Min.Economia: attività di finanziamento per l’avvio o lo sviluppo di lavoro autonomo o di microimpresa

MEFIl Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 1° dicembre 2014, il Decreto 17 ottobre 2014, n. 176 web, con la disciplina del microcredito, in attuazione dell’articolo  111,  comma
5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

In particolare, il Decreto regolamenta le attività di finanziamento finalizzate a sostenere l’avvio o lo sviluppo di un’attività di lavoro  autonomo  o  di  microimpresa, organizzata in forma individuale, di  associazione,  di  società  di persone, di società a responsabilità  limitata  semplificata  o  di società cooperativa, ovvero a promuovere  l’inserimento  di  persone fisiche nel mercato del lavoro.
Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti:
a) lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da  più di cinque anni;
b) lavoratori autonomi o imprese individuali  con  un  numero  di dipendenti superiore alle 5 unità;
c) società  di  persone,  società  a  responsabilità  limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti  non soci superiore alle 10 unità;
d) imprese che  al  momento  della  richiesta  presentino,  anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori  a  quelli  previsti dall’articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto  16 marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del  terzo  comma  della medesima disposizione ed un  livello  di  indebitamento  superiore  a 100.000 Euro.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 17 ottobre 2014, n. 176

Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo  111,  comma
5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. (14G00184) 

  Vigente al: 16-12-2014

Titolo I

Microcredito per l’avvio o lo sviluppo di iniziative imprenditoriali
e per l’inserimento nel mercato del lavoro

 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
emanato con  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385  (di
seguito: «t.u.b.») e, in particolare l'articolo 111, comma 5, in base
al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la  Banca
d'Italia,  emana  disposizioni  attuative  dello   stesso   articolo,
disciplinando, tra l'altro, 
    a) requisiti concernenti i beneficiari e le  forme  tecniche  dei
finanziamenti; 
    b) limiti all'ammontare massimo  dei  singoli  finanziamenti,  al
volume di attivita' e alle condizioni economiche applicate; 
    c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano  della  deroga
prevista dal comma 4 dello stesso articolo; 
    d) le informazioni da fornire alla clientela; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentita la Banca d'Italia; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota prot. n. 600/UCL1334 del 29 settembre 2014; 
  Visto il nulla osta della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,
pervenuto con la nota prot. n. 9259 del 9 ottobre 2014; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Beneficiari e caratteristiche dell'attivita' 
 
  1. Rientra nell'attivita' di microcredito disciplinata dal presente
titolo l'attivita' di finanziamento finalizzata a sostenere l'avvio o
lo sviluppo di un'attivita' di lavoro  autonomo  o  di  microimpresa,
organizzata in forma individuale, di  associazione,  di  societa'  di
persone, di societa' a responsabilita'  limitata  semplificata  o  di
societa' cooperativa, ovvero a promuovere  l'inserimento  di  persone
fisiche nel mercato del lavoro. 
  2. Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti: 
    a) lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da  piu'
di cinque anni; 
    b) lavoratori autonomi o imprese individuali  con  un  numero  di
dipendenti superiore alle 5 unita'; 
    c) societa'  di  persone,  societa'  a  responsabilita'  limitata
semplificata, o societa' cooperative con un numero di dipendenti  non
soci superiore alle 10 unita'; 
    d) imprese che  al  momento  della  richiesta  presentino,  anche
disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori  a  quelli  previsti
dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto  16
marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del  terzo  comma  della
medesima disposizione ed un  livello  di  indebitamento  superiore  a
100.000 Euro. 
                               Art. 2 
 
