IPSOA QUOTIDIANO: Contratti a termine, causali: possibili casistiche e criticità

approfondimento di Roberto Camera* – in collaborazione con 

 

“Dopo una prima analisi sui motivi – disciplinati dal legislatore – che il datore di lavoro deve obbligatoriamente prevedere per iscritto all’interno del contratto di lavoro a tempo determinato (vedi prima parte), come previsto dalla legge di conversione (legge n. 96/2018) del decreto Dignità, entriamo nel merito della causale.

Causali: specifiche e criticità

Il legislatore non ha previsto alcuna delega alla contrattazione collettiva, come invece ha fatto per quanto riguarda, ad esempio, la durata massima e lo “stop & go”. Per questo motivo, la causale non potrà essere bypassata se non per l’unica motivazione addotta dallo stesso legislatore: qualora si sia trattato del primo contratto a tempo determinato con quello specifico lavoratore e la sua durata sia non superiore a dodici mesi.

Prima causale 

Per quanto attiene alla prima motivazione (“esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività.”), il datore di lavoro deve specificare, oggettivamente, la realizzazione di una attività lavorativa non abitudinaria dell’azienda (non ordinaria) che si è venuta a creare in modo estemporaneo e non stabile.

Ciò potrà essere evidenziato anche dalle mansioni che verranno affidate al lavoratore, che dovranno essere diverse rispetto a quelle dei lavoratori già presenti in azienda e che effettuano attività di routine. “… continua la lettura

 

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* Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

Roberto Camera

Autore: Roberto Camera

Esperto di diritto del Lavoro, relatore in corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di lavoro e ideatore del sito Dottrina Per il Lavoro (ex DPLModena) - @CameraRoberto

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