Min.Lavoro: pensione di inabilità per i soggetti che hanno malattie professionali a causa dell’amianto

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 dell’11 febbraio 2020, il Decreto 16 dicembre 2019, con i criteri e le modalità per la concessione della pensione di inabilità in favore dei soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 dicembre 2019 

Criteri e modalita’ per la concessione della pensione di inabilita’ in favore dei soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto. (20A00837)

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 11  dicembre  2016,  n.  232  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019 (Legge di bilancio 2017)» ed in
particolare  l'art.  1,  comma  250,  in  materia   di   diritto   al
conseguimento della pensione di inabilita' per il lavoratore  affetto
da malattie connesse all'esposizione all'amianto; 
  Visto il decreto del 31 maggio 2017 con cui sono stati disciplinati
i criteri e le modalita' attuative delle disposizioni di cui all'art.
1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
  Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232,  art.  1,  comma  250-bis,
inserito dall'art. 41-bis del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  34,
recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi», convertito  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58, che riconosce la pensione di  inabilita'  ai  lavoratori
affetti da patologia asbesto-correlata, accertata e  riconosciuta  ai
sensi dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257; 
  Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232,  art.  1,  comma  250-ter,
inserito dall'art. 41-bis del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  34,
convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale  prevede  che,
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano emanate
le disposizioni per l'applicazione del comma 250-bis; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)» ed in particolare l'art. 1, comma 117 in materia
di benefici previdenziali in  favore  degli  ex  lavoratori  occupati
nelle  imprese  che  hanno  svolto  attivita'  di  scoibentazione   e
bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di  lavoro  per  effetto
della chiusura, dismissione  o  fallimento  dell'impresa  presso  cui
erano occupati e il cui sito e interessato dal piano di  bonifica  da
parte dell'ente territoriale, che  non  hanno  maturato  i  requisiti
anagrafici e  contributivi  previsti  dalla  normativa  vigente,  che
risultano  ammalati  con  patologia  asbesto-correlata  accertata   e
riconosciuta ai sensi dell'art. 13, comma 7,  della  legge  27  marzo
1992, n. 257, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)», art. 1, comma  276,  che  istituisce  un  fondo
finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza, entro  l'anno  2020,
dei lavoratori di cui all'art. 1, comma 117, della legge 23  dicembre
2014,  n.  190,  che  non  maturino  i  requisiti  previsti  da  tale
disposizione; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1,  comma  275,  come
modificato dall'art. 1, comma 279, della legge 30 dicembre  2018,  n.
145, in materia di benefici previdenziali riconosciuti ai  lavoratori
di cui al richiamato art. 1, comma 275,  che  abbiano  effettuato  la
ricongiunzione contributiva di cui all'art. 2 della legge 7  febbraio
1979, n. 29; 
  Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative  alla
cessazione dell'impiego dell'amianto» ed in particolare l'art. 13  in
materia di trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  e
pensionamento anticipato; 
  Vista la legge 12 giugno 1984, n.  222,  recante  «Revisione  della
disciplina dell'invalidita' pensionabile»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2013)», ed in particolare l'art. 1,  comma  240,  nella
parte in cui riconosce ai soggetti iscritti a due  o  piu'  forme  di
assicurazione obbligatoria e  alle  forme  sostitutive  ed  esclusive
della medesima, la liquidazione del trattamento di inabilita' di  cui
all'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, tenendo conto di tutta
la contribuzione disponibile nelle  gestioni  interessate,  ancorche'
tali soggetti  abbiano  maturato  i  requisiti  contributivi  per  la
pensione di inabilita' in una di dette gestioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita'  per  la
concessione, ai sensi dell'art. 1,  comma  250-bis,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, della pensione  di  inabilita'  ai  lavoratori
indicati nel seguente art. 2. 
                               Art. 2 
 
                        Soggetti destinatari 
 
  1. I soggetti destinatari del presente decreto sono i lavoratori in
servizio o cessati dall'attivita' alla  data  di  entrata  in  vigore
della   disposizione   di   cui   al    comma    250-bis,    iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria  o  alle  forme  esclusive  e
sostitutive della medesima, affetti  da  patologia  asbesto-correlata
accertata e riconosciuta ai sensi dell'art. 13, comma 7, della  legge
27 marzo 1992, n. 257, che abbiano contratto malattie professionali a
causa   dell'esposizione   all'amianto   documentate    dall'Istituto
nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul   lavoro
(INAIL), ivi compresi coloro che: 
    a) In seguito  alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  siano
transitati in una  gestione  diversa  da  quella  dell'INPS,  inclusi
coloro che per effetto della ricongiunzione  contributiva  effettuata
ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, non  possono
far valere contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria; 
    b)  siano  titolari  del  sussidio  per  l'accompagnamento   alla
pensione entro l'anno 2020, riconosciuto ai sensi dell'art. 1,  comma
276, legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo i criteri e le modalita'
indicate nel decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali 29 aprile 2016, che optino per la pensione di  inabilita'  di
cui al comma 250 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
                               Art. 3 
 