 
                     Finalita' dei finanziamenti 
 
  1.  La  concessione  di   finanziamenti   e'   finalizzata,   anche
alternativamente: 
    a) all'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime  necessarie
alla  produzione  di  beni  o  servizi  e  le  merci  destinate  alla
rivendita, o di servizi strumentali all'attivita' svolta, compreso il
pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle
spese  connesse  alla  sottoscrizione  di  polizze  assicurative.   I
finanziamenti  possono  essere  concessi   anche   nella   forma   di
microleasing finanziario; 
    b) alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori; 
    c) al pagamento di  corsi  di  formazione  volti  ad  elevare  la
qualita' professionale e  le  capacita'  tecniche  e  gestionali  del
lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi  dipendenti;  i
finanziamenti concessi alle  societa'  di  persone  e  alle  societa'
cooperative  possono  essere  destinati   anche   a   consentire   la
partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci; 
    d)  al  pagamento  di  corsi  di  formazione  anche   di   natura
universitaria o post-universitaria volti ad  agevolare  l'inserimento
nel  mercato  del  lavoro  delle  persone  fisiche  beneficiarie  del
finanziamento. 
  2. L'operatore verifica l'effettiva destinazione dei  finanziamenti
alle  finalita'  di  cui  al  comma  1  anche  richiedendo   apposita
attestazione al soggetto finanziato. 
                               Art. 3 
 
 
           Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio 
 
  1. L'operatore  di  microcredito  presta,  in  fase  istruttoria  e
durante il periodo di  rimborso,  almeno  due  dei  seguenti  servizi
ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati: 
    a) supporto alla definizione  della  strategia  di  sviluppo  del
progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per  il  miglioramento
dello svolgimento dell'attivita'; 
    b) formazione sulle  tecniche  di  amministrazione  dell'impresa,
sotto  il  profilo   della   gestione   contabile,   della   gestione
finanziaria, della gestione del personale; 
    c)  formazione  sull'uso  delle  tecnologie  piu'  avanzate   per
innalzare la produttivita' dell'attivita'; 
    d) supporto alla definizione dei  prezzi  e  delle  strategie  di
vendita, con l'effettuazione di studi di mercato; 
    e) supporto per  la  soluzione  di  problemi  legali,  fiscali  e
amministrativi e informazioni circa i  relativi  servizi  disponibili
sul mercato; 
    f) con riferimento al finanziamento  concesso  per  le  finalita'
indicate  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  d),   supporto   alla
definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro; 
    g) supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticita'
dell'implementazione del progetto finanziato. 
  2. In deroga al comma 1, l'operatore di microcredito puo' affidare,
con contratto da stipularsi in forma scritta, i servizi indicati  nel
presente articolo, a soggetti specializzati nella prestazione di tali
attivita'. Il contratto prevede, tra l'altro, l'obbligo  di  riferire
periodicamente all'operatore l'andamento delle attivita' svolte  e  i
risultati conseguiti dai soggetti finanziati. 
                               Art. 4 
 
 
                 Ammontare massimo, caratteristiche 
               dei finanziamenti e canali distributivi 
 
  1. I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e
non  possono  eccedere  il  limite  di  euro   25.000   per   ciascun
beneficiario. Il limite puo' essere aumentato di euro 10.000, qualora
il  contratto  di  finanziamento  preveda   l'erogazione   frazionata
subordinando i versamenti successivi al  verificarsi  delle  seguenti
condizioni: 
    a) il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse; 
    b)  lo  sviluppo   del   progetto   finanziato,   attestato   dal
raggiungimento di  risultati  intermedi  stabiliti  dal  contratto  e
verificati dall'operatore di microcredito. 
  2. L'operatore di microcredito puo' concedere allo stesso  soggetto
un nuovo finanziamento  per  un  ammontare,  che  sommato  al  debito
residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal
comma 1, di 35.000 euro. 
  3. Il rimborso dei finanziamenti e' regolato sulla base di un piano
con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del
pagamento delle rate puo' essere posposta  per  giustificate  ragioni
connesse con le caratteristiche del progetto finanziato. 
  4. La durata massima del finanziamento non puo' essere superiore  a
sette anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per le  finalita'
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), per i quali la durata  e'
coerente con il piano di formazione finanziato e  in  ogni  caso  non
superiore a dieci anni. 
  5.  Gli  operatori  di  microcredito  concludono   direttamente   i
contratti di finanziamento. Per la promozione e il  collocamento  dei
contratti  di  finanziamento,  ove  non  curati   direttamente,   gli
operatori  di  microcredito  possono  avvalersi  esclusivamente   dei
soggetti indicati all'articolo 3, comma 2. 

