Min.Lavoro: Fondo di integrazione salariale

ministero lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 2016, il decreto del 25 marzo 2016 con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, comunica la nuova denominazione e l’adeguamento del Fondo di solidarietà residuale, già istituito presso l’INPS con decreto Interministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014, alle disposizioni del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.

Detto fondo assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

 


 

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 febbraio 2016

Fondo di integrazione salariale. (Decreto n. 94343).
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre  2015  recante
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro»; 
  Visti gli articoli da 26 a 40 del medesimo  decreto  legislativo  n
148 del 14 settembre 2015, che, in attuazione dell'art. 1,  comma  2,
lettera a), punto 7) della legge n. 183 del 10 dicembre  2014,  hanno
rivisto l'ambito di applicazione dei fondi  di  solidarieta'  di  cui
all'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n.  92,  fissando  un  termine
certo per l'avvio dei fondi medesimi; 
  Visto l'art. 28 del decreto legislativo n.  148  del  14  settembre
2015 che disciplina il fondo  di  solidarieta'  residuale,  volto  ad
assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei  casi  di
riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa ai  lavoratori  dei
settori non rientranti nella normativa  in  materia  di  integrazione
salariale  per  i  quali  non  sia  stato  costituito  un  fondo   di
solidarieta' bilaterale di settore; 
  Visto in particolare l'art. 28, comma 4, del decreto legislativo n.
148 del 14  settembre  2015  che  stabilisce  che,  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina  del  fondo  di
solidarieta' residuale e' adeguata, a decorrere dal 1° gennaio  2016,
alle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 148; 
  Visto l'art. 29 del decreto legislativo n.  148  del  14  settembre
2015 che stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo di
solidarieta' residuale di cui all'art. 28 innanzi  citato,  istituito
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  7  febbraio
2014, n. 79141, assume la  denominazione  di  fondo  di  integrazione
salariale ed e' soggetto alle disposizioni del medesimo  art.  29  in
aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale; 
  Visto l'art. 46, comma 1, lettera q) del decreto legislativo n. 148
del 14 settembre 2015 che ha abrogato l'art. 3, commi da 4 a 19-ter e
da 22 a 45 della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
  Visto l'art. 46, comma 2, lettera c) e d),  che  stabilisce  che  a
decorrere dal 1° gennaio 2016 siano abrogati il decreto del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, 7 febbraio 2014, n. 79141  e  i  commi
20, 20-bis e 21 dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto interministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014 con
il quale era stato istituito il fondo di  solidarieta'  residuale  ai
sensi dell'art. 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
  Considerata la necessita' di continuare ad assicurare una tutela in
costanza di rapporto di lavoro nei casi di  riduzione  o  sospensione
dell'attivita' lavorativa ai lavoratori dei  settori  non  rientranti
nella normativa in materia di integrazione salariale per i quali  non
sia stato costituito un fondo di solidarieta' bilaterale di settore; 
  Ritenuto, quindi, di  dover  adeguare  la  disciplina  del  decreto
interministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014 alle norme del decreto
legislativo n. 148 del 14 settembre  2015,  ai  sensi  dell'art.  28,
comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 148; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Denominazione e adeguamento del Fondo 
 
  1. Il Fondo di solidarieta' residuale gia' istituito presso  l'INPS
con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  finanze  n.  79141  del  7
febbraio 2014, e' adeguato, a decorrere dal  1°  gennaio  2016,  alle
disposizioni del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre  2015  e
assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale. 
                               Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
                 del Fondo di integrazione salariale 
 
