Min.Lavoro: navi – attività lavorative vietate ai minori di 18 anni

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2018, il Decreto 27 aprile 2018, con l’individuazione delle attività lavorative a bordo delle navi o delle unità, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, alle quali è vietato adibire i minori di 18 anni.

E’ vietato adibire i minori di anni 18 alle attività lavorative, a bordo delle navi, che prevedono:

a) il sollevamento, la movimentazione o il trasporto di carichi od oggetti pesanti;

b) il lavoro all’interno delle caldaie, nei serbatoi e nelle intercapedini stagne;

c) l’esposizione a livelli dannosi al rumore e alle vibrazioni;

d) l’utilizzo di dispositivi di sollevamento e altre attrezzature o macchinari a motore o le attivita’ di segnalazione agli operatori di tali apparecchiature;

e) l’utilizzo degli ormeggi o dei cavi di rimorchio o delle attrezzature per l’ancoraggio;

f) le attrezzature in genere (ovvero le operazioni di rizzaggio e sartiame);

g) il lavoro sull’alberatura o sul ponte di coperta con il cattivo tempo;

h) il servizio di guardia notturna;

i) la manutenzione delle attrezzature elettriche;

l) l’esposizione a materiali potenzialmente nocivi o ad agenti fisici dannosi, quali ad esempio sostanze pericolose o tossiche e radiazioni ionizzanti;

m) la pulizia del macchinario del servizio per la ristorazione;

n) la movimentazione o la responsabilita’ delle scialuppe delle navi.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 aprile 2018 

Individuazione delle attivita’ lavorative a bordo delle navi o delle unita’, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, alle quali e’ vietato adibire i minori di anni diciotto.

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                                  e 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
 
  Visto il decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n.  271,  recante
«Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei  lavoratori
marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali,  a  norma
della legge 31 dicembre 1998, n. 485»; 
  Visto l'art. 17, comma 2, della  legge  29  luglio  2015,  n.  115,
recante «Disposizioni  per  l'adempimento  degli  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  legge  europea
2014», che ha modificato il decreto legislativo 27  luglio  1999,  n.
271, con l'aggiunta dell'art. 5-bis; 
  Visto l'art. 5-bis del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.  271,
il quale al comma 1 dispone che «Entro novanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore  della  presente  disposizione,  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali effettua, d'intesa con il  Ministero
della salute e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
sentite le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative degli
armatori e dei  marittimi  interessate,  una  ricognizione  volta  ad
accertare la sussistenza di lavori pericolosi  per  la  salute  e  la
sicurezza dei minori di anni  diciotto»,  stabilendo,  al  successivo
comma 2, che «Sulla base delle risultanze della ricognizione  di  cui
al comma 1, con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro della salute e con  il  Ministro
delle infrastrutture e dei  trasporti,  da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di conclusione della  medesima  ricognizione,  sono
individuati i lavori ai quali e' vietato adibire  i  minori  di  anni
diciotto»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  108,  recante
«Attuazione   della   direttiva   1999/63/CE   relativa   all'accordo
sull'organizzazione  dell'orario  di  lavoro  della  gente  di  mare,
concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA)  e
dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea
(FST)»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n.
231,  di  emanazione  del   «Regolamento   recante   disciplina   del
collocamento della gente di mare, a norma dell'art. 2, comma  4,  del
decreto legislativo 19 dicembre  2002,  n.  297»,  e  in  particolare
l'allegato di cui all'art. 8, comma 2, del decreto  medesimo  recante
«Qualifiche  professionali  del  personale  marittimo   e   requisiti
minimi»; 
  Vista la legge 17 ottobre 1967, n.  977,  recante  disposizioni  in
materia di «Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti»; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 3,  della  medesima  legge  17
ottobre 1967, n.  977,  ove  si  prevede  che  «Per  gli  adolescenti
occupati  a  bordo  delle  navi  sono  fatte  salve   le   specifiche
disposizioni legislative o regolamentari in materia  di  sorveglianza
sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale.»; 
  Visto l'allegato I alla citata legge n. 977 del 1967, che  riporta,
ai sensi dell'art. 6, comma  1,  l'elenco  delle  lavorazioni  e  dei
processi a cui e' vietato adibire gli adolescenti; 
  Vista la legge 23 settembre 2013,  n.  113,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione  internazionale  del
lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con  allegati,  adottata  a
Ginevra il 23 febbraio 2006  nel  corso  della  94ma  sessione  della
Conferenza generale dell'OIL, nonche' norme di adeguamento interno»; 
  Sentite le  organizzazioni  comparativamente  piu'  rappresentative
degli armatori e dei marittimi interessate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il presente decreto individua,  nell'allegato  A,  le  attivita'
lavorative a bordo delle navi o delle unita' di cui  all'art.  2  del
decreto  legislativo  27  luglio   1999,   n.   271,   e   successive
modificazioni, alle  quali  e'  vietato  adibire  i  minori  di  anni
diciotto. Resta fermo quanto previsto dall'art.  6,  comma  1,  della
legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modificazioni. 
  2. In deroga al divieto del comma  1,  le  attivita'  lavorative  a
bordo delle navi o  delle  unita'  di  cui  all'art.  2  del  decreto
legislativo 27 luglio  1999,  n.  271,  e  successive  modificazioni,
indicate nell'allegato A possono essere svolte  dai  minori  di  anni
diciotto  per  indispensabili  motivi  didattici  o   di   formazione
professionale,  purche'  siano  svolte  sotto  la   sorveglianza   di
formatori competenti anche in materia di prevenzione e di  protezione
e nel rispetto di tutte  le  condizioni  di  sicurezza  e  di  salute
previste dalla legislazione  vigente.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'art. 7 del decreto del Presidente  della  Repubblica  18  aprile
2006, n. 231, e successive modificazioni. 
  3. L'elenco allegato al presente decreto e' adeguato  al  progresso
tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria con decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro della salute e con il Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  e  reso  disponibile  sul  sito  internet   del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali   all'indirizzo
www.lavoro.gov.it 
 
    Roma, 27 aprile 2018 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Poletti 
 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Lorenzin 
 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                               Delrio 
 
                                                           Allegato A 
 
    Attivita' lavorative a bordo delle navi  alle  quali  e'  vietato
adibire i minori di anni diciotto, che prevedono: 
      a) il sollevamento, la movimentazione o il trasporto di carichi
od oggetti pesanti; 
      b) il lavoro all'interno delle caldaie, nei  serbatoi  e  nelle
intercapedini stagne; 
      c) l'esposizione a livelli dannosi al rumore e alle vibrazioni; 
      d)  l'utilizzo  di  dispositivi   di   sollevamento   e   altre
attrezzature o macchinari a motore o  le  attivita'  di  segnalazione
agli operatori di tali apparecchiature; 
      e) l'utilizzo degli ormeggi o dei cavi  di  rimorchio  o  delle
attrezzature per l'ancoraggio; 
      f) le attrezzature in genere (ovvero le operazioni di rizzaggio
e sartiame); 
      g) il lavoro sull'alberatura o sul  ponte  di  coperta  con  il
cattivo tempo; 
      h) il servizio di guardia notturna; 
      i) la manutenzione delle attrezzature elettriche; 
      l) l'esposizione a materiali potenzialmente nocivi o ad  agenti
fisici dannosi, quali ad esempio sostanze  pericolose  o  tossiche  e
radiazioni ionizzanti; 
      m) la pulizia del macchinario del servizio per la ristorazione; 
      n) la movimentazione o la responsabilita' delle scialuppe delle
navi. 
La Redazione

Autore: La Redazione

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