Titolo II

Requisiti dei finanziamenti destinati a promuovere progetti di
inclusione sociale e finanziaria

                               Art. 5 
 
 
              Beneficiari e finalita' dei finanziamenti 
 
  1.  Rientra   nell'attivita'   disciplinata   dal   presente   capo
l'attivita' di finanziamento finalizzata  a  promuovere  progetti  di
inclusione sociale e finanziaria destinati a persone fisiche  che  si
trovino   in   una   delle   seguenti   condizioni   di   particolare
vulnerabilita' economica o sociale: 
    a) stato di disoccupazione; 
    b) sospensione o riduzione dell'orario di lavoro  per  cause  non
dipendenti dalla propria volonta'; 
    c) sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza propria  o
di un componente il nucleo familiare; 
    d) significativa contrazione del reddito o  aumento  delle  spese
non derogabili per il nucleo familiare. 
  2. I finanziamenti sono destinati all'acquisto di  beni  o  servizi
necessari  al  soddisfacimento  di  bisogni  primari   del   soggetto
finanziato o di un membro del proprio nucleo familiare,  tra  cui,  a
titolo esemplificativo e non  esaustivo,  spese  mediche,  canoni  di
locazione, spese per la messa a norma degli  impianti  della  propria
abitazione principale e per la riqualificazione  energetica,  tariffe
per l'accesso a servizi  pubblici  essenziali,  quali  i  servizi  di
trasporto e i servizi  energetici,  spese  necessarie  per  l'accesso
all'istruzione scolastica. 
  3.  L'operatore  verifica,   anche   richiedendo   apposite   prove
documentali, la sussistenza delle  condizioni  di  cui  al  comma  1,
nonche' l'effettivo utilizzo delle somme corrisposte per le finalita'
di cui al comma 2. 
  4.  L'esposizione  di  ciascun  beneficiario  verso   il   medesimo
finanziatore non puo' in alcun momento eccedere il limite  di  10.000
euro; i finanziamenti non sono assistiti da garanzie  reali  e  hanno
una durata massima di cinque anni. 
  5.  I  contratti  di  finanziamento  specificano  espressamente  la
destinazione dei fondi erogati e stabiliscono le forme e le modalita'
di svolgimento dei  servizi  ausiliari  di  assistenza  dei  soggetti
finanziati nella gestione del bilancio familiare. Tali servizi devono
in particolare fornire ai debitori informazioni utili a migliorare la
gestione dei flussi  delle  entrate  e  delle  uscite  e  realizzarsi
durante l'intera durata del piano di rimborso del finanziamento. Essi
possono essere prestati direttamente dall'operatore  di  microcredito
ovvero dai soggetti, indicati all'articolo 3, comma 2. 
  6.  Il  tasso  effettivo   globale,   comprensivo   di   interessi,
commissioni e spese di ogni genere, ivi comprese quelle per i servizi
ausiliari, applicato ai finanziamenti concessi non puo'  superare  il
tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni
risultante dall'ultima rilevazione trimestrale  effettuata  ai  sensi
della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato  per  un  coefficiente
pari a 0,8. Per individuare la categoria di operazioni  rilevante  ai
fini di cui al  periodo  precedente  si  fa  riferimento  alla  forma
tecnica  del  finanziamento  e  alle  caratteristiche  del   soggetto
finanziato, secondo quanto stabilito dal provvedimento del  Ministero
dell'economia e delle finanze  adottato  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dalle Istruzioni per  la
rilevazione dei tassi effettivi globali medi  ai  sensi  della  legge
sull'usura della Banca d'Italia. Le clausole non  conformi  a  quanto
previsto dal presente comma sono nulle. La  nullita'  della  clausola
non comporta la nullita' del contratto e si applica in  tal  caso  il
tasso massimo individuato dal presente comma. 
  7. L'ammontare complessivo dei finanziamenti previsti dal  presente
articolo  non  puo'  superare  il  49%  dell'ammontare  di  tutti   i
finanziamenti concessi. 

