INPS: Note di rettifica sospese – 30 giorni in più per gestire domande di CIG

L’INPS ha emanato il messaggio n. 3880 del 18 ottobre 2018, con il quale chiarisce la questione delle note di rettifica delle procedure di cassa integrazione ordinaria e straordinaria emesse nel mese di luglio 2018 e attualmente in stato “bloccato”. L’Istituto spiega, inoltre, come gestire le note che derivano da anomalie nella gestione con il sistema del ticket.

Per agevolare la visualizzazione di errori che potrebbero determinare differenze di importi, sono stati raddoppiati i termini per la lavorazione delle note di rettifica attualmente sospese, portandoli a 60 giorni; il termine sarà ricondotto a 30 giorni a decorrere dal 15 novembre 2018.

Sono resi disponibili anche nuovi codici riguardo le note di rettifica emesse per differenze di importi relativi ai conguagli di integrazione salariale: per ogni autorizzazione e tipologia di CIG si considerano come ore conguagliabili le ore autorizzate meno quelle già conguagliate. In presenza di autorizzazione inesistente o scaduta, la procedura considera uguale a “0” le ore conguagliate.

Il limite per la fruizione è pari al valore del tetto massimo orario di CIG annualmente determinato, moltiplicato per il numero delle ore conguagliabili.
Se l’importo dichiarato nella denuncia individuale e aggregato per tipologia di CIG è superiore al tetto massimo conguagliabile, la procedura di calcolo non modifica il conguaglio individuale, ma genera automaticamente uno dei seguenti codici di “eccedenza CIG”:

  • DCGO               eccedenza CIG ordinaria D.lgs n. 148/2015;
  • DCGS               eccedenza CIG straordinaria D.lgs. n. 148/2015;
  • DCGD               eccedenza CIGS in deroga D.lgs. n. 148/2015.

I suddetti codici vengono evidenziati in nota di rettifica con importo a zero nella colonna “dichiarato”, mentre l’eccedenza viene riportata nella colonna “calcolato”.

Per le operazioni relative ad eventuali conguagli o versamenti del contributo addizionale, riferite ad autorizzazioni CIGO con ticket rientranti sotto la previgente disciplina, le aziende continueranno ad utilizzare le modalità di compilazione delle denunce Uniemens già in uso. L’apposito elemento “CIGOrd/CongCIGOACredito” dovrà essere valorizzato:

  • con il codice “L039”, in presenza di contributo addizionale
  • con il codice “G941” per le autorizzazioni senza contributo addizionale.

Il contributo addizionale, se dovuto, dovrà essere esposto con il codice causale “E500”.

 

Fonte: INPS

 

 


 

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Autore: La Redazione

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