INPS: contributi previdenziali – retribuzioni eccedenti il massimale annuo

L’INPS ha emanato la circolare n. 63 del 9 maggio 2019, con la quale fornisce chiarimenti in ordine al regime prescrizionale applicabile al versamento di contribuzione previdenziale per retribuzioni eccedenti il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

La rilevazione del superamento di versamenti eccedenti il massimale contributivo e pensionabile, fissato dalla legge n. 335/1995, non può avvenire nell’immediatezza della ricezione della denuncia Uniemens da parte dell’Istituto, in quanto non può escludersi che il lavoratore possa vantare contribuzione anteriore all’1/1/1996, non ancora registrata sulla posizione assicurativa. Inoltre, anche quando la rilevazione fosse effettuata alla fine dell’anno civile, il lavoratore potrebbe vantare contribuzione previdenziale anteriore all’1/1/1996 presso le gestioni previdenziali estere, non ancora conosciuta all’Istituto.

Per quanto sopra, al fine di evitare il ricorrere di versamenti eccedenti il predetto massimale, sarà cura dei datori di lavoro continuare ad acquisire le dichiarazioni dei lavoratori volte ad individuare il corretto regime previdenziale applicabile, sia al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro sia nel corso del suo svolgimento, qualora subentri una variazione (ad esempio, lavoratore che opti per il sistema contributivo, lavoratore rientrante nel sistema contributivo destinatario di accredito figurativo “a domanda” anteriore all’1/1/1996; lavoratore che possa far valere contribuzione da riscatto o da ricongiunzione anteriore all’1/1/1996; esercizio di azione per regolarità contributiva di periodi pregressi che vadano a collocarsi anteriormente all’1/1/1996, etc.).

Sul piano operativo, si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a dichiarare mensilmente nel flusso Uniemens il regime applicato a ciascun dipendente attraverso la compilazione dell’elemento <RegimePost95>, nel quale va apposto il valore “S” se il lavoratore è soggetto a regime contributivo o il valore “N” se l’ipotesi non ricorre. La compilazione è richiesta anche se il valore dichiarato è invariato e ricorrente nel tempo.

Il recupero sul massimale della contribuzione eccedente non prescritta dovrà essere richiesto attraverso le seguenti modalità:

  1. per i periodi antecedenti all’introduzione del sistema Uniemens, i datori di lavoro interessati dovranno inviare un’apposita richiesta di rimborso indicando per competenza annuale, per ogni singolo lavoratore (codice fiscale e dati anagrafici), la retribuzione eccedente il massimale e la relativa contribuzione versata a titolo IVS. I medesimi datori di lavoro dovranno inoltre trasmettere flussi di variazione Emens per la sistemazione delle posizioni individuali. Gli operatori di sede, ad istruttoria definita, dovranno acquisire con procedura manuale, in ambiente ex EAP, denunce DM10V di regolarizzazione per i relativi periodi, riportando nell’ex quadro D il codice L952 e il relativo importo. Le denunce Emens, trasmesse a tale titolo, intercettate dalle procedure automatizzate per il ricorrere del rischio di prescrizione, potranno essere sbloccate ove la richiesta di rimborso risulti presentata entro i richiamati termini di prescrizione decennale;
  2. per i periodi successivi all’introduzione del sistema Uniemens, i datori di lavoro, per il recupero della contribuzione IVS versata su retribuzioni eccedenti il massimale, dovranno utilizzare esclusivamente la procedura di regolarizzazione. Nel mese di riferimento dell’avvenuto superamento dovranno indicare nell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi> l’imponibile entro il massimale e nell’elemento <Contributo> il nuovo contributo dovuto. Nell’elemento <EccedenzaMassimale> dovrà essere riportata la retribuzione eccedente il massimale, non soggetta alla contribuzione IVS. Tale retribuzione è aggiuntiva rispetto a quanto indicato nell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>..

Nell’elemento <ContributoEccMass> deve essere indicato l’importo della contribuzione minore dovuta. Detto importo è aggiuntivo rispetto a quanto indicato nell’elemento <Contributo> di <DatiRetributivi>.

Anche relativamente ai periodi Uniemens le Strutture territoriali procederanno allo sblocco delle denunce trasmesse a tale titolo ed intercettate ai fini del controllo sul rischio prescrizione.

Nel caso di ditte cessate o sospese o lavoratori non più in forza, i datori di lavoro dovranno inviare un flusso di regolarizzazione con periodo di riferimento dell’avvenuto superamento e con le modalità sopra illustrate.

 

Fonte: INPS

 

 


 

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Autore: La Redazione

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