INPS: cir.16 – adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2016

inps3L’Inps, con la circolare n. 16 del 27 gennaio 2017, fornisce i chiarimenti per gli adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2016.

L’Istituto rammenta che le aziende, i cui lavoratori hanno diritto ai benefici , devono aver usufruito degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e ricadere in area dichiarata calamitata, con i seguenti requisiti:

  • l’area calamitata deve essere delimitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“alla delimitazione delle aree colpite provvedono le Regioni” attraverso proprie delibere/decreti);
  • le avversità atmosferiche devono essere ricomprese nel Piano assicurativo agricolo.

Inoltre che, ai sensi dell’articolo 38, commi 6 e 7, della legge 15 luglio 2011, n. 111 (cfr. circolare n. 104 del 5/08/2011), la notifica dei suddetti elenchi avverrà mediante pubblicazione telematica sul sito Internet dell’Istituto entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento; pertanto gli elenchi nominativi annuali valevoli per l’anno 2016 dovranno essere pubblicati entro il 31 marzo 2017.

Riconoscimento del beneficio ai fini dell’iscrizione negli elenchi anagrafici valevoli per l’anno 2016

Il beneficio consiste nel riconoscimento ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al già citato all’articolo 1, comma 3, del D.lgs. n.102/04; si precisa che, al fine della fruizione per l’anno 2016 del citato beneficio, il lavoratore deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile.

Il beneficio si applica anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.

Adempimenti delle aziende

Le aziende interessate dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità direttamente o avvalendosi degli intermediari autorizzati.

L’applicazione è raggiungibile, nella sezione “Servizi Online”, con la dicitura “dichiarazione di calamità aziende agricole” ed è fruibile con le consuete modalità di accesso dell’invio telematico del Dmag-Unico.

Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, delle legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come da decreti/delibere regionali.

Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono presentare istanza cartacea come da fac-simile.

La trasmissione, telematica o cartacea, dovrà avvenire entro la data del 24 febbraio p.v., per dar modo alle Sedi di procedere alla validazione delle domande, entro il 3 marzo p.v. Per la corretta compilazione dell’istanza si rimanda al manuale allegato alla circolare n. 57 del 14 aprile 2009.

 

Fonte: Inps

 


 

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Autore: La Redazione

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