  1.  Sono  soggetti  alla  disciplina  del  fondo  di   integrazione
salariale i datori di lavoro che occupano mediamente piu'  di  cinque
dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e  classi  dimensionali
non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I  del  decreto
legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, per i quali non siano stati
costituiti Fondi di solidarieta' bilaterali  di  cui  all'art.  26  o
fondi di solidarieta' bilaterali alternativi di cui all'art.  27  del
decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015. 
  2. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale di  cui  al
precedente comma 1 vengono computati anche gli apprendisti. 
  3. Entro 30 giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,
l'INPS provvede a individuare i soggetti  tenuti  al  versamento  del
contributo al Fondo d'integrazione salariale. 
  4. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo  n.  148
del 14 settembre 2015, qualora gli accordi di  cui  all'art.  26  del
medesimo  decreto  legislativo  avvengano  in  relazione  a  settori,
tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali gia' coperte  dal
Fondo di cui al presente decreto, dalla data di decorrenza del  nuovo
fondo i datori di lavoro del relativo settore  rientrano  nell'ambito
di applicazione di questo e non sono piu'  soggetti  alla  disciplina
del Fondo di integrazione salariale, ferma  restando  la  gestione  a
stralcio delle prestazioni gia' deliberate. 
  5. I contributi eventualmente gia' versati o  dovuti,  in  base  al
presente  decreto,  restano  acquisiti  al  Fondo   di   integrazione
salariale.  Il  Comitato  amministratore,  sulla  base  delle   stime
effettuate dall'INPS, puo' proporre al Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  il
mantenimento, in capo ai  datori  di  lavoro  del  relativo  settore,
dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al
finanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi
dell'art. 35, commi 4 e 5, del decreto  legislativo  n.  148  del  14
settembre 2015. 
                               Art. 3 
 
           Destinatari del Fondo di integrazione salariale 
 
  1. Sono destinatari delle prestazioni di cui al presente decreto  i
lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi  compresi
gli apprendisti con contratto di  apprendistato  professionalizzante,
con esclusione dei  dirigenti  e  dei  lavoratori  a  domicilio,  che
abbiano un'anzianita' di effettivo lavoro presso l'unita'  produttiva
per la quale e' richiesta la prestazione  di  almeno  novanta  giorni
alla  data  di  presentazione  della  domanda  di   concessione   del
trattamento. 
  2. Ai fini del requisito di cui al comma  precedente,  l'anzianita'
di  effettivo  lavoro  del  lavoratore  che  passa  alle   dipendenze
dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa tenendo  conto  del
periodo  durante  il  quale  il   lavoratore   e'   stato   impiegato
nell'attivita' appaltata. 
  3.  Per  gli  apprendisti  di  cui  al  comma   1,   alla   ripresa
dell'attivita'  lavorativa  a  seguito  di  sospensione  o  riduzione
dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato e'  prolungato  in
misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione  salariale
fruite. 
                               Art. 4 
 
         Amministrazione del Fondo di integrazione salariale 
 
  1. Il Fondo e' gestito da un comitato  amministratore  composto  da
cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali  dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale
nonche'  da  due  rappresentanti  con  qualifica  di  dirigente,   in
rappresentanza, rispettivamente, del Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle  finanze,  in
possesso dei requisiti di  onorabilita'  previsti  dall'art.  38  del
decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148. 
  2. Gli esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei  datori
di lavoro e dei lavoratori, oltre ad essere in possesso dei requisiti
di onorabilita' di cui all'art. 38 citato, devono essere in  possesso
dei requisiti  di  competenza  e  assenza  di  conflitto  d'interesse
previsti dagli articoli 37 del decreto  legislativo  n.  148  del  14
settembre 2015. 
  3. Per la validita' delle  sedute  e'  necessaria  la  presenza  di
almeno sette componenti del comitato aventi diritto al voto. 
  4. La partecipazione al comitato amministratore e' gratuita  e  non
da' diritto ad alcun emolumento, indennita'  ne'  ad  alcun  rimborso
spese. 
  5. Il comitato amministratore rimane in carica per quattro anni  e,
in ogni caso, fino al giorno  di  insediamento  del  nuovo  Comitato.
Ciascun componente non puo' durare in carica per piu' di due mandati. 
  6. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal comitato
stesso tra i propri membri. 
  7. Le deliberazioni del  comitato  amministratore  sono  assunte  a
maggioranza dei presenti e,  in  caso  di  parita'  nelle  votazioni,
prevale il voto del presidente. 
  8. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il
collegio  sindacale   dell'INPS   nonche'   il   direttore   generale
dell'Istituto o un suo delegato con voto consultivo. 
  9.   L'esecuzione   delle   decisioni   adottate    dal    comitato
amministratore puo' essere sospesa,  ove  si  evidenzino  profili  di
illegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS. 
  10. Il  provvedimento  di  sospensione  deve  essere  adottato  nel
termine di cinque giorni  ed  essere  sottoposto,  con  l'indicazione
della  norma  che  si  ritiene  violata,  al   presidente   dell'INPS
nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma  5,  del  decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;  entro
tre mesi il  presidente  stabilisce  se  dare  ulteriore  corso  alla
decisione o se annullarla. 
  11. Trascorso il termine di cui al comma  precedente  la  decisione
diviene esecutiva. 
  12. Qualora sia stato  nominato  il  commissario  straordinario  ai
sensi dell'art. 29 comma 6, del decreto legislativo  n.  148  del  14
settembre 2015, le funzioni del comitato amministratore sono  assolte
dal commissario straordinario nominato  dal  Ministro  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali,  che  le  svolge  a  titolo  gratuito.  Il
commissario straordinario resta in carica sino alla costituzione  del
comitato amministratore del Fondo. 
                               Art. 5 
 
