INPS: mes.10358 – contribuzione dovuta sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato

L’INPS, con messaggio n. 10358 del 27 giugno 2013, fornisce ulteriori chiarimenti in ordine al nuovo contributo AspI dovuto sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute dal 1° gennaio 2013.

Le precisazioni riguardano, in particolare, il criterio di calcolo dell’anzianità aziendale.

In particolare,

il contributo è dovuto:

– se l’interruzione avviene durante il periodo di prova, qualora il capo al lavoratore ricada il teorico diritto all’ASpI;

– per tutte le tipologie contrattuali di lavoro subordinato a tempo indeterminato, compresi quei rapporti che presentano caratteristiche peculiari come il part-time o il lavoro intermittente (in quest’ultimo caso, i periodi non lavorati non concorrono nel computo dell’anzianità aziendale);

– in caso di cessione di azienda, deve essere considerata la durata complessiva del rapporto di lavoro, compreso il periodo svolto presso l’azienda cedente

– dagli organi delle procedure concorsuali che interessano aziende non soggette alla legge 223/91, con riferimento alle interruzioni dei rapporti di lavoro intervenute a far tempo dal 1 gennaio 2013.

il contributo non è dovuto:

– durante le sospensioni per aspettativa non retribuita;

– durante i periodi di congedo straordinario ex art. 42, c.5, D.L.vo 151/2001 – TU Maternità;

– da parte delle aziende tenute al versamento del contributo di cui all’art. 5, co. 4, della legge n. 223/1991 (lavoratori collocati in mobilità dal curatore, liquidatore o commissario); dal 1° gennaio 2016, la contribuzione sarà dovuta anche dagli organi delle procedure concorsuali che interessano aziende soggette alla legge n. 223/1991.

Modalità di pagamento

Ai fini della corresponsione del contributo, l’obbligo deve essere assolto entro e non oltre il termine di pagamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro.

 Riguardo alle modalità di versamento, laddove la contribuzione sia assolta nel mese successivo a quello in cui si è verificata l’interruzione del rapporto, i datori di lavoro dovranno provvedere alla trasmissione di un flusso individuale, riferito al lavoratore cessato, analogamente a quanto avviene nel caso di liquidazione di arretrati, in cui andrà valorizzato nell’elemento il già previsto codice causale “M400” e  nell’elemento l’importo dovuto.

Per il versamento del contributo relativo alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel periodo di paga da “gennaio a marzo 2013”, é utilizzabile esclusivamente il codice causale è “M401”, da valorizzare nell’elemento <CausaleADebito> di <AltrePartiteADebito> di <DenunciaAziendale>.

Nel caso di aziende cessate, per il versamento del contributo , i datori di lavoro provvederanno ad inviare – per ogni lavoratore interessato – un flusso regolarizzativo riferito all’ultimo mese di attività aziendale, utilizzando il codice “M400”.

 il messaggio n. 10358 del 27 giugno 2013

La Redazione

Autore: La Redazione

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