Titolo III

Attuazione dell’articolo 111, comma 2

                               Art. 6 
 
 
Requisiti per l'iscrizione  nell'elenco  previsto  all'articolo  111,
                           comma 1, t.u.b. 
 
  1. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo  111,  comma
1, t.u.b., svolgono  esclusivamente  l'attivita'  di  concessione  di
finanziamenti disciplinati  dal  presente  regolamento  e  i  servizi
accessori e strumentali, tra cui, in particolare, i servizi ausiliari
di assistenza e di monitoraggio dei soggetti finanziati. 
  2. L'iscrizione nell'elenco indicato dall'articolo  111,  comma  1,
t.u.b., e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: 
    a) oggetto sociale conforme al disposto del comma 1; 
    b) forma di societa' per azioni, di societa' in  accomandita  per
azioni,  di  societa'  a  responsabilita'  limitata  o  di   societa'
cooperativa; 
    c) capitale sociale versato  non  inferiore  a  cinque  volte  il
capitale minimo previsto  per  la  costituzione  delle  societa'  per
azioni; 
    d) possesso da parte dei partecipanti al capitale  dei  requisiti
di onorabilita' previsti dall'articolo 7; 
    e) possesso da  parte  dei  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di  onorabilita'
e professionalita' previsti dall'articolo 8 ed insussistenza  di  una
delle cause di sospensione dalla carica previste dall'art. 9 o di una
delle situazioni impeditive previste dall'articolo 10; 
    f) la presentazione di un programma di attivita' che  indichi  le
caratteristiche dei  prestiti  che  si  intendono  erogare  sotto  il
profilo delle condizioni economiche, delle finalita', del  target  di
clientela,  le  modalita'  di  erogazione  e  di   monitoraggio   dei
finanziamenti concessi, nonche' l'indicazione dei soggetti di cui  ci
si  intende  avvalere  per  i  servizi  ausiliari  di  assistenza   e
consulenza e le modalita' di controllo dell'operato degli stessi. 
                               Art. 7 
 
 
       Requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale 
 
  1. Chiunque partecipi al capitale di un operatore  di  microcredito
in misura superiore al dieci per cento del capitale rappresentato  da
azioni o quote con diritto di voto non puo' esercitare il diritto  di
voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora: 
    a)  sia  stato  sottoposto  a  misure  di  prevenzione   disposte
dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956,  n.
1423,  o  della  legge  31  maggio  1965,  n.   575,   e   successive
modificazioni   ed   integrazioni,   salvi    gli    effetti    della
riabilitazione; 
    b) sia stato condannato  con  sentenza  irrevocabile,  salvi  gli
effetti della riabilitazione: 
      1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei  mesi  per
uno dei reati  previsti  dalle  norme  che  disciplinano  l'attivita'
bancaria, finanziaria,  mobiliare,  assicurativa  e  dalle  norme  in
materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 
      2) alla reclusione per un tempo non inferiore a  sei  mesi  per
uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice  civile
e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 
      3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per  un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede  pubblica,
contro il patrimonio, contro  l'ordine  pubblico,  contro  l'economia
pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 
      4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo. 
    c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b)
con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti,  salvo  il
caso dell'estinzione del reato; le pene di cui alla lettera b), n. 1)
e n. 2), non rilevano se inferiori ad un anno, sempre che  si  tratti
della prima condanna con sentenza che applica la  pena  su  richiesta
delle parti. 
  2. Il comma  1  si  applica  anche  a  chiunque,  indipendentemente
dall'entita' della partecipazione posseduta, controlla la societa' ai
sensi dell'articolo 23, t.u.b. In tal caso la sospensione del diritto
di voto interessa l'intera partecipazione.  Qualora  il  partecipante
sia una persona giuridica, i requisiti  di  cui  al  comma  1  devono
essere posseduti  dagli  amministratori  e  dal  direttore  generale,
ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. 
  3. Con riferimento alle  fattispecie  disciplinate  da  ordinamenti
stranieri, la verifica dei requisiti previsti dal  presente  articolo
e'  effettuata  sulla  base  di  una   valutazione   di   equivalenza
sostanziale a cura della Banca d'Italia. 
  4. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci,  in  relazione  ai
suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e
della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere  al  voto  i
soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono  tenuti
a comprovare il possesso del requisito di onorabilita'. 
                               Art. 8 
 