                 Compiti del Comitato amministratore 
                 del Fondo di integrazione salariale 
 
  1. Il comitato amministratore del Fondo ha i seguenti compiti: 
  a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal  consiglio  di
indirizzo e vigilanza dell'INPS,  i  bilanci  annuali,  preventivo  e
consuntivo, della gestione, corredati da  una  propria  relazione,  e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; 
  b)  fare  proposte  in  materia   di   contributi,   interventi   e
trattamenti, anche ai fini di cui  all'art.  35,  commi  4  e  5  del
decreto legislativo  n.  148  del  14  settembre  2015,  al  fine  di
assicurare il pareggio di bilancio; 
  c) vigilare sull'affluenza  dei  contributi,  sull'ammissione  agli
interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche'  sull'andamento
della gestione; 
  d) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie  di
competenza; 
  e) assolvere ogni altro  compito  ad  esso  demandato  da  leggi  o
regolamenti; 
  f) fermo restando quanto previsto dall'art. 35, commi 4 e 5,  entro
il 31 dicembre 2017, l'INPS procede all'analisi  dell'utilizzo  delle
prestazioni del Fondo da parte dei  datori  di  lavoro  distinti  per
classi dimensionali e settori produttivi. Sulla base di tali  analisi
e del bilancio di previsione di cui  al  comma  3  dell'art.  35,  il
comitato  amministratore  del  Fondo  di  integrazione  salariale  ha
facolta'  di  proporre  modifiche  in  relazione  all'importo   delle
prestazioni  o  alla  misura  delle  aliquote  di  contribuzione.  Le
modifiche sono adottate con decreto del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, verificate le compatibilita' finanziarie interne al Fondo. 
                               Art. 6 
 
                Prestazioni: assegno di solidarieta' 
 
