Min.Lavoro: nuove disposizioni nelle attività di call center presso le aziende

ministero lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la nota prot. 1328 del 1° marzo 2017, con la quale fornisce alcuni chiarimenti operativi circa le nuove disposizioni in materia di sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell’occupazione nelle attività svolte da call center (così come previste dall’articolo 24-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dall’articolo 1, comma 243, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – c.d. legge di Bilancio 2017).

Una prima indicazione riguarda gli operatori economici tenuti alle comunicazioni previste dall’articolo 24-bis. A questo proposito le nuove disposizioni non possono più ritenersi limitate alle sole aziende che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di call center, in quanto l’ambito di applicazione soggettivo è riferibile all’operatore economico, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati, che svolge attività di call center utilizzando numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico, a prescindere dalla prevalenza o meno dell’attività di call center rispetto al complesso delle proprie attività.

Per “operatore economico” la norma intende coloro i quali offrono beni e servizi sul mercato a prescindere dalla forma giuridica di riferimento.

Restano escluse le pubbliche amministrazioni, nonché tutti i soggetti (di qualsiasi natura giuridica) che operano per realizzare attività che non siano caratterizzate da finalità lucrative.

Una seconda indicazione riguarda gli obblighi di comunicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La nuova disciplina stabilisce che qualora un operatore economico decida di localizzare, anche mediante affidamento a terzi, l’attività di call center in un Paese che non è membro dell’Unione europea, deve darne comunicazione, almeno 30 giorni prima del trasferimento, al Ministero del lavoro e all’Ispettorato nazionale del lavoro, indicando i lavoratori coinvolti. L’indicazione dei lavoratori deve intendersi come il numero complessivo dei lavoratori che, in conseguenza della diversa localizzazione delle attività di call center, abbiano subito una modifica della propria posizione lavorativa (ad esempio, per  trasferimento, riduzione d’orario o di mansione, licenziamento). Nel comunicare il numero dei lavoratori coinvolti, l’operatore economico indicherà anche l’unità o le unità produttive in cui i medesimi lavoratori sono occupati, nonché le eventuali modifiche della posizione lavorativa conseguente alla diversa localizzazione.

Fonte: Ministero del Lavoro

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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