 
Requisiti  di  onorabilita'  e  professionalita'  dei  soggetti   che
          svolgono funzioni di amministrazione e direzione 
 
  1. Le cariche, comunque denominate, di  amministratore,  sindaco  e
direttore generale non possono essere  ricoperte  da  coloro  che  si
trovano nelle situazioni indicate dall'articolo  7,  comma  1,  o  si
trovano in  una  delle  condizioni  di  ineleggibilita'  o  decadenza
previste dall'articolo 2382 del codice civile. 
  2. Con riferimento alle fattispecie  disciplinate  in  tutto  o  in
parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza  delle
condizioni previste dal comma 1  e'  effettuata  sulla  base  di  una
valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia. 
  3. Coloro che svolgono  funzioni  di  amministrazione  e  direzione
negli operatori di microcredito devono essere scelti secondo  criteri
di professionalita' e competenza fra  persone  che  abbiano  maturato
un'esperienza  complessiva   di   almeno   un   triennio   attraverso
l'esercizio di: 
    a) attivita' di amministrazione o  di  controllo  ovvero  compiti
direttivi presso imprese; 
    b)  attivita'  professionali  in  materia  attinente  al  settore
creditizio o finanziario; 
    c) attivita' d'insegnamento universitario in materie giuridiche o
economiche; 
    d) funzioni amministrative o dirigenziali  presso  enti  privati,
enti pubblici o pubbliche amministrazioni  aventi  attinenza  con  il
settore creditizio, finanziario e assicurativo. 
  4. Il difetto dei  requisiti  di  onorabilita'  o  professionalita'
determina la decadenza dalla carica. Entro trenta giorni dalla nomina
o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto l'operatore  dichiara  la
decadenza dalla carica e ne informa senza indugio la Banca d'Italia. 
                               Art. 9 
 
 
                      Sospensione dalle cariche 
 
  1.  Costituiscono  cause   di   sospensione   dalle   funzioni   di
amministratore, sindaco e direttore generale: 
    a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei  reati  di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera b); 
    b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle  pene  di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), con sentenza non definitiva; 
    c)  l'applicazione  provvisoria  di  una  delle  misure  previste
dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio  1965,  n.  575,  da
ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni e integrazioni; 
    d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 
                               Art. 10 
 
