Min.Lavoro: Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, il Decreto Ministeriale n. 104125 del 27 dicembre 2019, con il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.

Il Fondo ha lo scopo di garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali, che occupano mediamente più di 3 dipendenti (nel computo rientrano anche gli apprendisti), una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 dicembre 2019 

Fondo di solidarieta’ bilaterale per le attivita’ professionali.

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14  settembre
2015, n. 148, volti ad  assicurare  ai  lavoratori  dei  settori  non
coperti dalla normativa in  materia  di  integrazione  salariale  una
tutela in costanza di rapporto di lavoro  nei  casi  di  riduzione  o
sospensione  dell'attivita'  lavorativa  per  le  cause  previste  in
materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; 
  Visto, in particolare, l'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del
2015,  il  quale  prevede   che   le   organizzazioni   sindacali   e
imprenditoriali  comparativamente  piu'  rappresentative  a   livello
nazionale   stipulano   accordi   e   contratti   collettivi,   anche
intersettoriali,  aventi  a  oggetto  la  costituzione  di  fondi  di
solidarieta' bilaterali per i settori che non  rientrano  nell'ambito
di applicazione delle integrazioni salariali,  con  la  finalita'  di
assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro
nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per  la
cause  previste  dalle  disposizioni  in  materia   di   integrazione
salariale; 
  Visto l'art. 28  del  decreto  legislativo  n.  148  del  2015  che
disciplina il fondo di solidarieta' residuale,  volto  ad  assicurare
una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione  o
sospensione dell'attivita' lavorativa ai lavoratori dei  settori  non
rientranti nella normativa in materia di integrazione salariale per i
quali non sia stato costituito un fondo di solidarieta' bilaterale di
settore o un fondo di solidarieta' alternativo; 
  Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148  del  2015
in base al quale qualora gli accordi di cui all'art. 26 avvengano  in
relazione  a  settori,  tipologie  di  datori  di  lavoro  e   classi
dimensionali  gia'  coperti  dal  fondo  residuale,  dalla  data   di
decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del  relativo  settore,
rientrano nell'ambito di applicazione  di  questo  e  non  sono  piu'
soggetti alla disciplina  del  fondo  residuale,  ferma  restando  la
gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate; 
  Visto l'art. 29 del decreto legislativo n. 148 del  2015  il  quale
stabilisce che,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2016,  il  fondo  di
solidarieta'  residuale  assume  la   denominazione   di   fondo   di
integrazione salariale ed e' soggetto alle disposizioni del  medesimo
art. 29 in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  94343
del  3  febbraio  2016  che  disciplina  il  fondo  di   integrazione
salariale; 
  Visto l'accordo sindacale stipulato in  data  3  ottobre  2017  tra
Confprofessioni e le OO.SS. Filcams Cgil, Fisascat  Cisl  e  Uiltucs,
con il  quale,  in  attuazione  delle  disposizioni  di  legge  sopra
richiamate, e' stato convenuto di costituire il Fondo di solidarieta'
bilaterale per il settore delle  attivita'  professionali,  ai  sensi
dell'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015; 
  Considerata l'esigenza delle parti  sociali  espressa  nell'accordo
sindacale del 3 ottobre 2017 di costituire un fondo  di  solidarieta'
bilaterale per il settore delle attivita' professionali, gia' coperto
dal fondo di integrazione salariale, secondo le disposizioni previste
dalla normativa innanzi indicata; 
  Ritenuto, pertanto, di istituire il  Fondo  per  il  settore  delle
attivita' professionali ai sensi degli articoli 26 e 28, comma 2, del
decreto legislativo n. 148 del 2015 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Istituzione del Fondo 
 
  1. E' istituito presso l'Inps il «Fondo di solidarieta'  bilaterale
per le attivita' professionali», d'ora in avanti  «Fondo»,  ai  sensi
dell'art. 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  2. Il Fondo non ha personalita' giuridica  e  costituisce  gestione
dell'Inps. 
  3. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo  n.  148
del 2015, il Fondo ha obbligo di bilancio  in  pareggio  e  non  puo'
erogare prestazioni in carenza di disponibilita'. 
  4.  Gli  interventi  a  carico  del  Fondo  sono  concessi   previa
costituzione di specifiche riserve  finanziarie  ed  entro  i  limiti
delle risorse gia' acquisite ai sensi  dell'art.  35,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  5. Il Fondo  ha  obbligo  di  presentare  il  bilancio  tecnico  di
previsione a otto anni, basato sullo scenario macroeconomico coerente
con il piu' recente documento di Economia e finanza e  relativa  nota
di  aggiornamento,  fermo  restando  l'obbligo  di  aggiornamento  in
corrispondenza della presentazione del bilancio  preventivo  annuale,
al fine di garantire  l'equilibrio  dei  saldi  di  bilancio  di  cui
all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  6. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo  n.  148
del 2015, i contributi gia' versati  o  dovuti  in  base  al  decreto
istitutivo del fondo di integrazione salariale restano  acquisiti  al
medesimo fondo. 
  7. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo  n.  148
del 2015, gli oneri di amministrazione  del  Fondo  sono  determinati
secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilita'  dell'Inps
e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. 
                               Art. 2 
 
