Min.Lavoro: Fondo 2016 di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

ministero lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, il Decreto 3 novembre 2016, con la determinazione, per l’esercizio finanziario 2016, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

Fonte: Ministero del Lavoro

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 novembre 2016 

Determinazione, per l'esercizio finanziario 2016, degli  importi  dei
benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi
infortuni sul lavoro, ex articolo  1,  comma  1118,  della  legge  27
dicembre 2007, n. 296. 
 
                             IL MINISTRO 
                         DEL LAVORO E DELLE 
                          POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
che, al fine di assicurare  un  adeguato  e  tempestivo  sostegno  ai
familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro,  anche  per  i
casi in cui le  vittime  medesime  risultino  prive  della  copertura
assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124,  ha
istituito il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi
infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo; 
  Visto il medesimo art. 1, comma 1187, il quale ha previsto che  con
decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
sociali siano definite le tipologie dei benefici concessi  nonche'  i
requisiti e le modalita' di accesso agli stessi; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
2 luglio 2007, con il quale sono state individuate le  tipologie  dei
benefici concessi e i requisiti e le modalita' di accesso agli stessi
ai sensi dell'art. 1, comma 1187, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296; 
  Visto l'art. 9, comma 4, lettera  d),  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81, il  quale  dispone  che  l'INAIL  «eroga,  previo
trasferimento delle necessarie risorse da  parte  del  Ministero  del
lavoro, della salute e delle politiche sociali,  le  prestazioni  del
Fondo di cui all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n.
296» e che «le somme eventualmente riversate all'entrata del bilancio
dello  Stato  a  seguito  di  economie   di   gestione   realizzatesi
nell'esercizio finanziario sono riassegnate  al  pertinente  capitolo
dello stato di previsione del Ministero del lavoro,  della  salute  e
delle politiche sociali.»; 
  Visto altresi' l'art. 9, comma 7, lettera e), del medesimo  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  il  quale  dispone  che  l'IPSEMA
«eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse  da  parte  del
Ministero del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali,  le
prestazioni del Fondo di cui all'art. 1, comma 1187, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, con riferimento  agli  infortuni  del  settore
marittimo» e che «le somme eventualmente  riversate  all'entrata  del
bilancio dello Stato a seguito di economie di  gestione  realizzatesi
nell'esercizio finanziario sono riassegnate  al  pertinente  capitolo
dello stato di previsione del Ministero del lavoro,  della  salute  e
delle politiche sociali»; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 19 novembre 2008 (registrato alla Corte dei  conti,
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali il  3  dicembre  2008,  registro  n.  6,
foglio 147), con il quale si e' provveduto alla  ridefinizione  delle
tipologie dei benefici  concessi,  i  requisiti  e  le  modalita'  di
accesso agli stessi; 
  Vista la circolare n.  5/2009,  del  Ministero  del  lavoro,  della
salute  e  delle  politiche  sociali,   dell'INAIL   e   dell'IPSEMA,
contenente le indicazioni operative in merito  ai  requisiti  e  alle
modalita' di accesso alla  prestazione  prevista  all'art.  1,  comma
1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Visto l'art. 1, comma 131, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,
che individua i beneficiari delle prestazioni a carico del Fondo; 
  Visto lo stanziamento di bilancio per l'esercizio finanziario  2016
disponibile sul corrispondente capitolo di bilancio del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, destinato  alle  finalita'  innanzi
richiamate, pari ad euro 5.602.176,00; 
  Vista la nota 60104.05/05/2016.0002175  con  la  quale  l'INAIL  ha
trasmesso la nota tecnica contenente la  definizione  degli  importi,
per l'erogazione della prestazione di cui all'art. 1,  comma  1,  del
citato  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 19 novembre 2008 per l'esercizio finanziario  2016,
distinte per numerosita' del nucleo familiare superstite; 
  Tenuto conto che occorre provvedere - cosi' come previsto al  comma
2 dell'art. 1 del medesimo decreto del  Ministro  del  lavoro,  della
salute  e  delle  politiche  sociali  19   novembre   2008   -   alla
determinazione, per il corrente esercizio  finanziario,  dell'importo
delle prestazioni del Fondo in relazione alle risorse  disponibili  e
alla numerosita' degli aventi diritto per ciascun evento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ferme restando le procedure,  i  requisiti  e  le  modalita'  di
accesso ai benefici del Fondo  di  sostegno  per  le  famiglie  delle
vittime di gravi infortuni sul lavoro individuati con il decreto  del
Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali  19
novembre 2008, gia' richiamato in premessa, e tenuto conto della nota
tecnica elaborata dall'INAIL, per gli eventi verificatesi tra  il  1°
gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 l'importo della prestazione di cui
all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto  ministeriale  19  novembre
2008 e' determinato secondo le seguenti quattro tipologie: 
    
 
=====================================================================
|                     |                       | Importo per nucleo  |
|     Tipologia       |    N. superstiti      | superstiti (euro)   |
+=====================+=======================+=====================+
|         A           |          1            |      4.000,00       |
+---------------------+-----------------------+---------------------+
|         B           |           2           |      7.800,00       |
+---------------------+-----------------------+---------------------+
|         C           |          3            |     11.500,00       |
+---------------------+-----------------------+---------------------+
|         D           |       Piu' di 3       |     17.300,00       |
+---------------------+-----------------------+---------------------+
 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  il
visto e la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 3 novembre 2016 
 
                                                 Il Ministro: Poletti 

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2016 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 4466 
La Redazione

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