Min.Lavoro: Fondazioni – modalità per il riconoscimento del contributo sotto forma di credito di imposta

ministero lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2016, il Decreto Interministeriale 1° giugno 2016  con le modalità applicative del contributo riconosciuto sotto forma di credito di imposta, in favore delle fondazioni, di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Possono fruire del credito d’imposta le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che effettuano, nell’ambito della propria attivita’ istituzionale, i versamenti al «fondo per il contrasto della poverta’ educativa minorile» di cui al comma 392 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinato al sostegno di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori, secondo le modalita’ definite con il protocollo d’intesa, stipulato tra le fondazioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 393 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Fonte: Ministero del Lavoro

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1 giugno 2016 

Modalita' applicative del  contributo  riconosciuto  sotto  forma  di
credito di imposta, in favore delle  fondazioni  di  cui  al  decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153.  
 
 
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con  
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 392, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
che, in via sperimentale, istituisce per gli anni 2016, 2017 e  2018,
il  «Fondo  per  il  contrasto  della  poverta'  educativa  minorile»
alimentato  da  versamenti  effettuati  su  apposito  conto  corrente
postale dalle fondazioni bancarie di cui al  decreto  legislativo  17
maggio  1999,   n.   153,   nell'ambito   della   propria   attivita'
istituzionale; 
  Visto il comma 393 del medesimo art. 1 della legge n. 208 del 2015,
il quale prevede l'adozione di un protocollo d'intesa  stipulato  tra
le citate fondazioni, la Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  il
Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali, che definisca le modalita' di intervento  di
contrasto   alla   poverta'   educativa   minorile,   individui    le
caratteristiche dei progetti da finanziare  e  regoli,  altresi',  la
gestione del Fondo di cui al comma 392; 
  Visto il successivo comma 394 dell'art. 1 della legge  n.  208  del
2015, che riconosce alle fondazioni un  contributo,  sotto  forma  di
credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati  al
Fondo, negli anni 2016, 2017 e 2018. Il contributo e' assegnato, fino
ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad  euro  100  milioni
per ciascun anno, secondo l'ordine temporale  in  cui  le  fondazioni
comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati  secondo  il
protocollo d'intesa di cui al comma 393; 
  Visto il comma 395 del citato art. 1 della legge n. 208  del  2015,
secondo cui con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le
procedure per la concessione del credito d'imposta nel  rispetto  del
limite di spesa stabilito; 
  Visto il  protocollo  d'intesa  stipulato  tra  le  fondazioni,  la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero  dell'economia  e
delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  in
data 29 aprile 2016; 
  Visto, in  particolare,  l'art.  2  del  protocollo,  che  concerne
l'alimentazione e la durata del fondo per il contrasto della poverta'
educativa minorile; 
  Visto il comma 3 del citato art. 2  del  protocollo  d'intesa,  che
stabilisce che entro il 31 gennaio di  ciascun  anno,  le  fondazioni
trasmettono all'Associazione di Fondazioni e di  Casse  di  Risparmio
S.p.a. (ACRI) le delibere d'impegno  irrevocabile  al  versamento  al
Fondo delle somme da ciascuna stanziate per il  sostegno  finanziario
dei progetti di cui al precedente  art.  1  del  medesimo  protocollo
