Min.Giustizia: indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2026, il Decreto 9 febbraio 2026, con la variazione della misura dell’indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari.

L’indennità di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:

  • fino a 6 chilometri euro 3,70;
  • fino a 12 chilometri euro 6,75;
  • fino a 18 chilometri euro 9,33;
  • oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 1,97.

L’indennità di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l’urgenza è così corrisposta:

  • fino a 10 chilometri euro 0,98;
  • oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri euro 2,46;
  • oltre i 20 chilometri euro 3,70.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 febbraio 2026 

Variazione della misura dell’indennita’ di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari.

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                  dell'organizzazione giudiziaria, 
                     del personale e dei servizi 
                    del Ministero della giustizia 
 
                           di concerto con 
 
                       IL RAGIONIERE GENERALE 
                             DELLO STATO 
                     del Ministero dell'economia 
                           e delle finanze 
 
  Visto  l'art.  20,  comma  3  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, relativo al testo  unico  delle
discipline  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia,  il  quale  prevede  che  con  decreto  dirigenziale   del
Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle  finanze,  si  provveda  all'adeguamento  dell'indennita'  di
trasferta  degli  ufficiali  giudiziari,  in  base  alla   variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le  famiglie  di  operai  e  di
impiegati,  accertata  dall'Istituto  nazionale   di   statistica   e
verificatasi nell'ultimo triennio; 
  Visti gli articoli 133 e  142  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni; 
  Visti gli articoli  26  e  35  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 2002 n. 115; 
  Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, comma
3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio  2002  n.
115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al
consumo per le  famiglie  di  operai  e  impiegati  verificatasi  nel
triennio 1° luglio 2022 - 30 giugno 2025, e' pari a  +  8%,  come  da
consultazione del sito web Camera di commercio Pistoia-Prato relativo
all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie  di  operai  e
impiegati; 
  Visto il decreto interdirigenziale del 14 novembre  2024,  relativo
all'ultima variazione dell'indennita' di trasferta per gli  ufficiali
giudiziari; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale  giudiziario  per
il viaggio di andata e ritorno e' stabilita nella seguente misura: 
    a) fino a 6 chilometri euro 3,70; 
    b) fino a 12 chilometri euro 6,75; 
    c) fino a 18 chilometri euro 9,33; 
    d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso  di  6  chilometri  o
frazione superiore a  3  chilometri  di  percorso  successivo,  nella
misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 1,97. 
  2. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario,  per
il viaggio di andata e ritorno  per  ogni  atto  in  materia  penale,
compresa la maggiorazione per l'urgenza e' cosi' corrisposta: 
    a) fino a 10 chilometri euro 0,98; 
    b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri euro 2,46; 
    c) oltre i 20 chilometri euro 3,70. 
                               Art. 2 
 
  Il presente decreto entra  in  vigore  il  primo  giorno  del  mese
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 9 febbraio 2026 
 
                                             Il Capo del Dipartimento 
                                                    Di Domenico       
Il Ragioniere generale 
       dello Stato     
        Perrotta       
La Redazione

Autore: La Redazione

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