INPS: esoneri per calamità alle aziende agricole – chiarimenti

L’INPS ha emanato il messaggio n. 2082 del 22 maggio 2018, con il quale fornisce alcuni chiarimenti in merito agli esoneri per calamità alle aziende agricole ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82.

L’Istituto conferma che per gli eventi calamitosi verificatisi a decorrere dal 20 maggio 2008 (data di entrata in vigore del D.lgs n. 82/2008), sono ammesse al beneficio in commento le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome.

Inoltre, precisa che le cooperative che hanno diritto all’esonero contributivo sono quelle che svolgono le attività di cui all’articolo 2135, comma 1, del codice civile, così come riformulato dall’articolo 1 del D.lgs n. 228/2001, nonché le cooperative di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, come modificato dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

Conseguentemente, per effetto delle modifiche legislative suesposte, sono considerati imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi che svolgono, nei limiti posti dall’articolo 2135 del codice civile (cfr. la circolare n. 126/2009, par. 4), le seguenti attività:

  • coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali;
  • manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali;
  • fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Infine, relativamente ai requisiti oggettivi, conferma che a decorrere dal 20 maggio 2018 (data di entrata in vigore del D.lgs n. 82/2008) non è contemplata la minore percentuale di danno del 20% della produzione lorda vendibile delle aziende situate in aree svantaggiate. Pertanto, la misura dell’esonero è pari al 17% per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al 30% ed inferiore o pari al 70% della produzione lorda vendibile e pari al 50%, per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al 70% della produzione lorda vendibile.

Rimane invariata l’ipotesi dell’ulteriore aumento del 10% dell’esonero alle condizioni declinate al paragrafo 5 della circolare n. 35/2006.

 

Fonte: INPS

 

 


 

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Autore: La Redazione

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