  1. Il Fondo di integrazione  salariale  garantisce  un  assegno  di
solidarieta' in favore dei lavoratori dipendenti di datori di  lavoro
che stipulano con le organizzazioni sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative accordi collettivi  aziendali  che  stabiliscano  una
riduzione dell'orario di lavoro, al fine  di  evitare  o  ridurre  le
eccedenze di personale nel corso della procedura di cui  all'art.  24
della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  o  al  fine   di   evitare
licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. 
  2. La misura dell'assegno di solidarieta' per le ore di lavoro  non
prestate e' calcolata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n.
148 del 14 settembre 2015 ed e' soggetta  alle  disposizioni  di  cui
all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. La riduzione di  cui
all'art. 26  della  legge  28  febbraio  1986,  n.  41  rimane  nelle
disponibilita' del Fondo. 
  3. L'assegno di solidarieta' puo' essere corrisposto per un periodo
massimo di dodici mesi in un biennio mobile. 
  4. Gli accordi  collettivi  aziendali  di  cui  al  comma  1  della
presente disposizione  individuano  i  lavoratori  interessati  dalla
riduzione oraria. La riduzione media oraria non puo' essere superiore
al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale  o  mensile  dei
lavoratori interessati. Per ciascun  lavoratore,  la  percentuale  di
riduzione complessiva dell'orario di lavoro non puo' essere superiore
al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale  l'accordo
di solidarieta' e' stipulato. 
  5. Gli accordi di cui al comma 1 devono  specificare  le  modalita'
attraverso le quali, qualora  sia  necessario  soddisfare  temporanee
esigenze di maggior lavoro, il datore di lavoro  puo'  modificare  in
aumento, nei limiti del normale orario di lavoro,  l'orario  ridotto.
Il maggior lavoro  prestato  comporta  una  corrispondente  riduzione
dell'assegno di solidarieta'. 
  6. Per l'ammissione  all'assegno  di  solidarieta',  il  datore  di
lavoro presenta in via telematica all'INPS  domanda  di  concessione,
corredata dall'accordo di cui al comma 1, entro  sette  giorni  dalla
data di conclusione del medesimo accordo. 
  7. Alla  domanda  deve  essere  allegato  l'elenco  dei  lavoratori
interessati  dalla  riduzione  di  orario.   L'elenco   deve   essere
sottoscritto dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1  e  dal
datore di lavoro.  Tali  informazioni  sono  inviate  dall'INPS  alle
regioni e province autonome, per il tramite del  sistema  informativo
unitario delle politiche del lavoro, ai fini dell'attivita'  e  degli
obblighi di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo  n.  148
del 14 settembre 2015. 
  8. La riduzione dell'attivita' lavorativa deve avere  inizio  entro
il trentesimo giorno successivo  alla  data  di  presentazione  della
domanda. 
  9. Gli interventi e i trattamenti di cui al presente articolo  sono
autorizzati, previa istruttoria, alla luce  dei  criteri  di  cui  al
decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  adottato
per l'approvazione  dei  programmi  di  cassa  integrazione  guadagni
straordinaria  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.  148  del  14
settembre  2015,  con  particolare  riferimento  alla   causale   del
contratto di solidarieta' di cui all'art. 21, comma  1,  lettera  c),
del medesimo decreto legislativo, dalla struttura  territoriale  INPS
competente in relazione all'unita' produttiva.  In  caso  di  aziende
plurilocalizzate l'autorizzazione e' comunque unica ed e'  rilasciata
dalla sede INPS ove si trova la sede legale del datore  di  lavoro  o
presso la quale il datore  di  lavoro  ha  richiesto  l'accentramento
della posizione contributiva. 
  10. All'assegno di solidarieta' di  cui  al  presente  articolo  si
applica,  per  quanto  compatibile,  la  normativa  in   materia   di
integrazioni salariali ordinarie. 
  11. Per la  prestazione  di  cui  al  presente  articolo  il  Fondo
provvede  a  versare  alla  gestione  di  iscrizione  del  lavoratore
interessato la contribuzione correlata alla prestazione. 
  12. La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto  previsto
dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 
  13.   L'assegno   di   solidarieta'   puo'   essere    riconosciuto
esclusivamente in  favore  dei  lavoratori  di  cui  all'art.  3  del
presente decreto dipendenti di datori di lavoro che abbiano  occupato
mediamente piu' di cinque lavoratori nel semestre precedente la  data
di inizio delle  riduzioni  dell'orario  di  lavoro.  Ai  fini  della
verifica vengono computati anche gli apprendisti. 
                               Art. 7 
 
