INPS: compensi erogati a titolo di fringe benefit e stock option al personale cessato nel corso del 2020

L’INPS, con il messaggio n. 416 del 29 gennaio 2021, fornisce indicazioni in merito alle tempistiche da rispettare, da parte dei datori di lavoro, nella trasmissione – che deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica all’Istituto – dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2020 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta.

In particolare, i datori di lavoro interessati dovranno inviare telematicamente, entro e non oltre il 22 febbraio 2021, i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo di imposta 2020 al personale cessato dal servizio durante l’anno 2020.

I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Saranno tuttavia oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per l’invio dei dati è necessario utilizzare l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Servizi on line” > “Aziende, consulenti e professionisti” > “Servizi per le aziende e consulenti”.

Nel menu di sinistra della pagina web è presente un collegamento ipertestuale (“Comunicazione Benefit Aziendali”) che, selezionato, presenta un pannello che consente di scegliere fra le seguenti opzioni:

  • acquisizione di una singola comunicazione;
  • gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;
  • invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;
  • ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che le aziende intendono inviare;
  • visualizzazione del manuale di istruzioni.

 

Fonte: INPS

 


 

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Autore: La Redazione

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