INPS: mes.7268 – effetti delle nuove norme in materia di certificazioni sui procedimenti telematici

L’INPS, con il messaggio n. 7268 del 27 aprile 2012, informa sugli effetti delle nuove norme in materia di certificazioni rispetto ai procedimenti telematici finalizzati all’applicazione e alla verifica dei benefici per le assunzioni agevolate dei lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi e dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

L’articolo 15, comma 1, della  Legge 12 novembre 2011 n.  183, ha modificato il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (vedi anche circolare n. 47 del 27 marzo 2012).

In particolare, il comma 1 dell’articolo 40 del predetto testo unico nella nuova formulazione dispone: “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.”  

Per effetto delle nuove disposizioni normative, con riferimento all’applicazione degli incentivi per le assunzioni agevolate dei lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi (art. 8, co. 9 della legge n. 407/1990) e dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (artt. 8, co. 2 e 4, e 25, co. 9,  legge n. 223/1991; art. 4, co. 1, decreto legge n. 148/1993, conv. con modd. con legge 236/1993, e succ. modd. e integrazioni), i lavoratori potranno continuare a chiedere il rilascio dei suddetti certificati ai Centri per l’impiego e agli altri uffici pubblici competenti, al fine di comprovare il proprio stato nei confronti dei loro potenziali datori di lavoro privati. Invece i datori di lavoro e i loro intermediari non potranno più allegare gli stessi certificati ai moduli on-line “407” e “223”, introdotti dalla circolare n. 140 del 28 ottobre del 2011 e dovranno allegare in luogo di questi ultimi le autocertificazioni sostitutive, sottoscritte dal lavoratore, secondo le indicazioni illustrate nella medesima circolare

 

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Autore: La Redazione

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