                   Prestazioni: assegno ordinario 
 
  1. Ai lavoratori di cui all'art. 3 del presente decreto, dipendenti
di  datori  di  lavoro  che  occupano  mediamente  piu'  di  quindici
dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data
di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell'orario di  lavoro,
il Fondo di integrazione salariale garantisce, oltre alla prestazione
di cui all'art. 6 del presente decreto, anche l'ulteriore prestazione
di un assegno ordinario d'importo pari all'integrazione salariale  in
relazione alle causali  di  riduzione  o  sospensione  dell'attivita'
lavorativa previste dall'art. 11 del decreto legislativo n.  148  del
14  settembre  2015  in  materia  di  cassa   integrazioni   guadagni
ordinaria, ad esclusione delle intemperie stagionali e  dall'art.  21
del medesimo decreto legislativo in  materia  di  cassa  integrazione
guadagni    straordinaria,    limitatamente    alle    causali    per
riorganizzazione e crisi aziendale, con esclusione  della  cessazione
anche parziale di attivita'. 
  2. L'importo dell'assegno ordinario e' calcolato ai sensi dell'art.
3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148  ed  e'  soggetto
alle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n.
41 . La riduzione di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n.
41 rimane nelle disponibilita' del Fondo. 
  3. Ciascun intervento per riduzione  o  sospensione  dell'attivita'
lavorativa per le causali di cui al comma 1 del presente  decreto  e'
corrisposto fino a un periodo massimo di 26 settimane in  un  biennio
mobile. 
  4. La domanda di  accesso  alla  prestazione  di  cui  al  presente
articolo deve essere presentata all'INPS territorialmente  competente
in relazione all'unita' produttiva non prima di 30 giorni dall'inizio
della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa programmata e
non oltre il termine di 15 giorni  dall'inizio  della  sospensione  o
riduzione dell'attivita' lavorativa. 
  5. Gli interventi e i trattamenti di cui al presente articolo  sono
autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazione
all'unita'  produttiva.   In   caso   di   aziende   plurilocalizzate
l'autorizzazione e' comunque unica ed e' rilasciata dalla  sede  INPS
ove si trova la sede legale del datore di lavoro o presso la quale il
datore  di  lavoro  ha  richiesto  l'accentramento  della   posizione
contributiva. 
  6. L'INPS valuta le istanze presentate secondo i criteri di cui  al
decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art.  16,  comma  2,  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148,  per  le  causali  in
materia di integrazione  salariale  ordinaria,  ad  esclusione  delle
intemperie stagionali, e del decreto del Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali adottato per l'approvazione dei programmi di  cassa
integrazione guadagni straordinaria, con particolare riferimento alle
causali della riorganizzazione e della crisi aziendale. 
  7. Il Fondo provvede a versare  alla  gestione  di  iscrizione  del
lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. 
  8. La contribuzione dovuta e' computata in base a  quanto  previsto
dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 
  9. All'assegno ordinario  si  applica  per  quanto  compatibile  la
normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie. 
                               Art. 8 
 
            Durata massima complessiva delle prestazioni 
 
  1. Per ciascuna unita'  produttiva,  i  trattamenti  relativi  alle
prestazioni di cui agli articoli 6 e 7 non possono comunque  superare
la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. 
  2. Ai fini del calcolo del limite complessivo di cui al  precedente
comma 1, entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile, la durata
dell'intervento che da  luogo  alla  corresponsione  dell'assegno  di
solidarieta', viene computato nella misura della  meta'.  Oltre  tale
limite la durata di tali trattamenti viene computata per intero. 
                               Art. 9 
 
                  Modalita' di erogazione e termine 
                  per il rimborso delle prestazioni 
 
  1. L'erogazione delle  prestazioni  e'  effettuato  dal  datore  di
lavoro ai dipendenti aventi diritto, alla fine  di  ogni  periodo  di
paga. 
  2. L'importo delle prestazioni e' rimborsato al datore di lavoro  o
conguagliato da  questo  secondo  le  norme  per  il  conguaglio  tra
contributi dovuti e prestazioni corrisposte. 
  3. Il conguaglio o  la  richiesta  di  rimborso  delle  prestazioni
corrisposte ai lavoratori non sono ammessi, a pena di decadenza, dopo
che siano trascorsi sei mesi dalla fine del periodo di paga in  corso
alla scadenza del termine di durata della concessione  o  dalla  data
del provvedimento se successivo. 
  4. La sede INPS territorialmente  competente  puo'  autorizzare  il
pagamento diretto in presenza  di  serie  e  documentate  difficolta'
finanziarie del datore di lavoro, su espressa richiesta del datore di
lavoro. 
                               Art. 10 
 
