INPS: assistenza fiscale – servizi al cittadino per la verifica dei conguagli fiscali di cui al modello 730/4

L’INPS ha emanato il messaggio n. 3459 del 21 settembre 2018, comunica che i contribuenti che hanno presentato il modello 730/4, indicando l’Inps quale sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli fiscali, possono verificare le risultanze contabili inviate all’INPS dal soggetto che ha gestito la dichiarazione ed i relativi esiti, tramite accesso al sito istituzionale www.inps.it, avvalendosi del servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”.

L’Inps evidenzia la ricezione delle risultanze contabili direttamente dai seguenti soggetti, che gestiscono le dichiarazioni:

  • Agenzia delle Entrate, nel caso di utilizzo di dichiarazione precompilata;
  • Caf, associazioni o professionisti abilitati, in caso di presentazione del modello cartaceo ad intermediario.

Il servizio consente ai contribuenti di consultare i seguenti dati:

  • avvenuta ricezione delle risultanze contabili, con il dettaglio dei relativi importi, nonché la denominazione del soggetto che ha effettuato l’invio;
  • conferma che le risultanze contabili verranno gestite sulle prestazioni istituzionali sul presupposto della sussistenza del  rapporto di sostituzione con l’Inps o, in caso contrario, diniego con conseguente restituzione;
  • trattenute o rimborsi effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’Inps, in applicazione delle risultanze del modello 730.

Oltre alla funzione di consultazione, il servizio in commento consente ai contribuenti di effettuare on line la richiesta di annullamento e di variazione della seconda rata d’acconto Irpef o Cedolare Secca nei termini previsti dalla normativa vigente, ossia entro il 30 settembre 2018.

L’Istituto ricorda, infine, che l’acquisizione delle risultanze contabili ai fini dell’assistenza fiscale presuppone un rapporto di sostituzione del soggetto dichiarante con l’Inps nell’anno di presentazione del modello 730 e che tale rapporto di sostituzione non ricorre nel caso di erogazione di sole prestazioni assistenziali quali, ad esempio, assegni sociali, pensioni di invalidità civile e assegni familiari.

 

Fonte: INPS

 

 


 

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Autore: La Redazione

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