 
                        Situazioni impeditive 
 
  1. Non possono ricoprire le cariche  di  amministratore,  direttore
generale e sindaco coloro che, almeno per i due  esercizi  precedenti
l'adozione dei  relativi  provvedimenti,  hanno  svolto  funzioni  di
amministrazione, direzione o controllo: 
    a) in imprese sottoposte a fallimento; 
    b) in  imprese  operanti  nel  settore  creditizio,  finanziario,
mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione
straordinaria, di  sospensione  degli  organi  di  amministrazione  e
controllo,  di  revoca  dell'autorizzazione  ai  sensi  dell'articolo
113-ter, t.u.b., o di liquidazione coatta amministrativa; 
    c) in operatori del microcredito  nei  cui  confronti  sia  stata
disposta la cancellazione dall'elenco  ai  sensi  dell'articolo  113,
t.u.b.; 
    d) in imprese nei cui confronti sono state irrogate, in relazione
a  reati  da  questi  commessi,  le  sanzioni  interdittive  indicate
nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo  8
giugno 2001, n. 231. 
  2. Gli impedimenti di cui al comma 1,  lettere  a),  b)  e  c)  non
operano se l'interessato dimostra la propria estraneita' ai fatti che
hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la  sua  cancellazione
dall'elenco  generale  o  speciale  degli  intermediari   finanziari.
L'interessato  informa  tempestivamente  la  Banca   d'Italia   delle
situazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e  c)  e  comunica  gli
elementi idonei a dimostrare la  propria  estraneita'  ai  fatti  che
hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione. 
  3. La Banca d'Italia valuta l'idoneita' degli  elementi  comunicati
dall'interessato a dimostrare l'estraneita' dai fatti addebitati.  Ai
fini della valutazione, essa tiene conto, fra gli altri elementi, del
fatto  che,  in  relazione  alla  crisi  dell'impresa  o   alla   sua
cancellazione,   non   siano    stati    adottati    nei    confronti
dell'interessato provvedimenti sanzionatori ai sensi della  normativa
del settore bancario, mobiliare o assicurativo, condanne con sentenza
anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni  in  esito
all'esercizio dell'azione di  responsabilita'  ai  sensi  del  codice
civile, provvedimenti ai sensi del quarto  comma  dell'articolo  2409
del  codice  civile,  ovvero  delibere  di  sostituzione   da   parte
dell'organo competente. 
  4. Entro trenta giorni dalla comunicazione degli elementi da  parte
dell'interessato,  la  Banca  d'Italia  comunica  a  quest'ultimo  la
propria   motivata   decisione    in    merito    alla    sussistenza
dell'impedimento. 
  5.  L'idoneita'  dell'interessato   e'   nuovamente   valutata   se
sopravvengono i fatti previsti al comma 3 ovvero  altri  fatti  nuovi
che  possono  avere  rilievo  per  la  valutazione.  A  questo  scopo
l'interessato  comunica  tempestivamente  tali   fatti   alla   Banca
d'Italia, la quale procede ai sensi del comma 3. 
  6. Gli impedimenti di cui al comma 1 hanno la durata  di  tre  anni
dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo e' ridotto ad un
anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio  della  procedura
sia stato adottato su istanza dell'imprenditore, di uno degli  organi
d'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato. 