                            Finanziamento 
 
  1. Per le prestazioni di cui ai  precedenti  articoli  6  e  7,  e'
dovuto al Fondo: 
  a) per i datori di lavoro che occupano mediamente piu' di  quindici
dipendenti, un contributo ordinario dello  0,65%  della  retribuzione
mensile imponibile ai fini previdenziali dei  lavoratori  dipendenti,
esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio, di cui  due  terzi  a
carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori; 
  b) per i datori di lavoro che occupano mediamente da piu' di cinque
a quindici dipendenti, un  contributo  ordinario  dello  0,45%  della
retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei  lavoratori
dipendenti, esclusi i dirigenti e i lavoratori a  domicilio,  di  cui
due terzi a carico del datore di lavoro  e  un  terzo  a  carico  dei
lavoratori. 
  2. E' stabilito inoltre un  contributo  addizionale  a  carico  del
datore  di  lavoro  che  ricorra   alla   sospensione   o   riduzione
dell'attivita' lavorativa, pari al 4% della retribuzione persa. 
  3. Ai contributi di  finanziamento  si  applicano  le  disposizioni
vigenti  in  materia  di  contribuzione  previdenziale  obbligatoria,
compreso l'art. 3, comma 9, della legge n. 355/1995, ad eccezione  di
quelle relative agli sgravi contributivi. 
  4. I datori di lavoro con una media occupazionale di piu' di cinque
dipendenti nel semestre precedente sono tenuti al versamento  mensile
del contributo di finanziamento di cui al comma  1,  lettera  b)  del
presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2016. A decorrere  dalla
medesima data, i datori di lavoro con una media occupazionale di piu'
di  quindici  dipendenti  nel  semestre  precedente  sono  tenuti  al
versamento mensile del contributo di finanziamento di cui al comma 1,
lettera a) del presente articolo. 
                               Art. 11 
 
