INPS: cir.22/2016 – operatività del Fondo di integrazione salariale e modalità di presentazione delle domande di accesso

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L’Inps ha emanato la circolare n. 22 del 4 febbraio 2016, con la quale fornisce le prime indicazioni sull’operatività del Fondo di integrazione salariale nelle more dell’iter procedurale all’esito del quale sarà adottato il decreto interministeriale di cui all’art. 28, c. 4, del Decreto Legislativo n. 148/2015. Inoltre, fornisce le istruzioni per l’inoltro on-line delle istanze di accesso alle nuove prestazioni garantite dal Fondo.

Il Fondo di integrazione salariale esplica la sua funzione di tutela in costanza di rapporto di lavoro garantendo due tipologie di prestazione, l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario.

I trattamenti di integrazione salariale garantiti dal Fondo sono pari all’80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, ridotti di un importo pari ai contributi previsti dal citato art. 26, ad oggi quantificato nella percentuale del 5,84. Tale riduzione rimane nella disponibilità del Fondo.

 

Fonte: Inps

 


 

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Autore: La Redazione

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