Min.Lavoro: criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2018, il Decreto 11 gennaio 2018, con i criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro, secondo i principi individuati dall’art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 e dall’art. 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

L’accreditamento è la procedura mediante la quale l’Anpal, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono, a un operatore pubblico o privato, l’idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti territoriali di riferimento, anche mediante l’utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per le politiche del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta di lavoro

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 gennaio 2018 

Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei  servizi
per il lavoro.

Capo I
Disposizioni generali

 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  150,  recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1,  comma  3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e, in particolare,  l'art.  12,
comma 1, che demanda a un decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano, di definire i criteri secondo i quali le regioni  e  le
province autonome definiscono i propri regimi di  accreditamento  dei
servizi per il lavoro; 
  Visto il decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,  recante
«Attuazione delle deleghe in materia di  occupazione  e  mercato  del
lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» e, in  particolare,
gli articoli 4, 6 e 7; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista l'Intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano nella riunione del 20 marzo  2008  tra  il  Ministero  del
lavoro e  della  previdenza  sociale,  il  Ministero  della  pubblica
istruzione e  il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  le
Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  per  la
definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento
delle strutture formative per la qualita' dei servizi; 
  Visto l'Accordo quadro tra il Governo, le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano in materia di politiche attive per il
lavoro del 30 luglio 2015, rep. n.  141/CSR  e  il  suo  rinnovo  per
l'annualita' 2017, intervenuto in  data  22  dicembre  2016,  rep.  n
238/CSR; 
  Considerata  la  necessita'  di  valorizzare  la  cooperazione  tra
servizi pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro,  anche
al fine di rafforzare le capacita' di incontro tra domanda e  offerta
di lavoro, nonche' l'esigenza di garantire una maggiore trasparenza e
tracciabilita' dei servizi di politica attiva del lavoro; 
  Vista l'Intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano nella riunione del 21 dicembre 2017 ai sensi  dell'art.  3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto definisce i criteri per l'accreditamento dei
servizi per il lavoro, secondo i principi individuati  dall'art.  12,
comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 e  dall'art.  7  del
decreto legislativo n. 276 del 2003. 
  2. I regimi di accreditamento dei servizi per  il  lavoro  adottati
dall'Anpal, dalle Regioni e dalle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano sono finalizzati a garantire servizi di qualita' agli utenti. 
                               Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. L'accreditamento e' la procedura mediante la quale  l'Anpal,  le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano  riconoscono  a
un operatore, pubblico o privato, l'idoneita' a erogare i servizi  al
lavoro negli  ambiti  territoriali  di  riferimento,  anche  mediante
l'utilizzo di risorse pubbliche,  nonche'  la  partecipazione  attiva
alla rete dei servizi per le politiche  del  lavoro  con  particolare
riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta di lavoro. 
  2. Il soggetto accreditato eroga i servizi per il lavoro secondo le
disposizioni nazionali e regionali e nel  rispetto  dei  principi  di
legalita',  non  discriminazione,  buon  andamento,   trasparenza   e
imparzialita'. 
  3. I regimi  di  accreditamento  definiti  dalle  Regioni  e  dalle
Province autonome di Trento e  di  Bolzano  individuano  i  requisiti
generali  di  ammissibilita',  i  requisiti  giuridico-finanziari,  i
requisiti  strutturali  e  i  requisiti  professionali   che   devono
possedere i soggetti richiedenti l'accreditamento nel rispetto  delle
disposizioni del presente decreto. 
                               Art. 3 
 
 
                             Destinatari 
 
  1. Le disposizioni di cui  al  capo  II  del  presente  decreto  si
applicano ai soggetti accreditati  dalle  Regioni  e  dalle  Province
autonome di Trento e di Bolzano per i servizi per il lavoro. 
  2. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono fatte salve
le potesta'  attribuite  dai  rispettivi  statuti  speciali  e  dalle
relative norme di attuazione, le competenze delegate  in  materia  di
lavoro e quelle riconducibili all'art. 10 della legge  costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3. 
  3. Le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
nell'ambito  dei  rispettivi  sistemi   di   accreditamento,   devono
prevedere  i  requisiti  di  cui  agli  articoli  4,  5   e   6   per
l'accreditamento ai servizi per  il  lavoro  e  porre  in  essere  le
attivita' di controllo collegate. 
  3. I soggetti accreditati vengono iscritti, a cura della Regione  o
della  Provincia   autonoma,   nell'albo   nazionale   dei   soggetti
accreditati istituito dall'Anpal in attuazione dell'art. 12, comma 3,
del decreto legislativo n. 150 del 2015. 

