Min.Lavoro: operatività della comunicazione telematica di “Offerta di conciliazione”

ministero lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota prot. n. 3845 del 22 luglio 2015pdf_icon, integra la nota prot. n. 2788 del 27 maggio 2015pdf_icon al fine di rendere pienamente operativa la comunicazione telematica dell’offerta di conciliazione, prevista dall’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 23/2015 in caso di licenziamento comminato ad un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato a Tutele Crescenti.

La comunicazione è dovuta:

  1.  solo nei casi in cui il datore di lavoro propone la conciliazione al lavoratore;
  2.  anche dalle agenzie per il lavoro nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro;
  3.  non va effettuata quando il rapporto di lavoro si risolve durante il periodo di prova.

Inoltre, si precisa che – in modo del tutto analogo a quanto avviene per le altre comunicazioni inerenti il
rapporto di lavoro – i datori di lavoro possono effettuare tale comunicazione direttamente o per il tramite
dei soggetti abilitati così individuati dalla normativa vigente:

  • i consulenti del lavoro, abilitati, ai sensi degli articoli 1, comma 1 e articolo 2, comma 1, della
    Legge 11 gennaio 1979, n. 12, a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli
    adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente.
    Prerequisito è l’iscrizione all’albo a norma dell’art. 9 della legge citata;
  • gli avvocati e procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, sempre
    secondo quanto previsto dalle norme citate alla lettera precedente. Per essi costituisce
    prerequisito l’iscrizione ai rispettivi albi e la comunicazione alla direzione del lavoro della
    provincia in cui esercitano la consulenza del lavoro;
  • i servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle
    piccole imprese, anche in forma cooperativa, che abbiano affidato l’esecuzione secondo quanto
    previsto dal citato articolo 1, comma 4 della legge n. 12/1979 e successive modificazioni. Tali
    servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti delle
    predette associazioni;
  • le associazioni di categoria delle imprese agricole, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9-bis,
    comma 6 della Legge 28 novembre 1996, n. 608;
  • le altre associazioni di categoria dei datori di lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 6,
    comma 1 del Decreto Legislativo 11 dicembre 2002, n. 297;
  • le agenzie per il lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), Decreto Legislativo 10
    settembre 2003 n. 276, per l’invio del prospetto riguardante i propri dipendenti;
  • i consorzi e gruppi di imprese, di cui all’art. 31 Dlgs. 276/2003, per conto di tutte le imprese del
    gruppo o consorziate, agendo come dei veri e propri intermediari.
La Redazione

Autore: La Redazione

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