Min.Lavoro: Piano di potenziamento dei CpI e delle politiche attive

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2019, il Decreto 28 giugno 2019 con l’adozione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro.

Il Piano avrà durata triennale ed sarà aggiornato annualmente.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 giugno 2019 

Adozione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro.

 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 concernente «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e  in
particolare l'art. 8, che disciplina l'ordinamento della agenzie; 
  Vista la legge 31 dicembre  2009,  n.  196  concernente  «Legge  di
contabilita'  e  finanza  pubblica»   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
marzo  2017,  n.  57  recante  «Regolamento  di  organizzazione   del
Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali»  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017; 
  Visto il decreto legislativo 15 settembre  2017,  n.  147,  recante
«Disposizioni  per  l'introduzione  per  una  misura   nazionale   di
contrasto alla poverta'», e  in  particolare  l'art.  22,  che  detta
disposizioni per la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali; 
  Visto  l'art.  9  del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.  236
recante «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»; 
  Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56,  recante  «Disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni»; 
  Vista la legge 10  dicembre  2014,  n.  183,  recante  «Deleghe  al
Governo in materia  di  riforma  degli  ammortizzatori  sociali,  dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di
riordino della disciplina dei rapporti  di  lavoro  e  dell'attivita'
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita
e di lavoro» e, in particolare, l'art. 1, comma 3, che, allo scopo di
garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di  politica
attiva del lavoro  su  tutto  il  territorio  nazionale,  nonche'  di
assicurare   l'esercizio    unitario    delle    relative    funzioni
amministrative, delega il Governo ad  adottare  uno  o  piu'  decreti
legislativi finalizzati al riordino della  normativa  in  materia  di
servizi per il lavoro e di politiche attive; 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 4, lettera c), della citata  legge
n.  183  del  2014,  recante   il   criterio   di   delega   relativo
all'istituzione, anche ai sensi dell'art. 8 del  decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza  pubblica,  di   un'Agenzia   nazionale   per   l'occupazione
partecipata da Stato,  regioni  e  province  autonome,  vigilata  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  150,  recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1,  comma  3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e  in  particolare  l'art.  4,
comma 1, che, in attuazione del richiamato art. 1, comma  4,  lettera
c), della legge n. 183 del 2014, istituisce l'Agenzia nazionale delle
politiche attive del lavoro - ANPAL; 
  Visto, in particolare, il comma 13 dell'art. 4 del  citato  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 che espressamente  prevede  che
«ANPAL subentra nella  titolarita'  delle  azioni  di  Italia  Lavoro
S.p.a. ed il suo presidente ne diviene  amministratore  unico,  senza
diritto a  compensi,  con  contestuale  decadenza  del  Consiglio  di
amministrazione di Italia Lavoro S.p.a. 
  Nei successivi trenta giorni, Italia Lavoro S.p.a. adotta il  nuovo
statuto, che prevede forme  di  controllo  da  parte  ANPAL  tali  da
assicurare la funzione di struttura in house di Italia Lavoro S.p.a.,
ed e' soggetto all'approvazione del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e  delle
finanze»; 
  Vista la legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017 - 2019», e in particolare l'art.  1,
comma 595, che dispone il  cambio  di  denominazione  della  societa'
Italia Lavoro S.p.a. in «ANPAL Servizi S.p.a.»; 
  Considerato  che  ANPAL  Servizi  S.p.a.  supporta  l'ANPAL   nella
realizzazione delle politiche attive del lavoro a favore  di  persone
in cerca di occupazione; nel rafforzamento dei servizi per  l'impiego
a favore  delle  fasce  particolarmente  svantaggiate  nonche'  nella
ricollocazione dei disoccupati; 
  Considerato che ANPAL esercita il ruolo di coordinamento della rete
dei  servizi  per  le  politiche  del  lavoro,  nel  rispetto   delle
competenze  costituzionalmente  riconosciute  alle  Regioni  e   alle
Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del  predetto  decreto
legislativo n. 150/2015; 
  Visto il decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2015,   n.   125   recante
«Disposizioni urgenti in materia di enti  territoriali.  Disposizioni
per garantire la  continuita'  dei  dispositivi  di  sicurezza  e  di
controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del  Servizio
sanitario  nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e  di
emissioni industriali»; 
  Visto l'art. 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017,  n.  2015,
con il quale, allo scopo di completare la transizione  in  capo  alle
regioni delle competenze gestionali in materia  di  politiche  attive
del  lavoro  esercitate  attraverso  i  centri  per  l'impiego  e  di
consolidarne l'attivita' a supporto  della  riforma  delle  politiche
attive del lavoro di cui al decreto legislativo n. 150 del  2015,  e'
stato  previsto  il  trasferimento   del   personale   delle   citta'
metropolitane e  delle  province  in  servizio  preso  i  centri  per
l'impiego alle dipendenze della relativa  regione  o  dell'agenzia  o
ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego; 
  Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con  legge
di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» ed, in particolare,
l'art.  12,  comma   3,   recante   «Disposizioni   finanziarie   per
l'attuazione del programma di Reddito di cittadinanza»; 
  Vista l'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5  giugno
2003, n. 131, sancita dalla Conferenza  Stato-Regioni,  nella  seduta
del  17  aprile  2019  relativamente  al   Piano   straordinario   di
potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche  attive  del
lavoro; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  90,  recante
«Completamento  della  riforma  della  struttura  dello   Stato,   in
attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31  dicembre  2009,  n.
196»; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  93,  recante
«Riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del  bilancio  e  il
potenziamento della funzione del bilancio  di  cassa,  in  attuazione
dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
  Vista la legge 30  dicembre  2018,  n.  145  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  2018,  n.  29,  recante
«Riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del  bilancio  e  il
potenziamento della funzione del bilancio  di  cassa,  in  attuazione
dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31
dicembre 2018 (Gazzetta Ufficiale - Serie  generale  n.  302  del  31
dicembre  2018  -  Supplemento  ordinario  n.  63)   concernente   la
«Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare  relative
al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario  2019  e
per il triennio 2019-2021» e, in particolare, la Tabella 4; 
  Considerato che, nella tabella 4  dello  stato  di  previsione  del
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  per  l'esercizio
finanziario 2019, le risorse stanziate quale contributo statale  alle
spese di funzionamento dei centri per l'impiego  sono  appostate  sul
capitolo 1232 «Contributo alle spese di funzionamento dei centri  per
l'impiego» - missione 26 (Politiche per il lavoro) -  Programma  10 -
Azione -  «Promozione  e  realizzazione  di   interventi   a   favore
dell'inserimento lavorativo  e  della  formazione  professionale  dei
lavoratori  svolta  dall'ANPAL»   di   competenza   del   Centro   di
responsabilita' amministrativa 2 - Segretariato generale; 
  Considerato che con decreto del Ministro dell'economia e finanze n.
99648 del 23 maggio 2019 registrato dalla Corte dei conti al  n.  807
del 3 giugno 2019, e con decreto del Ragioniere generale dello  Stato
n. 172840 del 27 giugno 2019 registrato dalla Corte dei conti  al  n.
933  del  28  giugno  2019,  sono  state  apportate   le   variazioni
amministrative in  termini  di  competenza  e  cassa  sui  competenti
capitoli di bilancio di questo Ministero  in  attuazione  del  citato
decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  coordinato  con  legge  di
conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante  «Disposizioni  urgenti  in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» ed  in  particolare
sul capitolo 1232 p.g. 1 «Contributo alle  regioni  per  il  concorso
alle spese  di  funzionamento  dei  centri  per  l'impiego» -  e  sul
capitolo 2234 p.g. 1 «Contributo statale alle spese di  funzionamento
e ai costi generali di struttura di ANPAL Servizi  S.p.a.»,  missione
26 (politiche per il lavoro)  -  Programma  10 -  di  competenza  del
Centro di responsabilita' amministrativa 2 -  Segretariato  generale,
dello stato di previsione della spesa  del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali; 
  Ritenuto necessario procedere all'adozione del Piano  straordinario
di potenziamento dei centri per l'impiego e  delle  politiche  attive
del lavoro; 
  Ritenuto necessario procedere, altresi', al riparto  delle  risorse
previste per l'attuazione del predetto Piano straordinario; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle
                     politiche attive del lavoro 
 
