Min.Lavoro: FAQ – proroga obbligatoria dei contratti a termine e dei rapporti di apprendistato

ll Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una Faq pubblicata sul proprio sito internet, fornisce alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della proroga automatica per i contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, e dei rapporti di apprendistato di 1° e 3° livello.

 

 

 

PROROGA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Come deve essere inteso il riferimento ai contratti a termine per la cui durata è prevista la proroga dall’articolo 93, comma 1-bis del D.L. Rilancio? Cosa si intende per “periodi di sospensione lavorativa”? Quali sono gli obblighi occupazionali?

La legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d Decreto Rilancio) ha aggiunto il comma 1-bis all’articolo 93, disponendo che il termine dei contratti a termine, anche in somministrazione, e dei rapporti di apprendistato è prorogato per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Tale previsione, pertanto, si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato che non siano a tempo indeterminato, proprio al fine di evitare che la loro durata iniziale risulti di fatto ridotta per effetto di circostanze non imputabili al lavoratore. Ad esempio, ricadono nella proroga della durata:

– i contratti di lavoro a termine, ivi inclusi quelli stagionali;

– i contratti in somministrazione a tempo determinato, intendendosi il rapporto di lavoro che intercorre tra l’Agenzia per il lavoro e il lavoratore;

– i contratti di apprendistato, intendendosi quelli per il conseguimento di una qualifica e il diploma professionale e quelli di alta formazione e ricerca, limitatamente alla durata del periodo che precede la qualificazione.

Nel “periodo di sospensione” vanno compresi sia i periodi di fruizione di un ammortizzatore sociale Covid-19, sia l’inattività del lavoratore in considerazione della sua sospensione dall’attività lavorativa in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da Covid-19 (es. fruizione di ferie). In tutti questi casi il datore di lavoro, entro cinque giorni dalla data di scadenza originaria, deve effettuare la comunicazione obbligatoria di proroga, modificando il termine inizialmente previsto per un periodo equivalente a quello di sospensione dell’attività lavorativa.

 

Riflessioni

Dai chiarimenti forniti dal Ministero, sorgono spontanee alcune domande, tra le quali:

  • dove si collocano le FAQ nella gerarchia delle fonti?
  • nella proroga obbligatoria, il Ministero del Lavoro fa rientrare anche i contratti a termine stagionali. Cosa succede se è terminata la stagionalità? quello diventa un nuovo contratto a tempo determinato ordinario e non una proroga.
  • quando si parla di “contratti in somministrazione“, il Ministero fa riferimento al “rapporto di lavoro che intercorre tra l’Agenzia per il lavoro e il lavoratore“. Cosa succede se il contratto commerciale, tra Agenzia per il lavoro e azienda utilizzatrice, non viene prorogato?
  • nel periodo di sospensione il Ministero del lavoro fa rientrare anche i periodi di “fruizione delle ferie“. Mi sfugge la correlazione delle ferie (istituto ordinario) con la “sospensione dell’attività lavorativa, …, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19“.

Nessun chiarimento per quanto riguarda la gestione della proroga automatica rispetto alle regole ordinarie dei contratti a tempo determinato (ad esempio, la neutralizzazione del periodo con riguardo alla durata massima).

Roberto Camera

 

Fonte: Ministero del Lavoro

La Redazione

Autore: La Redazione

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