                        Obblighi di bilancio 
 
  1. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non  puo'  erogare
prestazioni in carenza di disponibilita'. 
  2.  Gli  interventi  a  carico  del  Fondo  sono  concessi   previa
costituzione di specifiche riserve  finanziarie  ed  entro  i  limiti
delle risorse gia' acquisite. 
  3.  Alle  prestazioni  si  provvede  nei   limiti   delle   risorse
finanziarie acquisite al Fondo di integrazione salariale, al fine  di
garantirne l'equilibrio di bilancio. In ogni caso,  tali  prestazioni
sono determinate in misura non superiore a quattro volte  l'ammontare
dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di  lavoro,  tenuto
conto delle prestazioni gia' deliberate a qualunque titolo  a  favore
del datore di lavoro. 
  4. In via transitoria, allo scopo di consentire l'erogazione  delle
prestazioni per i primi anni di operativita' del Fondo, il limite  di
cui al precedente comma 3, calcolato in relazione  all'ammontare  dei
contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, tenuto conto
delle  prestazioni  gia'  deliberate  a  qualunque  titolo  a  favore
dell'azienda medesima, e' modificato nel modo seguente: nessun limite
per le prestazioni erogate  nell'anno  2016,  dieci  volte  nell'anno
2017, otto volte nell'anno 2018,  sette  volte  nell'anno  2019,  sei
volte nell'anno 2020, cinque volte nell'anno 2021. In ogni  caso,  le
prestazioni possono essere erogate soltanto nei limiti delle  risorse
finanziarie acquisite al Fondo. 
  5. Il Fondo  ha  obbligo  di  presentare  il  bilancio  tecnico  di
previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico  coerente
con il piu' recente Documento di economia e finanza e  relativa  Nota
di  aggiornamento,  con  le  seguenti  tempistiche,  fermo   restando
l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione  del
bilancio preventivo annuale, al fine di  garantire  l'equilibrio  dei
saldi di bilancio: 
  a) in fase di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla prima
seduta del comitato amministratore; 
  b) ogni tre anni; 
  c) in ogni caso  in  cui  il  Comitato  amministratore  lo  ritenga
necessario per garantire il buon andamento del Fondo. 
  6. Sulla base del bilancio di previsione di cui al precedente comma
5, il Comitato  amministratore  ha  facolta'  di  proporre  modifiche
relative all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di
contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con
decreto direttoriale dei  Ministeri  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilita'
finanziarie interne al fondo, sulla base della proposta del  comitato
amministratore. 
  7. In caso di necessita' di  assicurare  il  pareggio  di  bilancio
ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate o  da  deliberare,
ovvero di  inadempienza  del  comitato  amministratore  in  relazione
all'attivita' di cui al  comma  precedente,  l'aliquota  contributiva
puo' essere modificata con decreto  direttoriale  dei  Ministeri  del
lavoro e delle politiche sociali e  dell'economia  e  delle  finanze,
anche in mancanza di proposta del comitato  amministratore.  In  ogni
caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di  cui  al  comma  6,
l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza. 
                               Art. 12 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente decreto trovano  applicazione
a decorrere dal 1° gennaio 2016,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal
successivo comma 2. 
  2. I datori di lavoro che occupano mediamente,  alla  data  del  1°
gennaio 2016, da piu' di 5 a 15 dipendenti nel  semestre  precedente,
compresi gli apprendisti, possono richiedere le prestazioni  previste
dal Fondo di integrazione salariale per gli eventi di  riduzione  del
lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016. 
  3. Ai sensi del comma 8 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 148
del 14 settembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016,  confluiscono
nel fondo di integrazione salariale i datori di lavoro  che  occupano
mediamente piu' di cinque dipendenti appartenenti a fondi di  settore
costituiti ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della  legge  n.  92/2012
che  non  hanno   ottemperato   all'obbligo   di   adeguamento   alle
disposizioni di  cui  ai  commi  7  e  8  dell'art.  26  del  decreto
legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 entro il 31 dicembre 2015. I
contributi da questi gia' versati  o  comunque  dovuti  ai  Fondi  di
settore vengono trasferiti al Fondo di integrazione salariale. 
  4. Ai sensi del comma 4 dell'art. 27 del decreto legislativo n. 148
del 14 settembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016,  confluiscono
nel fondo di integrazione salariale i datori di lavoro  che  occupano
mediamente piu' di cinque dipendenti appartenenti a fondi  costituiti
ai sensi del comma 14 dell'art. 3 della  legge  n.  92/2012  che  non
hanno ottemperato all'obbligo di adeguamento di cui al  comma  3  del
medesimo art. 27 in materia di prestazioni entro il 31 dicembre 2015.
Potranno richiedere le prestazioni previste dal presente decreto  per
gli eventi di sospensione  o  riduzione  del  lavoro  verificatisi  a
decorrere dal 1° luglio 2016. 
  5. Ai sensi del comma 5,  lettera  a)  del  medesimo  art.  27  del
decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, a decorrere dal  1°
gennaio 2016, confluiscono nel  fondo  di  integrazione  salariale  i
datori di lavoro che occupano mediamente piu'  di  cinque  dipendenti
appartenenti a fondi costituiti ai sensi del  comma  14  dell'art.  3
della legge n. 92/2012  che  non  hanno  ottemperato  all'obbligo  di
adeguamento al citato comma 4, lettere  a)  ed  e)  dell'art.  27  in
materia di aliquote contributive entro il 31 dicembre 2015.  Potranno
richiedere le prestazioni  previste  dal  presente  decreto  per  gli
eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere
dal 1° luglio 2016. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  Organi  di  Controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 3 febbraio 2016 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                       Poletti        
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2016 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali reg.ne prev. n. 749 

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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