Capo II
Requisiti per l’accreditamento regionale

                               Art. 4 
 
 
                Requisiti generali di ammissibilita' 
 
  1. I soggetti accreditati ai servizi per il lavoro  devono  dotarsi
di un codice etico in attuazione dei  principi  di  cui  all'art.  2,
comma 2. 
  2. Alla data di presentazione della  domanda,  i  soggetti  di  cui
all'art. 3, comma 1, devono avere un  proprio  sito  internet  e  una
casella di posta elettronica ufficiale per le comunicazioni  con  gli
utenti  e  una  casella  di  posta  elettronica  certificata  per  le
comunicazioni con le amministrazioni pubbliche. 
                               Art. 5 
 
 
                     Requisiti di ammissibilita' 
                 di carattere giuridico-finanziario 
 
  1.  I  soggetti  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  alla   data   di
presentazione della domanda devono possedere i seguenti requisiti: 
    a) avere un capitale  sociale  minimo  versato  non  inferiore  a
quello  previsto  dalle  disposizioni  vigenti  per  le  societa'  di
capitali al fine di garantire la solidita' economica; 
    b) in alternativa al requisito di cui  alla  lettera  a)  per  le
societa' cooperative avere  un  patrimonio  netto  non  inferiore  ai
valori ivi previsti; 
    c) avere una dichiarazione da parte di un istituto di credito che
attesti la solidita' economica per i soggetti diversi dalla  societa'
di capitali,  dalle  societa'  cooperative  e  dalle  amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165; 
    d) avere uno statuto che preveda tra le attivita' quella per  cui
si chiede l'accreditamento; 
    e) l'assenza in  capo  al  soggetto  richiedente  e  ai  relativi
amministratori, direttori e legali rappresentanti di: 
      1) condanne penali,  anche  non  definitive,  ivi  comprese  le
sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981,  n.  689,
per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica
o contro l'economia  pubblica,  per  il  delitto  previsto  dall'art.
416-bis del codice penale o per delitti non colposi per  i  quali  la
legge commina la pena della reclusione non inferiore  nel  massimo  a
tre anni, per delitti o contravvenzioni  previsti  da  leggi  dirette
alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti
da leggi in materia di lavoro e legislazione sociale; 
      2) sanzioni  amministrative  dipendenti  da  reato  di  cui  al
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
      3) sottoposizione a misure di  prevenzione  disposte  ai  sensi
della legge 13 settembre  1982,  n.  646,  o  ai  sensi  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
    f) avere almeno una sede operativa situata nel territorio in  cui
si sta chiedendo l'accreditamento; 
    g)  essere  in   regola   con   gli   adempimenti   assicurativi,
previdenziali e fiscali; 
    h) essere in regola con le disposizioni di legge  riguardanti  il
collocamento al lavoro delle persone con disabilita'. 
                               Art. 6 
 