Titolo IV

Attuazione dell’articolo 111, comma 4

                               Art. 11 
 
 
            Caratteristiche dei soggetti e finanziamenti 
 
  1. L'attivita' disciplinata dal titolo II  puo'  essere  esercitata
senza iscrizione nell'elenco previsto  dall'articolo  111,  comma  1,
t.u.b., dai seguenti soggetti: 
    a) associazioni e fondazioni aventi personalita' giuridica; 
    b) societa' di mutuo soccorso di cui alla legge 15  aprile  1886,
n. 3818; 
    c) aziende pubbliche di  servizi  alla  persona  derivanti  dalla
trasformazione delle Istituzioni di assistenza e beneficenza; 
    d) cooperative riconosciute come organizzazioni non lucrative  di
utilita' sociale ai sensi dell'articolo  10,  comma  1,  del  decreto
legislativo 4 dicembre 1997 n. 460; 
    e) cooperative sociali disciplinate dalla legge 8 novembre  1991,
n. 381. 
  2. Gli enti di cui al precedente  comma  sono  ammessi  a  svolgere
l'attivita'  di  cui  al  titolo  II  al  ricorrere  delle   seguenti
condizioni: 
    a) possesso da parte di chi e' responsabile  della  gestione  dei
requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 8, comma 1; 
    b)   previsione   nell'atto   costitutivo   o    nello    statuto
dell'esercizio dell'attivita' di microcredito a  titolo  esclusivo  o
congiuntamente all'esercizio di un'attivita' che abbia  obiettivi  di
inclusione sociale e finanziaria; 
    c) previsione nell'atto costitutivo o nello statuto di un  organo
di controllo composto da tre membri  in  possesso  dei  requisiti  di
onorabilita'  previsti  all'articolo  8,  comma  1,  e  per  cui  non
ricorrano  le  condizioni  previste  dall'articolo  2399  del  codice
civile. 
  3. Non e' ammessa la concessione di finanziamenti per l'acquisto di
beni o servizi del soggetto finanziatore. 
  4. All'attivita' di finanziamento svolta si applica  l'articolo  5,
ad eccezione dei commi 6 e 7. 
  5.  Il  tasso  effettivo   globale,   comprensivo   di   interessi,
commissioni e  spese  di  ogni  genere,  applicato  ai  finanziamenti
concessi deve essere non remunerativo e adeguato a consentire il mero
recupero delle spese sostenute; non puo' in  ogni  caso  superare  il
tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni
risultante dall'ultima rilevazione trimestrale  effettuata  ai  sensi
della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato  per  un  coefficiente
pari a 0,4. Per individuare la categoria di operazioni  rilevante  ai
fini di cui al  periodo  precedente  si  fa  riferimento  alla  forma
tecnica  del  finanziamento  e  alle  caratteristiche  del   soggetto
finanziato, secondo quanto stabilito dal provvedimento del  Ministero
dell'economia e delle finanze  adottato  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dalle Istruzioni per  la
rilevazione dei tassi effettivi globali medi  ai  sensi  della  legge
sull'usura della Banca d'Italia. Le clausole non  conformi  a  quanto
previsto dal presente comma sono nulle. La  nullita'  della  clausola
non comporta la nullita' del contratto e si applica in  tal  caso  il
tasso massimo individuato dal presente comma. 

Titolo V

Disposizioni finali

                               Art. 12 
 
 
                        Obblighi informativi 
 
  1. Gli operatori  di  microcredito  iscritti  nell'elenco  previsto
dall'articolo 111, comma 1, t.u.b., e i soggetti di cui  all'articolo
11, comma 1, forniscono al cliente, prima che egli sia  vincolato  da
un  contratto  o  da  una  proposta  irrevocabile,  le   informazioni
necessarie a consentire una  decisione  informata  e  consapevole  in
merito alla conclusione del contratto. Le informazioni  sono  fornite
gratuitamente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole,  in
forma  chiara  e  concisa.  Esse  includono  almeno  il  tasso  annuo
effettivo globale, calcolato  secondo  quanto  previsto  dalla  Banca
d'Italia, la durata del contratto e le  altre  condizioni  economiche
del finanziamento e precisano le  conseguenze  cui  il  cliente  puo'
andare incontro in caso di mancato pagamento. 
  2. Il finanziamento, nonche'  le  forme  e  le  modalita'  con  cui
l'operatore di microcredito fornisce al soggetto finanziato i servizi
indicati all'articolo 3, comma 1, ovvero  all'articolo  5,  comma  5,
sono disciplinati con contratto da stipularsi in forma scritta. 
                               Art. 13 
 
 
             Altre disposizioni relative al microcredito 
 
  1. Non rientrano nell'attivita' di microcredito: 
    a) la concessione di  crediti  di  firma  anche  nella  forma  di
garanzie personali; 
    b) la concessione di finanziamenti a fronte  della  cessione  del
quinto  dello  stipendio  o  della  pensione  ovvero  a   fronte   di
delegazione di pagamento relativa a un credito retributivo. 
  2. E' precluso agli operatori  del  microcredito  di  avvalersi  di
consorzi o fondi di garanzia che coprano il rischio di credito in una
percentuale superiore al 80% di ogni finanziamento concesso. 
  3. I limiti massimi di finanziamento di cui agli  articoli  4  e  5
possono essere aggiornati ogni tre  anni  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sulla  base  della   media   delle
variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per  le  famiglie
di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento. 
                               Art. 14 
 
