INPS: compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per l’anno 2019

L’INPS ha emanato la circolare n. 161 del 27 dicembre 2019, con la quale fornisce indicazioni per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, di cui al Regio Decreto 24 settembre 1940, n. 1949, valevoli per l’anno 2019, a seguito dell’articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge n. 27/2019, che ha introdotto il comma 6-bis all’articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ampliando, per l’anno 2019, l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio cosiddetto “trascinamento delle giornate” di cui al comma 6 del medesimo articolo 21.

Le aziende interessate dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell’apposito servizio, denominato “Dichiarazione di calamità aziende agricole”, accessibile nella sezione “Prestazioni e servizi” > ”Tutti i servizi” del sito istituzionale (www.inps.it) e fruibile con le consuete modalità di accesso.

Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge n. 296/2006, così come da provvedimenti delle Regioni ovvero dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 44/2019.

Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono inviare alle Strutture dell’Istituto competenti per territorio il modulo SC95, “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali”, reperibile sul sito dell’Istituto (www.inps.it).

Tale trasmissione dovrà avvenire entro la data del 25 febbraio 2020 per consentire alle Strutture territoriali di procedere alla validazione delle domande entro il 4 marzo 2020.

 

Leggi la circolare n. 32/2020 con l’errata corrige

Fonte: INPS

 

 


 

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La Redazione

Autore: La Redazione

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