 
                        Requisiti strutturali 
 
  1.  I  soggetti  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  alla   data   di
presentazione della domanda devono possedere i seguenti requisiti: 
    a) conformita' delle sedi  alla  disciplina  urbanistica-edilizia
vigente; 
    b) conformita' delle sedi alle norme in materia di igiene, salute
e sicurezza sul lavoro; 
    c) conformita' delle sedi  alle  norme  in  materia  di  barriere
architettoniche e accessibilita' e visitabilita' per le  persone  con
disabilita'; 
    d) dotazione, nelle sedi,  di  attrezzature,  spazi  e  materiali
idonei allo svolgimento delle attivita', in coerenza con il  servizio
effettuato; 
    e) garanzia di  una  fascia  di  20  ore  settimanali  minime  di
apertura degli sportelli al pubblico; 
    f) presenza di almeno due operatori per ogni sede operativa; 
    g) presenza di un responsabile anche con funzioni di operatore; 
    h) indicazione  visibile  all'esterno  dei  locali  dei  seguenti
elementi informativi: 
      1)  targa  con  l'indicazione   dell'amministrazione   che   ha
rilasciato l'accreditamento; 
      2) orario di apertura al pubblico; 
    i) indicazione  visibile  all'interno  dei  locali  dei  seguenti
elementi informativi: 
      1) gli estremi del provvedimento di accreditamento e i  servizi
per il lavoro erogabili; 
      2) il nominativo del responsabile della unita' organizzativa; 
    l) possesso della  documentazione  attestante  l'affidabilita'  e
qualita' con  riferimento  al  processo  di  erogazione  dei  servizi
(certificazione ISO). 
  2. Nel caso in cui l'attivita' sia svolta nella Provincia  autonoma
di Bolzano, il personale  addetto  all'erogazione  dei  servizi  deve
possedere l'attestato di conoscenza delle lingue italiana  e  tedesca
di cui all'art. 4 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
luglio 1976, n. 752, con riferimento al titolo di studio richiesto. 
  3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, ogni  sede  operativa
deve avere idonei spazi dedicati a: 
    a) accoglienza e informazioni; 
    b)  colloqui  individuali  nel  rispetto  della  normativa  sulla
privacy; 
    c) spazi dotati di postazioni informatiche, collegate  alla  rete
internet, per la  consultazione  di  banche  dati  tramite  le  quali
l'utente possa cercare le offerte di lavoro. 
  4. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e  3  devono  essere  posseduti
anche da eventuali sedi temporanee accreditate. 
                               Art. 7 
 
 
       Requisiti aggiuntivi per ogni sistema di accreditamento 
 
  1.  Ogni  sistema  di  accreditamento,  nell'ambito  delle  proprie
specificita'  territoriali,  puo'  prevedere   requisiti   aggiuntivi
rispetto a quelli previsti dagli articoli 4, 5 e 6. 
  2. I requisiti aggiuntivi riguardano: 
    a)  la  presenza  nell'ambito  territoriale  di  riferimento   di
ulteriori sedi  operative  con  i  requisiti  previsti  dal  presente
decreto oltre a quello di cui all'art. 5, comma 1, lettera f); 
    b) il possesso da parte del soggetto richiedente l'accreditamento
di esperienza nei servizi per il lavoro da uno a due anni; 
    c) il possesso di requisiti  professionali  e  di  esperienza  da
parte delle figure di cui all'art. 6, comma 1, lettere f) e  g),  che
operano nella sede operativa; 
    d) il possesso da parte del soggetto richiedente l'accreditamento
della  documentazione  attestante  l'affidabilita'  e  qualita'   con
riferimento al: 
      1) certificazione del bilancio; 
      2) rispetto delle previsioni della legge n. 231 del 2001. 

Capo III
Raccordo tra i sistemi di accreditamento regionale
e il sistema di accreditamento nazionale

                               Art. 8 
 
 
Requisiti dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro su  tutto
                       il territorio nazionale 
 
  1. Per i  soggetti  di  cui  all'art.  12,  comma  2,  del  decreto
legislativo  n.  150  del  2015,  la  possibilita'  di   operare   e'
subordinata alla  disponibilita',  in  ciascuna  regione  in  cui  si
intende svolgere attivita' soggetta ad accreditamento, di almeno  una
sede operativa avente i requisiti strutturali previsti  dall'art.  6,
fermo restando il rispetto dei requisiti dei locali  per  l'esercizio
dell'attivita' previsti dal decreto del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali attuativo dell'art. 5, comma  1,  lettera  c),  del
decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276.  Nel  caso  in  cui
l'attivita' sia  svolta  nella  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  il
personale  addetto  all'erogazione  dei   servizi,   deve   possedere
l'attestato di conoscenza delle lingue  italiana  e  tedesca  di  cui
all'art. 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  luglio
1976, n. 752, con riferimento al titolo di studio richiesto. 
  2. L'Anpal verifica il rispetto del requisito strutturale di cui al
comma 1, in raccordo con l'amministrazione regionale di riferimento. 

