INPS: contribuzione su emolumenti corrisposti dopo la cessazione del rapporto di lavoro

L’INPS ha emanato il messaggio n. 2326 del 4 giugno 2020, con il quale fornisce le indicazioni circa la regolarizzazione della contribuzione dovuta sugli emolumenti corrisposti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore in esodo e regime sanzionatorio.

 

Modalità operative per la trasmissione dei flussi regolarizzativi e gestione delle inadempienze

Ai fini del versamento dei contributi relativi all’emolumento erogato al lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro, i datori di lavoro dovranno procedere all’invio di un flusso regolarizzativo, utilizzando la posizione contributiva nella quale il lavoratore risultava denunciato alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La regolarizzazione deve essere effettuata sulla denuncia UniEmens, riferita all’ultimo mese di attività del lavoratore interessato prima della sua cessazione.

In attesa dell’implementazione procedurale del “Nuovo recupero crediti UniEmens” che consentirà di operare la variazione del regime sanzionatorio, la partita a debito (inadempienza), generata dal flusso regolarizzativo trasmesso entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta l’erogazione dell’emolumento e per il quale risulti intervenuto il contestuale pagamento dell’importo dovuto, dovrà essere sospesa con l’apposizione del codice stato lavorazione “9112”.

Al fine di escludere che l’importo delle sanzioni calcolate dalla procedura rilevi in sede di verifica della regolarità contributiva, andrà apposto in corrispondenza della stessa partita a debito il flag “POSITIVO”.

Eventuali situazioni particolari che dovessero emergere nella fase di gestione delle regolarizzazioni andranno segnalate alla Direzione centrale Entrate – Area procedure operative gestioni private.

Con successivo messaggio saranno fornite le indicazioni in merito alla modalità di regolarizzazione della contribuzione figurativa correlata da effettuarsi sulla posizione contributiva contraddistinta dal codice di autorizzazione “6E”, in base all’importo delle differenze retributive erogate al lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

 

Fonte: INPS

 

 


 

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Autore: La Redazione

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