INPS: cir. 203 – Fondi di solidarietà bilaterali – modalità di presentazione della domanda

inpsL’Inps, con la circolare n. 203 del 18 dicembre 2015, fornisce le modalità per la presentazione on-line delle domande di accesso all’assegno emergenziale per i fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 26 e ss del d.lgs. n. 148 del 14 settembre 2015.

I Fondi di solidarietà bilaterali, disciplinati all’art. 26, sono istituiti per i settori che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, al fine di offrire una tutela in costanza di rapporto di lavoro nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste in tema di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

Ai sensi del comma 9, dell’articolo citato, i fondi di solidarietà bilaterali possono avere ulteriori finalità volte ad assicurare una tutela integrativa, rispetto a prestazioni pubbliche, connesse alla cessazione del rapporto di lavoro ovvero a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente, oppure una tutela a sostegno del reddito in favore dei lavoratori coinvolti in processi di agevolazione all’esodo. Infine possono contribuire al finanziamento di programmi formativi. Tali prestazioni possono essere previste anche dai fondi di solidarietà alternativi e facoltativi.

Le prestazioni integrative, rispetto a prestazioni pubbliche connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, previste dai decreti attualmente pubblicati, sono l’assegno emergenziale e l’outplacement.

 

 

Fonte: Inps

 


 

 

tutte le circolari ed i messaggi dell’INPS

 

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su