regime le misure già in essere fino a luglio 2010.

Territori Misura agevolazione D.L. Dovuto
Non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord) 100%
Montani 75%   25%
Svantaggiati 68%   32%

Tale agevolazione non trova applicazione rispetto al contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n 845.

 

Fonte: INPS

 

 


 

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Autore: La Redazione

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