Capo IV
Procedura di accreditamento

                               Art. 9 
 
 
                     Modalita' di accreditamento 
 
  1. L'Anpal, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano
si dotano di un  sito  web  dedicato  alla  procedura  telematica  di
accreditamento e di un elenco degli operatori accreditati ai  servizi
per il lavoro. 
                               Art. 10 
 
 
Procedura semplificata di presentazione delle istanze  a  favore  dei
  soggetti gia' accreditati presso un'altra regione 
 
  1. I soggetti gia' accreditati presso una regione,  che  presentano
richiesta di  accreditamento  presso  un'altra  regione  o  provincia
autonoma,  devono  dimostrare  esclusivamente   il   possesso   degli
ulteriori requisiti  richiesti  dall'amministrazione  titolare  della
procedura di accreditamento ai sensi dell'art. 7.  In  tal  caso,  la
procedura e' semplificata, non  occorre  produrre  la  documentazione
gia'   fornita   in   sede   di   accreditamento   presso    un'altra
amministrazione e sono assunte come  accertate  le  circostanze  gia'
oggetto di verifica. 
  2.  Tra  le  regioni  e  le  province  autonome   vige,   ai   fini
dell'accreditamento ai servizi  al  lavoro,  il  principio  di  leale
collaborazione  istituzionale.  L'Anpal  garantisce  la  cooperazione
applicativa  dei  diversi  sistemi  di  accreditamento  presenti  sul
territorio. 
                               Art. 11 
 
 
Raccordo con il sistema regionale di accreditamento  degli  organismi
                    di formazione e orientamento 
 
  1.  I  soggetti  in  possesso  di  accreditamento  regionale   alla
formazione  e  all'orientamento   possono   presentare   domanda   di
accreditamento ai servizi per il lavoro qualora siano in possesso dei
requisiti previsti dagli articoli 4, 5 e 6. A tal fine, la  procedura
e' semplificata e non occorre produrre la documentazione gia' fornita
in sede di accreditamento per la formazione e l'orientamento. In tali
casi,  il  soggetto  richiedente   presenta   una   autodichiarazione
attestante  il  possesso  dei  requisiti  gia'  dimostrati,  il  loro
mantenimento e gli estremi del provvedimento di  accreditamento  alla
formazione e all'orientamento. 
                               Art. 12 
 
 
                    Validita' dell'accreditamento 
 
  1. I soggetti accreditati confermano il possesso dei  requisiti  di
cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 ogni tre anni  all'amministrazione  che
ha rilasciato l'accreditamento. 
  2. Ai fini del mantenimento dell'accreditamento, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono un sistema  di
monitoraggio  e  valutazione  dell'attivita'  svolta   dai   soggetti
accreditati, con  indicatori  specifici  sulla  performance  e  sulla
qualita' dei servizi. 
                               Art. 13 
 
