MEF: contributi a fondo perduto in favore di cooperative ed associazioni di artisti

MEFIl Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2018, il Decreto 5 aprile 2018 con l’individuazione dei criteri di assegnazione dei contributi a fondo perduto in favore delle cooperative di artisti ed associazioni di artisti.

 

Fonte: MEF

 

 


 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 5 aprile 2018 
Individuazione dei criteri di assegnazione  dei  contributi  a  fondo
perduto in favore delle cooperative di  artisti  ed  associazioni  di
artisti. 
 
 
                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380 e s.m.i. recante «Testo unico delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia»; 
  Visto il decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  e  s.m.i.
recante  «Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» (di  seguito  «Codice
dei beni culturali»); 
  Visto l'art. 6 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,  n.  112  (di  seguito
«decreto-legge n. 91/2013»), concernente «Disposizioni urgenti per la
realizzazione di centri di produzione artistica, nonche'  di  musica,
danza e teatro contemporanei»; 
  Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge  n.
91/2013, il quale dispone, tra l'altro, che «Con apposito decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuati  i  criteri  di  assegnazione  dei
contributi di cui al periodo precedente,  nell'ambito  e  nel  limite
delle risorse del fondo di cui al presente comma.»; 
  Vista la legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  di  approvazione  del
bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
bilancio pluriennale per il triennio  2017-2019,  per  effetto  della
quale  i  fondi  istituiti  ai  sensi  dell'art.  6,  comma   2   del
decreto-legge n. 91/2013 presso il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze sono stati riallocati  presso  lo  stato  di  previsione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; 
  Visto il decreto 22 dicembre 2015 del Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, il quale individua, in sede  di  prima
applicazione ai sensi del comma 1 del citato art. 6, i beni  immobili
pubblici da destinare a ospitare studi di  giovani  artisti,  nonche'
disciplina, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 6, le modalita' di
utilizzo  dei  citati  beni  immobili  e  di   sponsorizzazione   per
l'assegnazione degli stessi; 
  Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. 2018/2019/DLC  del  14
febbraio 2018; 
  Vista la nota del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo prot. 507 del 21 febbraio 2018; 
  Vista la nota del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo prot. 793 del 22 marzo 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art.  6,  comma  2,
del  decreto-legge  n.  91/2013,  i  criteri  di   assegnazione   dei
contributi a fondo perduto in favore delle cooperative di artisti  ed
associazioni di  artisti,  residenti  nel  territorio  italiano,  che
effettuino opere di  manutenzione  straordinaria  sugli  immobili  di
proprieta'  dello  Stato,  assegnati  in  locazione   o   concessione
dall'Ente gestore secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2015. 
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto,  per  opere  di  manutenzione
straordinaria si intendono gli interventi di cui all'art. 3, comma 1,
lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380 e s.m.i., inclusi quelli che comportino un mutamento d'uso non
urbanisticamente rilevante ai sensi della medesima normativa. Per gli
immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni  culturali,
gli interventi non devono recare pregiudizio  all'integrita'  e  alla
salvaguardia dell'immobile tutelato e devono  essere  preventivamente
autorizzati, ai sensi dell'art. 21 del medesimo Codice. 
                               Art. 2 
 
 
                     Assegnazione dei contributi 
 
  1. Nei limiti delle risorse assegnate  al  fondo,  i  contributi  a
favore dei soggetti locatari e dei concessionari  degli  immobili  di
cui all'art. 1, sono riconosciuti in proporzione alle spese sostenute
per le opere di manutenzione straordinaria, fino all'80% delle stesse
e comunque non oltre l'importo  di  €  200.000  per  l'intera  durata
dell'atto di concessione o del contratto di  locazione.  Tale  limite
puo'   essere   ridotto   dall'ente   gestore   in   relazione   alla
disponibilita' dei fondi e al numero di immobili coinvolti. 
                               Art. 3 
 
 
                      Erogazione dei contributi 
 
  1. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'art. 2, l'ente
gestore verifica e attesta la  corretta  esecuzione  delle  opere  di
manutenzione straordinaria in base  alla  normativa  vigente,  tenuto
conto del progetto presentato dall'assegnatario dell'immobile in sede
di gara. A tal fine,  il  locatario/concessionario  produce  all'Ente
gestore i giustificativi, che attestino le spese sostenute attraverso
fatture, bonifici o altri documenti contabili di  equivalente  valore
probatorio, di tutte le lavorazioni e somministrazioni  eseguite  dal
principio dell'appalto sino al momento della eventuale emissione  del
S.A.L. 
  2. I contributi vengono erogati in unica soluzione,  a  conclusione
dei lavori ovvero, per lavori di particolare complessita'  e  durata,
per stati d'avanzamento non  superiori  a  tre  e  per  tipologie  di
lavorazioni omogenee. Sono escluse anticipazioni. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 5 aprile 2018 
 
                             Il direttore generale del Tesoro: La Via 
 

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2018 
Ufficio controllo atti del Ministero dell'economia e  delle  finanze,
n. 1-483 
La Redazione

Autore: La Redazione

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