                              Requisiti 
 
  1. La pensione di inabilita' di cui all'art. 1 spetta  a  coloro  i
quali sono in possesso: 
    a) del requisito contributivo, che si intende perfezionato quando
risultino versati  o  accreditati  a  favore  dell'assicurato  almeno
cinque anni nell'arco dell'intera vita lavorativa; 
    b) del riconoscimento, da parte dell'INAIL, secondo la  normativa
vigente, di una patologia asbesto-correlata di origine professionale,
come previsto dall'art. 2, anche qualora l'assicurato  non  si  trovi
nell'assoluta  e  permanente  impossibilita'  a  svolgere   qualsiasi
attivita' lavorativa. 
                               Art. 4 
 
                   Domanda di accesso al beneficio 
 
  1. Per l'anno 2019, le domande di accesso al beneficio  di  cui  al
presente decreto  devono  essere  presentate  all'INPS  entro  il  31
dicembre 2019. 
  2. A decorrere dal 1°  gennaio  2020,  le  domande  di  accesso  al
beneficio  di  cui  al  presente  decreto  devono  essere  presentate
all'INPS entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. 
  3. Le domande di  accesso  al  beneficio  di  cui  all'art.  1,  da
presentare all'INPS sono accolte entro il  limite  di  spesa  di  7,7
milioni di euro per l'anno 2019, di 13,1 milioni di euro  per  l'anno
2020, di 12,6 milioni di euro per l'anno 2021,  di  12,3  milioni  di
euro per l'anno 2022, di 11,7 milioni di euro  per  l'anno  2023,  di
11,1 milioni di euro per l'anno 2024,  di  10  milioni  di  euro  per
l'anno 2025, di 9,2 milioni di euro per l'anno 2026, di  8,5  milioni
di euro per l'anno 2027 e di 7,5 milioni di euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2028. 
  4. Al fine  di  verificare  il  raggiungimento,  anche  in  termini
prospettici, del limite di spesa di cui al comma 3, l'INPS procede al
monitoraggio delle domande di accesso al beneficio. 
  5. Qualora dal monitoraggio  delle  domande  presentate  e  accolte
emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via  prospettica,  del
numero  di  domande  rispetto  ai  limiti  annuali   di   spesa,   il
riconoscimento   del   beneficio   e'   differito    tenendo    conto
prioritariamente dell'eta' anagrafica,  dell'anzianita'  contributiva
e, infine, a parita' delle stesse, della data di presentazione  della
domanda. 
                               Art. 5 
 
   Comunicazione dell'esito della domanda di accesso al beneficio 
 
  L'INPS, all'esito del monitoraggio delle domande di cui all'art. 4,
comunica all'interessato: 
    a)  l'accesso  al  beneficio,  accertata  la  sussistenza   della
relativa copertura finanziaria; 
    b) l'accesso al beneficio, con indicazione della prima decorrenza
utile della pensione  di  inabilita'  di  cui  al  presente  decreto,
differita in ragione  dello  scostamento  del  numero  delle  domande
rispetto ai limiti annuali di spesa; 
    c) il rigetto della  domanda  di  accesso  al  beneficio  qualora
l'interessato non risulti in possesso dei requisiti previsti. 
                               Art. 6 
 
                 Incompatibilita' e incumulabilita' 
 
  La pensione di inabilita' di cui al presente decreto: 
    a) e' incompatibile con lo svolgimento da parte del  titolare  di
qualsiasi attivita' lavorativa dipendente o autonoma; 
    b) e' incumulabile con la  rendita  vitalizia  liquidata  per  lo
stesso evento invalidante, a norma  del  testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
    c) e' incumulabile  con  altri  benefici  pensionistici  previsti
dalla normativa vigente. 
                               Art. 7 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Per quanta non espressamente previsto dall'art. 1, commi  250  e
250-bis, della legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  e  dal  presente
decreto,  si  applica  la  disciplina  generale  sulla  pensione   di
inabilita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 
  2. L'INPS, d'intesa con l'INAIL, provvede alla  predisposizione  di
istruzioni  operative  volte  a  definire  gli  aspetti   tecnici   e
procedurali per l'accesso alla  pensione  di  inabilita'  di  cui  al
presente decreto nell'ambito di quanto ivi previsto. 
  3. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al
presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza alcun maggiore onere. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 16 dicembre 2019 
 
                                             Il Ministro del lavoro e 
                                              delle politiche sociali 
                                                      Catalfo         
Il Ministro dell'economia e 
     delle finanze 
       Gualtieri 

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2020 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 144 
La Redazione

Autore: La Redazione

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