                         Finalita' del Fondo 
 
  1. Il Fondo ha lo scopo di  garantire  ai  dipendenti  del  settore
delle attivita' professionali, che occupano mediamente  piu'  di  tre
dipendenti, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi  di
riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le  causali  di
cui agli articoli 11 e 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  2. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale,  ai  sensi
dell'art. 26, comma 7, del  decreto  legislativo  n.  148  del  2015,
vengono computati anche gli apprendisti. 
                               Art. 3 
 
                      Amministrazione del Fondo 
 
  1. Il Fondo e' gestito da un comitato amministratore. 
  2. Il  comitato  e'  composto  da  sei  esperti,  in  possesso  dei
requisiti di professionalita' e onorabilita' di cui agli articoli  37
e 38  del  decreto  legislativo  n.  148  del  2015,  pariteticamente
designati dalle parti firmatarie dell'Accordo del 3 ottobre 2017, dei
quali  tre  designati  da  Confprofessioni  e  tre  designati   dalle
Organizzazioni  sindacali   nazionali   dei   lavoratori   stipulanti
l'accordo del 3 ottobre 2017,  nonche'  da  due  rappresentanti,  con
qualifica di dirigente, rispettivamente, del Ministero del  lavoro  e
delle  politiche  sociali  e  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'art.
38 del decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  3. Il comitato e' nominato con decreto del Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali. 
  4. La durata in carica dei componenti del comitato  e'  di  quattro
anni e, in ogni caso,  fino  al  giorno  di  insediamento  del  nuovo
comitato. 
  5. La nomina non puo' essere  effettuata  per  piu'  di  due  volte
consecutive. 
  6. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dalla carica,
per qualunque causa, uno o piu' componenti del comitato, si  provvede
alla  loro  sostituzione  per  il  periodo  residuo,  con  un   altro
componente designato secondo le modalita'  di  cui  al  comma  2.  Il
periodo di carica svolto in sostituzione dal nuovo  componente  cosi'
designato,  ove  pari  o  superiore  a   ventiquattro   mesi,   viene
considerato come un mandato intero ai  fini  del  raggiungimento  del
limite di quattro anni di cui al comma 4. Il periodo  effettuato  dal
componente  cessato,  se  superiore  ai  ventiquattro   mesi,   sara'
considerato come un mandato intero ai fini del limite di quattro anni
e della consecutivita' della nomina di cui al comma 5. 
  7.  Ai  componenti  del  comitato  non  spetta  alcun   emolumento,
indennita' o rimborso spese. 
  8. Il presidente del comitato e' eletto dal comitato stesso  tra  i
propri componenti. 
  9. Le deliberazioni del comitato vengono assunte a  maggioranza  e,
in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del presidente. 
  10. Per la validita' delle sedute  e'  necessaria  la  presenza  di
almeno  cinque  componenti  del  comitato  aventi  diritto  al   voto
deliberativo.  Alle  riunioni  del  comitato  partecipa  il  collegio
sindacale dell'Inps, nonche' il direttore generale dell'Istituto o un
suo delegato, con voto consultivo. 
  11. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato puo'  essere
sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita',  da  parte  del
direttore generale dell'Inps. Il provvedimento  di  sospensione  deve
essere adottato nel termine di cinque giorni  ed  essere  sottoposto,
con l'indicazione della norma che si ritiene violata,  al  presidente
dell'Inps nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5,  del
decreto  legislativo  30   giugno   1994,   n.   479   e   successive
modificazioni; entro  tre  mesi  il  presidente  stabilisce  se  dare
ulteriore corso  alla  decisione  o  se  annullarla.  Trascorso  tale
termine la decisione diviene esecutiva.  
                               Art. 4 
 
