Min.Lavoro: nuovo Modulo TFR2 per la scelta di destinazione del TFR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2018, il Decreto 22 marzo 2018, con l’aggiornamento del Modulo TFR2, utilizzato per la manifestazione della scelta di destinazione del trattamento di fine rapporto, da parte dei lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006.

Queste le modifiche, effettuate dal Ministero del Lavoro, nella sezione 1:

– il primo punto elenco viene sostituito con la formulazione seguente: «che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell’art. 2120 del codice civile»;

– il secondo punto elenco viene sostituito con la seguente formulazione: «che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito integralmente o nella seguente misura in conformità alle previsioni delle fonti istitutive: … , a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare …………………………… alla quale il sottoscritto ha aderito in data …./…./….., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell’art. 2120 del codice civile. Allega copia del modulo di adesione».

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 22 marzo 2018
Modifiche da apportare al «Modulo TFR 2» concernente la  «Scelta  per
la destinazione del trattamento di fine rapporto» allegato al decreto
ministeriale 30 gennaio 2007, a  seguito  dell'innovazione  normativa
introdotta dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n.  252  del
2005.  
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2120 del codice civile; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  ed,  in
particolare, l'art. 8, concernente l'espressione della  volonta'  del
lavoratore circa la destinazione del  trattamento  di  fine  rapporto
maturando; 
  Visto l'art. 1, comma 38, lett. a) della legge  4  agosto  2017  n.
124, «Legge  annuale  per  il  mercato  e  la  concorrenza»,  che  ha
integrato il richiamato art. 8, comma 2, del decreto  legislativo  n.
252 del 2005, con  la  previsione  che  «gli  accordi  possono  anche
stabilire la percentuale minima  di  TFR  maturando  da  destinare  a
previdenza  complementare.  In  assenza  di   tale   indicazione   il
conferimento e' totale»; 
  Visto l'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,
che ha istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori  dipendenti
del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui  all'art.
2120 del codice civile»; 
  Visto l'art. 1, comma 756, della citata  legge  n.  296  del  2006,
concernente il finanziamento del fondo di  cui  al  comma  755  della
medesima legge e le prestazioni da esso erogate; 
  Visto l'art. 1, comma 757, della citata legge n. 296 del  2006,  il
quale prevede che, con apposito decreto, siano stabilite le modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi 755 e 756; 
  Visto l'art. 1, comma 765, della citata legge n. 296 del  2006,  il
quale prevede, tra l'altro, che, con apposito decreto, siano definite
le modalita' di attuazione di quanto previsto nel citato art.  8  del
predetto decreto legislativo n. 252 del 2005; 
  Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 2007, il quale all'art. 1,
comma 4, dispone che la manifestazione di volonta' del lavoratore  di
conferire il trattamento di fine rapporto ad una forma  pensionistica
complementare ovvero di mantenere il  trattamento  di  fine  rapporto
secondo le previsioni di cui all'art. 2120 del codice civile  avviene
attraverso la compilazione del  modulo  TFR  2,  allegato  al  citato
decreto, che deve essere messo a disposizione di  ciascun  lavoratore
dal datore di lavoro; 
  Ritenuta la necessita' di modificare il «Modulo TFR 2», concernente
la «Scelta per la destinazione del  trattamento  di  fine  rapporto»,
allegato al decreto ministeriale 30 gennaio 2007, in quanto non  piu'
attuale a seguito dell'innovazione normativa introdotta dall'art.  8,
comma 2, del decreto legislativo n. 252 del 2005; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Modifica del modulo TFR 2 
 
  Il modulo TFR 2, allegato al decreto ministeriale 30 gennaio  2007,
nella sezione 1, e' modificato come segue: il primo punto  elenco  e'
sostituito con la formulazione seguente: «che il proprio  trattamento
di fine rapporto non  venga  destinato  ad  una  forma  pensionistica
complementare  e  continui  dunque  ad  essere  regolato  secondo  le
previsioni dell'art. 2120 del codice civile; (1)»; mentre il  secondo
punto elenco e' sostituito con  la  seguente  formulazione:  «che  il
proprio trattamento di fine rapporto venga conferito integralmente  o
nella seguente misura in  conformita'  alle  previsioni  delle  fonti
istitutive: ... %,  a  decorrere  dalla  data  della  presente,  alla
seguente          forma          pensionistica          complementare
.................................  alla  quale  il  sottoscritto   ha
aderito in data ..../..../....., fermo restando che la quota  residua
di TFR continuera' ad essere regolata secondo le previsioni dell'art.
2120 del codice civile.(2). Allega copia del modulo di adesione». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 22 marzo 2018 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Poletti          
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
         Padoan
La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su