 
                      Limiti all'indebitamento 
 
  1. Gli operatori iscritti  nell'elenco  di  cui  all'articolo  111,
comma 1, t.u.b., possono acquisire risorse a titolo di  finanziamento
per un ammontare non superiore a sedici  volte  il  patrimonio  netto
risultante dall'ultimo bilancio approvato. 
                               Art. 15 
 
 
                  Gestione dell'elenco e organismo 
                     per la gestione dell'elenco 
 
  1. La Banca d'Italia disciplina modalita', termini e procedure  con
riferimento a: 
    a) l'iscrizione e la gestione  dell'elenco  di  cui  all'articolo
111, comma 1, t.u.b.,  ivi  inclusa  la  dichiarazione  di  decadenza
dell'esponente aziendale in caso di inerzia dell'operatore del  micro
credito; 
    b) la comunicazione di dati e notizie da parte degli operatori di
microcredito con riferimento, tra l'altro, ai finanziamenti  concessi
e alla tipologia di servizi ausiliari prestati. 
  2. I riferimenti contenuti  nel  presente  regolamento  alla  Banca
d'Italia devono intendersi all'Organismo previsto dall'articolo  113,
t.u.b., quando questo - una volta  costituito  -  abbia  iniziato  ad
operare. 
                               Art. 16 
 
 
            Operatori di finanza mutualistica e solidale 
 
  1. Sono operatori di finanza mutualistica e  solidale  i  soggetti,
iscritti nell'elenco di cui all'articolo  111,  comma  1,  t.u.b.,  e
costituiti in forma di cooperativa a mutualita'  prevalente,  il  cui
statuto preveda che: 
    a) partecipanti al capitale,  dipendenti  e  collaboratori  siano
esclusivamente soci; 
    b)  l'assemblea  dei  soci  abbia  la  competenza  esclusiva   di
deliberare in ordine alle scelte strategiche e gestionali; 
    c) siano resi pubblici i nominativi dei partecipanti al capitale,
l'ammontare dei finanziamenti concessi e la natura dei beneficiari; 
    d) la societa' non abbia scopo di  lucro  e  non  possano  essere
distribuiti dividendi in misura  superiore  al  tasso  di  inflazione
dell'anno di riferimento; 
    e) per  ogni  finanziamento  sia  condotta  un'istruttoria  socio
ambientale alla quale  e'  attribuito  lo  stesso  valore  di  quella
economica ai fini dell'erogazione. 
  2. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale possono: 
    a) in deroga all'articolo 1, comma 2, lettera a), e ai limiti  di
cui all'articolo 4, commi 1 e 4, concedere finanziamenti  di  cui  al
titolo I ai propri soci fino ad un ammontare massimo di euro 75.000 e
per una durata massima di dieci  anni;  il  tasso  effettivo  globale
applicato a tali finanziamenti non puo' eccedere la somma  dei  costi
di gestione della struttura e del costo di remunerazione del capitale
in misura non superiore al tasso d'inflazione; 
    b)  nel  rispetto  di  tutte   le   disposizioni   del   presente
regolamento, concedere altri finanziamenti previsti dai  titoli  I  e
II. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 17 ottobre 2014 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                      Padoan          
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 

Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al  visto  di  controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei  conti,  articolo
3, comma 13, legge 14 gennaio 1994, n. 20. 
                                                             Allegato 
 
 
    Elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati di cui 
   all'articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 14 novembre 2012, n. 252. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
La Redazione

Autore: La Redazione

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