            Compiti del comitato amministratore del Fondo 
 
  1. Ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo n. 148  del  2015,
il comitato amministratore del Fondo deve: 
    a) predisporre sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio  di
indirizzo e vigilanza  dell'Inps  i  bilanci  annuali,  preventivo  e
consuntivo, della gestione corredati da una relazione,  e  deliberare
sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; 
    b) presentare il bilancio tecnico  di  previsione  ad  otto  anni
basato sullo scenario macroeconomico coerente  con  il  piu'  recente
Documento di economia e finanza e  relativa  nota  di  aggiornamento,
fermo restando l'obbligo di  aggiornamento  in  corrispondenza  della
presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine  di  garantire
l'equilibrio dei saldi di bilancio; 
    c) sulla base del bilancio di previsione ad  otto  anni,  di  cui
alla lettera b), proporre modifiche in  relazione  all'importo  delle
prestazioni o alla misura  dell'aliquota  di  contribuzione  tali  da
garantire  risorse  continuative  ed  adeguate.  Le  modifiche   sono
adottate,  anche  in  corso  d'anno,  con  decreto  direttoriale  dei
Ministeri del lavoro e delle  politiche  sociali  e  dell'economia  e
delle finanze, verificate le compatibilita'  finanziarie  interne  al
Fondo, sulla base della proposta del comitato; 
    d) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e delle
prestazioni e compiere ogni altro  atto  richiesto  per  la  gestione
delle prestazioni previste dal presente decreto; 
    e)  fare  proposte  in  materia  di  contributi,   interventi   e
trattamenti anche ai fini di cui all'art. 26, comma  3,  del  decreto
legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art.
35, commi 4  e  5,  del  medesimo  decreto  legislativo  al  fine  di
assicurare il pareggio di bilancio; 
    f) vigilare sull'affluenza dei contributi,  sull'ammissione  agli
interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche'  sull'andamento
della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari  per
il miglior funzionamento del Fondo,  nel  rispetto  del  criterio  di
massima economicita'; 
    g) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine  alle  materie
di competenza; 
    h) assolvere ogni altro compito che  sia  ad  esso  demandato  da
leggi o regolamenti; 
    i)  non  erogare  prestazioni  in  carenza   di   disponibilita',
concedere interventi solo previa costituzione di  specifiche  riserve
finanziarie ed entro il limite delle risorse gia' acquisite,  secondo
quanto previsto dall'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 148
del 2015.  
                               Art. 5 
 
                             Prestazione 
 
  1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi e per i soggetti  di
cui all'art. 2 al finanziamento di un assegno ordinario a favore  dei
lavoratori interessati  da  riduzione  dell'orario  di  lavoro  o  da
sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, secondo i criteri e
le misure di cui all'art. 7, per cause  previste  dalla  legislazione
vigente  in   materia   di   integrazione   salariale   ordinaria   o
straordinaria. 
  2. Tra i destinatari del predetto assegno ordinario sono ricompresi
i    lavoratori    assunti    con    contratto    di    apprendistato
professionalizzante. 
                               Art. 6 
 
                            Finanziamento 
 
  1. A copertura della prestazione di cui all'art.  5  e'  dovuto  al
Fondo: 
    a) un contributo ordinario dello 0,45% di cui due terzi a  carico
del datore di lavoro e un terzo a carico  del  lavoratore,  calcolato
sulla retribuzione imponibile ai  fini  previdenziali,  per  tutti  i
datori di lavoro che occupano mediamente piu' di tre dipendenti; 
    b) un contributo ordinario dello 0,65%, di cui due terzi a carico
del datore di lavoro e un terzo a carico  del  lavoratore,  calcolato
sulla retribuzione imponibile ai  fini  previdenziali,  per  tutti  i
datori di lavoro che occupano mediamente piu' di quindici dipendenti; 
    c) un contributo addizionale, a carico del datore di  lavoro,  in
caso di fruizione della misura di cui all'art. 5 nella misura del  4%
calcolato in rapporto alle retribuzioni perse. 
  2. Ai contributi di finanziamento  di  cui  al  presente  articolo,
ordinari e addizionali,  si  applicano  le  disposizioni  vigenti  in
materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione  di
quelle relative agli sgravi  contributivi,  secondo  quanto  previsto
dagli articoli 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
  3. Il Fondo provvede a versare  alla  gestione  di  iscrizione  del
lavoratore interessato la contribuzione correlata  alla  prestazione.
La contribuzione dovuta  e'  computata  in  base  a  quanto  previsto
dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.  
                               Art. 7 
 
