Min.Lavoro: attività esercitabile dalle agenzie del lavoro e soggetti abilitati dal D.L.vo n. 276/2003

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la lettera prot. 37/0004985/MA007.A001 del 12 marzo 2012, ha risposto ad un quesito della DTL di Sassari in materia di attività esercitabile dalle agenzie del lavoro e soggetti abilitati ai sensi degli artt. 4 e 6 del D.L.vo n. 276/2003.

La risposta ministeriale in sintesi:

“La definizione normativa [dell’art. 2, comma 1 lett. b), del D.L.vo n. 276/2003] non sembra ammettere – in relazione alla autorizzazione alla “intermediazione” – lo svolgimento di attività diverse da quelle espressamente indicate e comunque slegate dalle rigorose finalità di “inserimento lavorativo”. In tal senso  non sembra pertanto possibile, sia per i soggetti che hanno fatto esplicita richiesta di iscrizione all’Albo, sia per i soggetti abilitati ex lege, svolgere servizi o corsi di formazione si tematiche amministrative o previdenziali, a meno che non siano “finalizzati all’inserimento lavorativo” (possono essere finalizzati all’inserimento lavorativo, ad esempio, i corsi attivati per rispondere a specifiche e preventive richieste datoriali di inserimento di determinate figure professionali in possesso di particolari competenze).”

 

Roberto Camera

Autore: Roberto Camera

Esperto di diritto del Lavoro, relatore in corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di lavoro e ideatore del sito Dottrina Per il Lavoro (ex DPLModena) - @CameraRoberto

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