d'intesa; 
  Visto il successivo comma 4 del  medesimo  art.  2  del  protocollo
d'intesa, che prevede che entro il  successivo  20  febbraio,  l'ACRI
trasmette  all'Agenzia  delle  entrate  l'elenco   delle   fondazioni
finanziatrici,  per  le  quali  sia  stata  riscontrata  la  corretta
delibera d'impegno, in ordine cronologico di presentazione; 
  Visto il comma 5 dell'art. 2 del protocollo  d'intesa,  concernente
il  riconoscimento   del   credito   d'imposta,   mediante   apposita
comunicazione ad  ogni  fondazione  finanziatrice  e  per  conoscenza
all'ACRI, da parte del Direttore dell'Agenzia delle entrate entro  il
successivo 31 marzo. Il versamento al  Fondo  delle  somme  stanziate
viene effettuato dalle fondazioni finanziatrici  entro  i  successivi
tre mesi dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate; 
  Visto  il  comma  6  dell'art.  2  del  protocollo  d'intesa,   che
stabilisce che, nel caso  in  cui  una  fondazione  non  provveda  al
versamento dell'importo stanziato, l'ACRI ripartisce la somma tra  le
fondazioni finanziatrici,  dandone  comunicazione  all'Agenzia  delle
entrate, ai fini dell'annullamento  del  riconoscimento  del  credito
d'imposta nei confronti della fondazione inadempiente.  Tale  credito
viene assegnato alle altre fondazioni in relazione ai  versamenti  da
ciascuna di esse effettuata; 
  Visto l'art. 17 del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
recante nonne di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti
in sede di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema  di  gestione  delle
dichiarazioni, che prevede, in  particolare,  la  compensabilita'  di
crediti' e debiti tributari e previdenziali; 
  Visto  l'art.  1260  e  seguenti  del  codice  civile,  recante  la
disciplina sulla cedibilita' dei crediti; 
  Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e
l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti la disciplina
sui limiti massimi compensabili in materia di crediti d'imposta; 
  Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30  dicembre  2004,
n. 311, recante disposizioni per il recupero  dei  crediti  d'imposta
illegittimamente fruiti; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  emanare  disposizioni  applicative  e
procedurali necessarie alla concessione del contributo stabilito  dal
comma 394 del citato art. 1 della legge n. 208 del 2015, ai sensi del
successivo comma 395, che garantiscano  il  rispetto  del  limite  di
spesa stabilito. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 395, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, individua  le  modalita'  applicative
del contributo, riconosciuto sotto forma di credito  di  imposta,  in
favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153. 
                               Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Possono fruire del credito d'imposta le  fondazioni  di  cui  al
decreto  legislativo  17  maggio  1999,  n.  153,   che   effettuano,
nell'ambito della propria attivita' istituzionale,  i  versamenti  al
«fondo per il contrasto della poverta' educativa minorile» di cui  al
comma 392 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinato
al sostegno di interventi sperimentali finalizzati  a  rimuovere  gli
ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono  la
piena fruizione dei processi educativi da parte dei  minori,  secondo
le modalita' definite con il protocollo d'intesa,  stipulato  tra  le
fondazioni, la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali ai sensi del comma 393 della citata  legge  n.  208
del 2015; 
  2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, riconosciuto
nella misura del 75 per cento, rilevano i  versamenti  effettuati  al
Fondo, negli anni 2016, 2017 e 2018. 
                               Art. 3 
 
