INPS: indennità antitubercolari – importi da corrispondere per il 2018

L’INPS ha emanato la circolare n. 26 del 7 febbraio 2018, con la quale, per effetto di quanto determinato dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 20 novembre 2017 – circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2018 (in via provvisoria) e il valore definitivo per l’anno 2017 (in luogo della misura provvisoria pari allo 0,0% determinata con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 novembre 2016) – comunica che le percentuali di variazione sono pari rispettivamente allo 0,0% dal 1° gennaio 2017 e all’1,1% dal 1°gennaio 2018.

 

Conseguentemente, gli importi risultano pari a quanto di seguito riportato.

  1°gennaio 2017  1°gennaio 2018
  • Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati.
 

€ 13,14

 

€ 13,28

  • Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975.
 

€ 6,57

 

 

€ 6,64

 

  • Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera).
 

€ 21,90

 

 

€ 22,14

 

  • Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera).
 

€ 10,95

 

 

€ 11,07

 

  • Assegno di cura o di sostentamento (mensile).
€ 88,37  € 89,34

 

La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata, con riferimento al 2018, con i nuovi importi.

Si rammenta che l’aggiornamento di cui trattasi sarà operato, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2018, anche sulle indennità giornaliere in corso di godimento a quest’ultima data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.

In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di euro 13,28, dovrà essere erogata quest’ultima

 

 

Fonte: INPS

 

 


 

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Autore: La Redazione

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