  1. E' adottato il Piano straordinario di potenziamento  dei  centri
per  l'impiego  e  delle  politiche  attive  del   lavoro,   di   cui
all'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto, approvato come da  intesa  dalla  Conferenza  Stato-Regioni,
nella seduta del 17 aprile 2019, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131. 
  2. Il Piano di cui al comma 1 costituisce l'atto di  programmazione
e gestione nazionale per l'attuazione del programma  del  Reddito  di
cittadinanza e individua le risorse  destinate  allo  sviluppo  degli
interventi e dei servizi necessari. 
  3. Il Piano ha durata triennale ed e' aggiornato annualmente. 
                               Art. 2 
 
 
                               Risorse 
 
  1. Le complessive risorse, afferenti all'attuazione  del  Piano  di
cui all'art. 1, sono cosi' individuate: 
    a) risorse di cui all'art. 1, comma 258, della legge 30  dicembre
2018, n. 145, come modificato dall'art.  12,  comma  8,  lettera  b),
punto 1) del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  coordinato
con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26: 
      anno 2019 euro 467.200.000,00; 
      anno 2020 euro 403.100.000,00. 
      Le risorse sopra indicate sono  ripartite  alle  regioni  sulla
base dei criteri previsti dall'allegato  1  del  Piano  straordinario
denominato «Riparto alle regioni  e  PA  delle  unita'  di  personale
previste dall'art. 1, comma 258, della legge  30  dicembre  2018,  n.
145». 
      Il piano di  ripartizione  alle  regioni  delle  risorse  sopra
evidenziate e' allegato alla tabella B del presente  decreto  di  cui
costituisce parte integrante; 
    b) risorse aggiuntive di cui all'art. 12,  comma  3,  del  citato
decreto-legge n. 4/2019, coordinato con legge di conversione 28 marzo
2019, n. 26: 
      anno 2019 euro 150.000.000,00  (di  cui  fino  a  80.000.000,00
destinati ad Anpal Servizi S.p.a. e euro 70.000.000,00  da  ripartire
alle regioni sulla base del criterio indicato  nella  tabella  1  del
Piano straordinario, denominata «Stima dei  fabbisogno  di  navigator
per  regione  e  provincia  di   residenza   dei   nuclei   familiari
potenzialmente beneficiari del reddito di cittadinanza»); 
      anno  2020  euro  130.000.000,00  destinate  ad  Anpal  Servizi
S.p.a.; 
      anno 2021 euro 50.000.000,00 destinate ad Anpal Servizi S.p.a. 
      Il piano di  ripartizione  alle  regioni  delle  risorse  sopra
evidenziate e' allegato alla tabella C del presente  decreto  di  cui
costituisce parte integrante; 
    c) risorse di cui al combinato disposto dell'art. 1,  comma  258,
4° periodo, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145  e  dell'art.  12,
comma 8,  lettera  b)  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
coordinato con  legge  di  conversione  28  marzo  2019,  n.  26,  da
ripartire sulla base del criterio di riparto previsto dall'allegato 1
del Piano denominato «Riparto alle  regioni  e  PA  delle  unita'  di
personale previste dall'art. 1, comma 258, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145»; 
      anno  2019  euro  120.000.000,00  (di  cui  80.000.000,00  sono
trasferiti secondo le modalita' previste dal successivo art. 3, comma
3); 
      anno 2020 e successivi euro 160.000.000,00. 
      Il piano di  ripartizione  alle  regioni  delle  risorse  sopra
evidenziate e' allegato alla tabella D del presente  decreto  di  cui
costituisce parte integrante; 
    d) risorse aggiuntive di cui all'art. 12, comma 3-bis, del citato
decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  coordinato  con  legge  di
conversione 28 marzo 2019, n. 26: 
      anno 2020 euro 120.000.000,00; 
      anno 2021 e successivi euro 304.000.000,00. 
      Le risorse dell'anno 2020 sono  ripartite  alle  regioni  sulla
base dei criteri previsti dalla tabella 1 del Piano denominata «Stima
dei fabbisogno di navigator per regione e provincia di residenza  dei
nuclei  familiari   potenzialmente   beneficiari   del   reddito   di
cittadinanza». 
      Le risorse dell'anno 2021 sono ripartite alle regioni per  euro
240.000.000,00 sulla base dei criteri previsti dalla  tabella  1  del
Piano denominata «Stima dei fabbisogno di  navigator  per  regione  e
provincia  di   residenza   dei   nuclei   familiari   potenzialmente
beneficiari del reddito di cittadinanza». 
    Le restanti risorse pari  a  euro  64.000.000,00  sono  ripartite
sulla  base  dei  criteri  previsti   dall'allegato   1   del   Piano
straordinario denominato «Riparto alle regioni e PA delle  unita'  di
personale previste dall'art. 1, comma 258, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145». 
  Il  piano  di  ripartizione  alle  regioni  delle   risorse   sopra
evidenziate e' allegato alla tabella E del presente  decreto  di  cui
costituisce parte integrante. 
                               Art. 3 
 
