Min.Lavoro: modalità di utilizzo della Carta Reddito di Cittadinanza

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2019, il Decreto 19 aprile 2019 con le modalità di utilizzo della Carta Reddito di Cittadinanza.

Il Decreto stabilisce che, fermo restando il possesso dei requisiti con riferimento al godimento di beni durevoli, attraverso la Carta Rdc possono essere soddisfatte, oltre alle esigenze previste per la Carta acquisti, tutte le altre esigenze dei beneficiari medesimi, ad eccezione di quelle legate all’acquisto dei
seguenti beni e servizi:

a) giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità;
b) acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonche’ servizi portuali;
c) armi;
d) materiale pornografico e beni e servizi per adulti;
e) servizi finanziari e creditizi;
f) servizi di trasferimento di denaro;
g) servizi assicurativi;
h) articoli di gioielleria;
i) articoli di pellicceria;
l) acquisti presso gallerie d’arte e affini;
m) acquisti in club privati.

E’ in ogni caso inibito, da parte del gestore del servizio, l’uso della Carta Rdc in esercizi prevalentemente o significativamente adibiti alla vendita dei beni e servizi suindicati.

E’ altresì inibito, da parte del gestore del servizio, l’utilizzo della Carta Rdc all’estero e per gli acquisti on-line o mediante servizi di direct-marketing.

Fonte: Ministero del Lavoro

 

 


 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 aprile 2019 

Modalita’ di utilizzo della Carta Reddito di Cittadinanza.

 

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
  Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133 e, in particolare: 
    il comma 29,  che  istituisce  un  Fondo  speciale  destinato  al
soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura  alimentare
e successivamente anche energetiche e sanitarie  dei  cittadini  meno
abbienti; 
    il  comma  32,  che  dispone  la  concessione,  ai  residenti  di
cittadinanza italiana che versano in condizione  di  maggior  disagio
economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto  di  generi
alimentari  e  al  pagamento  delle  bollette  energetiche  e   delle
forniture di gas, con onere a carico dello Stato; 
    il  comma  35,  lettera  b),  che  prevede   che   il   Ministero
dell'economia e delle  finanze  individui  il  gestore  del  servizio
integrato di gestione delle carte acquisti e  dei  relativi  rapporti
amministrativi,  tenendo  conto  della  disponibilita'  di  una  rete
distributiva  diffusa  in  maniera  capillare  sul  territorio  della
Repubblica,  che  possa  fornire  funzioni  di   sportello   relative
all'attivazione  della   carta   e   alla   gestione   dei   rapporti
amministrativi,  al  fine  di  minimizzare  gli   oneri,   anche   di
spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi'  di
precedenti esperienze  in  iniziative  di  erogazione  di  contributi
pubblici; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e  del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030
del 16 settembre 2008 e successive modificazioni, che  disciplina  le
modalita' attuative del Programma Carta Acquisti; 
  Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni; 
  Visto in particolare l'art. 5, comma 6, del citato decreto-legge n.
4 del 2019 che prevede: 
    al primo periodo, che  il  beneficio  economico  del  reddito  di
cittadinanza sia erogato attraverso la Carta Rdc; 
    al secondo periodo, che, in sede di  prima  applicazione  e  fino
alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della  Carta  Rdc
avvenga in esecuzione del servizio affidato ai  sensi  dell'art.  81,
comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008 relativamente
alla carta acquisti, alle medesime condizioni  economiche  e  per  il
numero  di  carte  elettroniche  necessarie  per   l'erogazione   del
beneficio; 
    al quarto  periodo,  che,  oltre  che  al  soddisfacimento  delle
esigenze previste per la carta acquisti, la  Carta  Rdc  permette  di
effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore
ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per  la  scala  di
equivalenza, nonche', nei casi previsti, di  effettuare  un  bonifico
mensile in favore del locatore indicato nel  contratto  di  locazione
ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo; 
    al quinto periodo, che con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze,  possono  essere  individuati  ulteriori  esigenze  da
soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonche' diversi limiti di importo
per i prelievi di contante; 
    al sesto  periodo,  che,  al  fine  di  prevenire  e  contrastare
fenomeni di  impoverimento  e  l'insorgenza  dei  disturbi  da  gioco
d'azzardo (DGA) e'  in  ogni  caso  fatto  divieto  di  utilizzo  del
beneficio economico per giochi che  prevedono  vincite  in  denaro  o
altre utilita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai soli fini del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Carta Rdc»:  la  carta  di  cui  all'art.  5,  comma  6,  del
decreto-legge n. 4 del  2019,  attraverso  la  quale  e'  erogato  il
beneficio economico del reddito di cittadinanza; 
    b) «Carta acquisti»: la carta di cui all'art. 81, comma  32,  del
decreto-legge n. 112 del 2008,  finalizzata  all'acquisto  di  generi
alimentari  e  al  pagamento  delle  bollette  energetiche  e   delle
forniture di gas; 
    c) «Gestore  del  servizio»:  soggetto  incaricato  del  servizio
integrato di gestione delle carte acquisti e  dei  relativi  rapporti
amministrativi di cui al citato art. 81, comma 35,  lettera  b),  del
decreto-legge n. 112 del 2008. 
                               Art. 2 
 
 
                      Utilizzi della Carta Rdc 
 
  1. Al fine di favorire la piu'  ampia  partecipazione  sociale  dei
beneficiari del reddito di cittadinanza, fermo restando  il  possesso
dei requisiti con riferimento al godimento di beni durevoli,  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera c), del  decreto-legge  n.  4  del  2019
attraverso la  Carta  Rdc  possono  essere  soddisfatte,  oltre  alle
esigenze previste per la Carta acquisti, tutte le altre esigenze  dei
beneficiari medesimi, ad eccezione di quelle legate all'acquisto  dei
seguenti beni e servizi: 
    a) giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilita'; 
    b) acquisto,  noleggio  e  leasing  di  navi  e  imbarcazioni  da
diporto, nonche' servizi portuali; 
    c) armi; 
    d) materiale pornografico e beni e servizi per adulti; 
    e) servizi finanziari e creditizi; 
    f) servizi di trasferimento di denaro; 
    g) servizi assicurativi; 
    h) articoli di gioielleria; 
    i) articoli di pellicceria; 
    l) acquisti presso gallerie d'arte e affini; 
    m) acquisti in club privati. 
  2. E' in ogni caso inibito, da  parte  del  gestore  del  servizio,
l'uso   della   Carta   Rdc    in    esercizi    prevalentemente    o
significativamente adibiti alla vendita dei beni e servizi di cui  al
comma 1. Con apposito atto aggiuntivo al contratto  per  la  gestione
del servizio  integrato  della  Carta  acquisti  sono  individuati  i
merchant category code (MCC) da disabilitare. 
  3.  E'  altresi'  inibito,  da  parte  del  gestore  del  servizio,
l'utilizzo della Carta Rdc all'estero e per gli  acquisti  on-line  o
mediante servizi di direct-marketing. 
  4. Restano fermi i limiti mensili di  prelievo  di  contante  e  la
possibilita' di effettuare un bonifico mensile nella misura e secondo
le modalita' previste all'art. 5, comma 6 del decreto-legge n. 4  del
2019. 
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei
conti. 
 
    Roma, 19 aprile 2019 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Di Maio          
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
           Tria           
 

Registrato alla corte dei conti il 15 maggio 2019 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1-1161 
La Redazione

Autore: La Redazione

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