INPS: prestazioni a sostegno del reddito per soggetti senza fissa dimora

L’INPS, con il messaggio n. 2521 del 4 luglio 2019 fornisce ulteriori chiarimenti al fine di evitare possibili disconoscimenti del diritto alle prestazioni assistenziali in contrasto con il vigente quadro normativo in materia di persone senza fissa dimora.

Le persone senza fissa dimora sono persone che non hanno una residenza fissa, ma hanno il diritto di ottenere una residenza, ancorché “fittizia”, nel Comune dove hanno stabilito il proprio domicilio, purché abbiano ottemperato agli obblighi previsti dall’articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, così come modificato dall’articolo 3, comma 38, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Come chiarito nel citato messaggio n. 689/2019, presupposto per il riconoscimento del diritto alle prestazioni a sostegno del reddito a carattere assistenziale, così come indicate al paragrafo 2 del messaggio medesimo, nonché all’assegno di maternità dei lavoratori atipici e discontinui (c.d. assegno di maternità dello Stato), è la residenza del beneficiario nel territorio dello Stato italiano, così come annotata nei registri anagrafici del Comune.

Di conseguenza anche le persone senza fissa dimora, se iscritte all’anagrafe di un Comune del territorio italiano, anche con una residenza “fittizia”, hanno diritto ad accedere e a continuare a fruire delle prestazioni in argomento.

 

Fonte: INPS

 

 


 

Leggi tutte le circolari ed i messaggi dell’INPS
La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su