INPS: mes.16857/2013 – integrazione salariale in deroga e ASpI

L’INPS, con il messaggio n. 16857/2013, su parere conforme del Ministero del Lavoro, ha ritenuto ammissibile per i lavoratori oggetto di sospensione, il ricorso al trattamento di ASpI anche successivamente ad un periodo nel quale sono stati fruiti trattamenti di integrazione salariale in deroga.

Tutto questo in considerazione del fatto che la legge n. 92/2012 ha abrogato, a partire dal 1° gennaio 2013, il comma 1, lettere a), b) e c) dell’art. 19° della legge n. 2/2009 che disciplinavano l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e ridotti per i lavoratori sospesi e l’indennità di disoccupazione con i requisiti normali in favore degli apprendisti sospesi o licenziati (il “godimento” era ad un massimo di 90 giorni). Inoltre, risulta abrogato anche il successivo comma 1 – bis che subordinava il ricorso ai trattamenti di integrazione salariale o di mobilità in deroga all’esaurimento dei periodi di tutela .

La Redazione

Autore: La Redazione

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