INPS: riduzione dei trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro

L’INPS ha emanato la circolare n. 62 del 7 maggio 2019, con la quale informa che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per la durata di 5 anni, i trattamenti pensionistici diretti complessivamente eccedenti l’importo di 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di un’aliquota percentuale in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici.

 

Il comma 261 del citato articolo 1 della legge n. 145/2018, prevede che i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati siano superiori a 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti in base alle seguenti aliquote percentuali:

15% per la quota di importo da 100.000,01 a 130.000,00 euro;

25% per la quota di importo da 130.000,01 a 200.000,00 euro;

30% per la quota di importo da 200.000,01 a 350.000,00 euro;

35% per la quota di importo da 350.000,01 a 500.000,00 euro;

40% per la quota di importo eccedente i 500.000,01 euro.

Ai fini dell’individuazione dell’importo pensionistico complessivo superiore a 100.000 euro rilevano gli importi lordi su base annua di tutti i trattamenti pensionistici diretti, compresi quelli aventi decorrenza infra annuale, a carico delle forme pensionistiche indicate nell’articolo 1, comma 261, ivi compresi i supplementi di pensione e le pensioni supplementari, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la liquidazione degli stessi.

Stante quanto previsto dal comma 268, per la determinazione dell’importo pensionistico complessivo non si tiene conto delle seguenti prestazioni:

pensioni di invalidità a carico della gestione esclusiva, quali le pensioni di privilegio dipendenti da causa di servizio e le pensioni di inabilità ordinaria riconosciute a seguito di cessazione dal servizio per:

  • infermità non dipendente da causa di servizio di cui agli articoli 42, 52 e 219 del D.P.R. n. 1092/1973;
  • inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e inabilità alle mansioni ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 379/1955;
  • inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa di cui all’articolo 2, comma 12, della legge n. 335/1995;

trattamenti pensionistici per invalidità specifica riconosciuti a carico degli iscritti ai fondi sostitutivi;

assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità riconosciuti ai sensi della legge n. 222/1984; – pensioni indirette ai superstiti di assicurato e pensioni di reversibilità ai superstiti di pensionato;

pensioni riconosciute a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 3 agosto 2004, n. 206. Si precisa che per trattamenti pensionistici riconosciuti in favore delle vittime del dovere devono intendersi i trattamenti diretti su cui si applicano i benefici fiscali di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cfr. il messaggio n. 1412 del 29 marzo 2017).

Ai fini della determinazione dell’importo pensionistico complessivo non rilevano altresì i trattamenti pensionistici liquidati ai sensi della legge n. 228/2012 e dei decreti legislativi n. 42/2006 e n. 184/1997, stante la previsione del comma 261 dell’articolo 1 sopra citato, che circoscrive l’ambito applicativo della norma alle sole gestioni tassativamente indicate e non anche agli enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Gli importi di cui all’articolo 1, comma 261, sono soggetti alla rivalutazione sulla base del meccanismo stabilito dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Pertanto, i predetti importi dovranno essere rideterminati annualmente tenendo conto dell’indice provvisorio di rivalutazione e della variazione percentuale dello stesso verificata in via definitiva.

 

Fonte: INPS

 

 


 

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Autore: La Redazione

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