Min.Giustizia: indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2026, il Decreto 9 febbraio 2026, con la variazione della misura dell’indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari.
L’indennità di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:
- fino a 6 chilometri euro 3,70;
- fino a 12 chilometri euro 6,75;
- fino a 18 chilometri euro 9,33;
- oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 1,97.
L’indennità di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l’urgenza è così corrisposta:
- fino a 10 chilometri euro 0,98;
- oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri euro 2,46;
- oltre i 20 chilometri euro 3,70.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 9 febbraio 2026
Variazione della misura dell’indennita’ di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dell'organizzazione giudiziaria,
del personale e dei servizi
del Ministero della giustizia
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO
del Ministero dell'economia
e delle finanze
Visto l'art. 20, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, relativo al testo unico delle
discipline legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del
Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, si provveda all'adeguamento dell'indennita' di
trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
impiegati, accertata dall'Istituto nazionale di statistica e
verificatasi nell'ultimo triennio;
Visti gli articoli 133 e 142 del decreto del Presidente della
Repubblica, 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni;
Visti gli articoli 26 e 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002 n. 115;
Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, comma
3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n.
115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel
triennio 1° luglio 2022 - 30 giugno 2025, e' pari a + 8%, come da
consultazione del sito web Camera di commercio Pistoia-Prato relativo
all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati;
Visto il decreto interdirigenziale del 14 novembre 2024, relativo
all'ultima variazione dell'indennita' di trasferta per gli ufficiali
giudiziari;
Decreta:
Art. 1
1. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per
il viaggio di andata e ritorno e' stabilita nella seguente misura:
a) fino a 6 chilometri euro 3,70;
b) fino a 12 chilometri euro 6,75;
c) fino a 18 chilometri euro 9,33;
d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o
frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella
misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 1,97.
2. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per
il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale,
compresa la maggiorazione per l'urgenza e' cosi' corrisposta:
a) fino a 10 chilometri euro 0,98;
b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri euro 2,46;
c) oltre i 20 chilometri euro 3,70.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 febbraio 2026
Il Capo del Dipartimento
Di Domenico
Il Ragioniere generale
dello Stato
Perrotta




