INPS: Lavoratori autonomi agricoli – istanze di esonero per coltivatori diretti e imprenditori agricoli con età inferiore a 40 anni

L’INPS ha emanato il messaggio n. 2787 del 13 luglio 2020, con il quale evidenzia le modalità di fruizione, per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99), con età inferiore a quarant’anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, dell’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L’istanza di ammissione all’incentivo deve essere presentata entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività. Le istanze di ammissione al beneficio presentate oltre 210 giorni dall’inizio dell’attività saranno respinte.

L’INPS evidenzia che a decorrere dal 1° luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro Nazionale Aiuti (cfr. la circolare n. 157/2019), pertanto, ai fini del riconoscimento del beneficio è necessario acquisire la visura dal Registro Nazionale Aiuti.

Per le domande di esonero per gli aiuti concessi ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore ai quarant’anni, già presentate, l’Istituto sta verificando il rispetto del massimale de minimis.

Acquisita la visura dal Registro Nazionale Aiuti, l’istanza di esonero è elaborata automaticamente e viene inviata, all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione al beneficio, una comunicazione con l’invito ad accedere al Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli per verificare l’esito dell’istanza.

In caso di esito positivo, l’avviso di pagamento relativo alla tariffazione elaborata nel corrente anno 2020, relativo anche ad anni pregressi, sarà rielaborato tenendo conto del riconoscimento del beneficio dell’esonero contributivo.

 

Fonte: INPS

 

 


 

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