                    Prestazione: criteri e misure 
 
  1. L'importo dell'assegno ordinario, di cui all'art. 5, comma 1, e'
pari alla prestazione dell'integrazione  salariale,  con  i  relativi
massimali. All'assegno ordinario si applica, per quanto  compatibile,
la normativa in materia di integrazione salariale ordinaria. 
  2. Per l'accesso alla prestazione di cui all'art. 5,  comma  1,  le
riduzioni  o  le  sospensioni  temporanee  dell'attivita'  lavorativa
possono avere una durata massima di dodici mesi in un biennio mobile.
Per i datori di lavoro che  impiegano  mediamente  piu'  di  quindici
dipendenti e' previsto un ulteriore intervento per un periodo massimo
di 26 settimane in un biennio mobile, limitatamente alle  causali  di
cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre  2015,
n. 148. 
  3. Per ciascuna  unita'  produttiva  i  trattamenti  relativi  alla
prestazione di cui al comma 1 non possono comunque superare la durata
massima complessiva di ventiquattro mesi in un quinquennio mobile. 
  4. La prestazione del Fondo e' destinata ai lavoratori  subordinati
che  abbiano  un'anzianita'  di  lavoro  effettivo  presso   l'unita'
produttiva per la quale e' richiesta la prestazione di almeno novanta
giorni alla data di presentazione della domanda  di  concessione  del
trattamento. 
  5. Durante il periodo di riduzione  dell'orario  o  di  sospensione
temporanea  del  lavoro,  l'erogazione  dell'assegno   ordinario   e'
subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario non svolga
attivita' lavorativa in favore di soggetti terzi e si impegni  ad  un
percorso di riqualificazione. 
  6.  La  retribuzione  mensile   dell'interessato   utile   per   la
determinazione dell'assegno ordinario e per la paga oraria di cui  ai
commi 1, 2 e 4 e' la retribuzione imponibile ai fini previdenziali. 
                               Art. 8 
 
                        Procedura di accesso 
 
  1. Nei casi di sospensione o riduzione  dell'attivita'  lavorativa,
il datore di lavoro  e'  tenuto  a  comunicare  preventivamente  alle
articolazioni  territoriali  e  nazionali  delle   parti   firmatarie
dell'accordo del 3 ottobre 2017 le cause di sospensione  o  riduzione
dell'orario di lavoro, l'entita', la durata prevedibile e  il  numero
di lavoratori interessati. 
  2. Successivamente a tale comunicazione segue  un  esame  congiunto
della situazione finalizzato al raggiungimento di un accordo  tra  le
parti. L'intera procedura deve esaurirsi entro  trenta  giorni  dalla
data della comunicazione di cui al comma 1, ridotti  a  venti  per  i
datori di lavoro fino a cinquanta dipendenti. 
  3. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano  non
differibile la sospensione o la riduzione dell'attivita'  produttiva,
il datore di lavoro e' tenuto a comunicare  ai  soggetti  di  cui  al
comma 1 la durata prevedibile della  sospensione  o  riduzione  e  il
numero  di  lavoratori  interessati.  Quando  la  sospensione  o   la
riduzione  dell'orario  di  lavoro  sia  superiore   a   sedici   ore
settimanali si procede, a  richiesta  del  datore  di  lavoro  o  dei
soggetti di cui al comma 1, da presentarsi  entro  tre  giorni  dalla
comunicazione di cui al primo periodo, a un esame congiunto in ordine
alla ripresa della normale attivita' e ai  criteri  di  distribuzione
degli orari di lavoro. La procedura deve  esaurirsi  entro  i  cinque
giorni successivi a quello della richiesta. 
                               Art. 9 
 
                 Criteri di precedenza e turnazione 
 
  1. L'accesso dei soggetti di cui all'art. 2 alla prestazione di cui
all'art. 5 avviene secondo criteri di precedenza e turnazione  e  nel
rispetto del principio della proporzionalita' dell'erogazione. 
  2. Le domande di accesso alla prestazione, formulate  nel  rispetto
dei criteri e delle procedure individuati agli articoli 7 e  8,  sono
prese in esame dal comitato amministratore deliberando gli interventi
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e  tenuto
conto delle disponibilita' del Fondo. 
                               Art. 10 
 
                          Politiche attive 
 
  1. A seguito della  comunicazione  di  cui  all'art.  8,  le  parti
contattano attraverso le strutture della bilateralita' di  settore  i
datori di lavoro interessati dalle  misure  del  Fondo  per  proporre
percorsi di riqualificazione e politica attiva. 
                               Art. 11 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente  decreto,  si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo  n.  148  del
2015. 
  2. Dalla data di decorrenza del nuovo Fondo  i  datori  di  lavoro,
individuati dall'art. 2, rientrano  nell'ambito  di  applicazione  di
questo e non sono piu' soggetti, con riferimento ai datori di  lavoro
che occupano piu' di cinque dipendenti, alla disciplina del fondo  di
integrazione salariale, ferma restando la gestione a  stralcio  delle
prestazioni gia' deliberate. 
  3. I contributi eventualmente gia' versati  o  dovuti  in  base  al
decreto  istitutivo  del  fondo  di  integrazione  salariale  restano
acquisiti al medesimo fondo. Il comitato amministratore del fondo  di
integrazione salariale, sulla base delle stime effettuate  dall'Inps,
puo' proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  al
Ministero dell'economia e delle finanze il mantenimento, in  capo  ai
datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di  corrispondere
la  quota  di  contribuzione  necessaria   al   finanziamento   delle
prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi dell'art. 35, commi
4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 27 dicembre 2019 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Catalfo          
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanza      
        Gualtieri         
 

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2020 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, Reg.ne prev. n. 212 
La Redazione

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