 
                   Sospensione, revoca e sanzioni 
 
  1. Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
verificano, in qualunque momento, il mantenimento  del  possesso  dei
requisiti per l'accreditamento e, a  tal  fine,  dispongono  adeguati
controlli, anche in loco. 
  2.  In  caso  di  accertamento  di  eventuali   difformita'   nello
svolgimento delle attivita' oggetto di accreditamento  rispetto  alle
disposizioni   attuative   previste,   l'amministrazione   competente
comunica  al  soggetto   interessato   l'irregolarita'   riscontrata,
assegnando un termine perentorio, non inferiore  a  quindici  giorni,
per sanare  la  situazione  di  irregolarita'.  In  caso  di  mancato
adeguamento rispetto alle  prescrizioni,  l'amministrazione  sospende
l'accreditamento per un periodo di durata non superiore a  tre  mesi,
comunicando l'avvenuta sospensione alle altre amministrazioni. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresi' nei casi
in  cui  il  soggetto  accreditato  abbia  mutato,  senza  preventiva
comunicazione, la propria situazione  in  relazione  ad  uno  o  piu'
requisiti o elementi dichiarati in fase di accreditamento. 
  4. Nel caso in cui il soggetto accreditato  sia  recidivo  rispetto
alle previsioni di cui ai commi 2 o 3, la sospensione ha  una  durata
massima di sei mesi. 
  5. In caso di sospensione, il soggetto accreditato puo'  continuare
a  svolgere  eventuali  attivita'   finanziate   da   amministrazioni
pubbliche che presuppongono l'accreditamento, salvo che la stessa non
ne disponga, in via cautelativa, l'interruzione. 
  6. Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
dispongono   la   revoca   dell'accreditamento   e   la   contestuale
cancellazione dagli  elenchi  regionali  o  provinciali  e  dall'albo
nazionale dei soggetti accreditati nei seguenti casi: 
    a) mancato adeguamento a quanto previsto dai commi 2 e 3; 
    b) gravi irregolarita' nello svolgimento delle attivita'  oggetto
di accreditamento; 
    c) mancanza dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7. 
  7. In caso di revoca  dell'accreditamento,  il  soggetto  non  puo'
presentare una  nuova  domanda  di  accreditamento  nei  dodici  mesi
successivi al provvedimento di revoca. 
  8. In caso di revoca dell'accreditamento  il  soggetto  accreditato
deve,  nell'interesse  degli  utenti,  portare  a  termine  eventuali
attivita' finanziate da amministrazioni pubbliche  che  presuppongono
l'accreditamento, salvo che la stessa non ne disponga l'interruzione. 
                               Art. 14 
 
 
Obbligo di interconnessione con il sistema informativo unitario delle
  politiche del lavoro e invio all'ANPAL delle informazioni  utili  a
  garantire il coordinamento della rete nazionale dei servizi per  le
  politiche del lavoro 
 
  1. Al fine di  garantire  agli  utenti  un  uniforme  accesso  alle
informazioni sui soggetti  accreditati,  l'Anpal,  le  Regioni  e  le
Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  hanno  l'obbligo   di
aggiornare l'albo nazionale dei soggetti accreditati di cui  all'art.
12, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015,  attraverso  la
realizzazione della cooperazione applicativa prevista  dall'art.  10,
comma 2. 
  2. I soggetti accreditati ai servizi per il lavoro hanno  l'obbligo
di inviare alle Regioni e alle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  e  all'Anpal,  pena  la  revoca  dell'accreditamento,   ogni
informazione ritenuta utile a garantire un efficace coordinamento  da
parte dell'Anpal della rete nazionale dei servizi  per  le  politiche
del lavoro di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015. 
  3. L'obbligo di interconnessione di cui al comma 2  e'  finalizzato
anche alle attivita' di monitoraggio e valutazione di cui all'art. 16
del decreto legislativo n. 150 del 2015. 

Capo V
Disposizioni transitorie e finali

                               Art. 15 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
adeguano i propri regimi di accreditamento ai  criteri  definiti  dal
presente decreto entro il  termine  di  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore dello stesso. 
  2. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, restano validi  i
regimi di accreditamento vigenti alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto e i soggetti accreditati secondo tali regimi possono
partecipare alle misure finanziate dalle  Regioni  e  dalle  Province
autonome di Trento e di Bolzano, senza soluzione  di  continuita'.  A
seguito dell'adeguamento, le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano comunicano ai soggetti accreditati secondo il precedente
regime, le misure da adottare per adeguarsi al nuovo regime. 
  3. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  i  soggetti  accreditati  a  operare   con   lo   strumento
dell'assegno  di  ricollocazione  di  cui  all'art.  23  del  decreto
legislativo n. 150 del 2015 devono possedere i requisiti  di  cui  al
presente decreto e garantire, in ogni sede  operativa,  un'unita'  di
personale con almeno due anni di esperienza nel campo delle politiche
attive del lavoro, che svolga le funzioni di tutor e che affianchi il
destinatario dell'assegno nel suo percorso di ricollocazione. 
  4. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 11 gennaio 2018 
 
                                                 Il Ministro: Poletti 

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2018 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 347 
La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su