 
    Modalita' di riconoscimento e fruizione del credito d'imposta 
 
  1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le  fondazioni
trasmettono all'Associazione di Fondazioni e di  Casse  di  Rispaunio
S.p.a. (ACRI), secondo le modalita' e i termini stabiliti dall'art. 2
del protocollo d'intesa,  le  delibere  di  impegno  irrevocabile  al
versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate per il sostegno
dei progetti da finanziare. Per  l'anno  2016,  il  teiinine  di  cui
all'art. 2, comma 3, del  protocollo  d'intesa,  entro  il  quale  le
fondazioni devono trasmettere le  delibere  di  impegno  irrevocabile
all'ACRI e' stabilito nei  trenta  giorni  successivi  alla  data  di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell'art. 8 del medesimo protocollo d'intesa. 
  2.  L'ACRI  trasmette  all'Agenzia  delle  entrate,  con  modalita'
definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni  finanziatrici,  per  le
quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno, in ordine
cronologico  di  presentazione,  nei  successivi  20   giorni,   come
stabilito dagli articoli 2,  comma  4,  e  8,  secondo  periodo,  del
protocollo d'intesa. 
  3.  L'Agenzia  delle  entrate,  secondo  l'ordine  cronologico   di
presentazione delle delibere di impegno e nel  limite  massimo  delle
risorse disponibili pari a 100 milioni di euro per ciascun anno,  dal
2016 al 2018, comunica con provvedimento del Direttore della medesima
Agenzia, l'ammontare del credito  di  imposta  spettante  a  ciascuna
fondazione e per  conoscenza  all'ACRI,  nei  termini  stabiliti  dal
protocollo d'intesa. Entro  i  successivi  tre  mesi  dalla  predetta
comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le  fondazioni
finanziatici versano  al  Fondo  le  somme  stanziate  e  trasmettono
contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI.
L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche
definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno  effettuato  i
versamenti al Fondo, con i relativi codici fiscali e importi, al fine
di consentire la fruizione del credito d'imposta ai sensi  del  comma
5. 
  4. Ove una fondazione non provveda al versamento al  Fondo,  l'ACRI
ripartisce la somma tra le altre fondazioni finanziatrici,  ai  sensi
del quarto periodo del comma 394 dell'art. 1 della legge 28  dicembre
2015, n. 208, e ne da' comunicazione all'Agenzia  delle  entrate  che
provvede ad annullare il riconoscimento del credito  di  imposta  nei
confronti della fondazione inadempiente e ad  assegnarlo  alle  altre
fondazioni in relazione ai versamenti da ciascuna di esse effettuati,
secondo quanto disposto  dal  comma  6  dell'art.  2  del  protocollo
d'intesa. 
  5.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso  i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate,
pena il rifiuto dell'operazione di versamento,  successivamente  alla
trasmissione, da parte dell'ACRI all'Agenzia delle entrate, dei  dati
di cui ai commi 3, 4 e 6. Nel  caso  in  cui  l'importo  del  credito
utilizzato risulti superiore all'ammontare  concesso,  anche  tenendo
conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello
F24 e' scartato. Lo scarto e' comunicato al soggetto che ha trasmesso
il modello  F24  tramite  apposita  ricevuta  consultabile  sul  sito
intemet dei servizi  telematici  messi  a  disposizione  dall'Agenzia
delle entrate. Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate e'
istituito il  codice  per  la  fruizione  del  credito  d'imposta  da
indicare nel modello F24  e  sono  impartite  le  istruzioni  per  la
compilazione del modello stesso. 
  6. Il credito e' indicato nella dichiarazione dei redditi  relativa
al periodo d'imposta di  riconoscimento  e  nelle  dichiarazioni  dei
redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito
e' utilizzato. Il credito d'imposta di cui  al  presente  decreto  e'
cedibile dalle fondazioni finanziatici, in esenzione dall'imposta  di
registro, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e
seguenti del codice civile e a  condizione  che  sia  intervenuto  il
riconoscimento dello stesso da parte dell'Agenzia delle  entrate  con
il  provvedimento  di  cui  al  comma  3,  a  intermediari   bancari,
finanziari   e   assicurativi.   Dell'avvenuta   cessione   e'   data
comunicazione all'ACRI per la successiva  notifica  della  variazione
del beneficiario all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche
definite d'intesa. 
  7. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di  cui  all'art.
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  e  all'art.  34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. 
  8. I Fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 394,  della  legge
28 dicembre 2015, n. 208, sono trasferiti sulla contabilita' speciale
n. 1778 «Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio» aperta presso  la
Banca d'Italia di Roma,  allo  scopo  di  consentire  la  regolazione
contabile delle compensazioni effettuate attraverso  il  modello  F24
telematico. 
                               Art. 4 
 
 
                              Controlli 
 
  1. In caso di fruizione eccedente in tutto o in parte il credito di
imposta spettante, si rendono applicabili  le  nonne  in  materia  di
liquidazione, accertamento,  riscossione  e  contenzioso  nonche'  le
sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi. 
  2. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione  sia
in tutto o in parte non spettante, revoca o ridetermina l'importo del
credito di imposta  e  procede  al  successivo  recupero  secondo  le
disposizioni di cui all'art. 1, commi da 421 a 423,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 1° giugno 2016 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Poletti          
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
          Padoan          

 

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su