 
                            Trasferimenti 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 2,  punto  a),  sono  trasferite  dal
competente  Centro  di  responsabilita'  Segretariato  generale   del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  con  le  seguenti
modalita': 
    per l'anno 2019 il 50% delle risorse  e'  erogato  all'esito  del
perfezionamento del presente decreto ministeriale. 
  La rimanente quota e' trasferita  dietro  richiesta  della  regione
corredata  da  apposita  attestazione  circa  l'avvenuto  utilizzo  o
l'impegno giuridicamente vincolante, ai sensi e per le  finalita'  di
cui all'art. 2, punto a) del presente  decreto,  delle  risorse  gia'
anticipate  e  destinate  per  i  piani   di   potenziamento,   anche
infrastrutturale, dei Centri per l'impiego. 
  Il piano di ripartizione alle  regioni  per  l'anno  2019  di  euro
467.200.000,00 e' allegato alla tabella B 1 del presente  decreto  di
cui costituisce parte integrante; 
    per l'anno  2020  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, all'esito della ricezione  della  documentazione  attestante
l'effettivo utilizzo o l'impegno giuridicamente vincolante  di  tutte
le risorse gia' erogate per l'anno 2019, con  apposito  provvedimento
procede al  trasferimento  delle  risorse  pari  a  complessivi  euro
403.100.000,00. 
  Le predette risorse sono trasferite  alle  singole  regioni  previa
presentazione di apposita documentazione, giuridicamente  vincolante,
attestante le  specifiche  spese  connesse  al  potenziamento,  anche
infrastrutturale, dei centri per l'impiego. 
  2. Le risorse di cui all'art. 2,  punto  b),  sono  trasferite  dal
competente  Centro  di  responsabilita'  Segretariato  generale   del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  con  le  seguenti
modalita': 
    euro 70.000.000,00 per l'anno 2019, sono trasferite alle  regioni
all'esito dell'avvenuta stipula delle convenzioni previste  dall'art.
12, comma  3,  del  citato  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
coordinato con legge di conversione 28 marzo  2019,  n.  26,  tra  le
regioni e Anpal Servizi S.p.a. che  avra'  cura  di  trasmetterle  al
Ministero; 
    euro 68.000.000,00 per  l'anno  2019  sono  trasferite  ad  ANPAL
Servizi S.p.a. all'esito del perfezionamento del presente atto. 
  3. Le risorse di cui all'art. 2,  punto  c),  sono  trasferite  dal
competente  Centro  di  responsabilita'  Segretariato  generale   del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  con  le  seguenti
modalita': 
    per le risorse dell'anno 2019 si procede  a  erogare  un  importo
pari a complessivi euro 80.000.000,00 all'esito  del  perfezionamento
del presente atto. 
  Le rimanenti risorse  sono  trasferite  all'esito  della  ricezione
delle attestazioni da parte delle  singole  regioni  delle  eventuali
ulteriori spese sostenute. 
  Il  piano  di  ripartizione  alle  regioni  delle   risorse   sopra
evidenziate e' allegato alla tabella D 1 del presente decreto di  cui
costituisce parte integrante. 
  A decorrere dal 2020 le risorse sono trasferite dal  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali che provvedera' all'erogazione delle
quote spettanti alle regioni previa  presentazione,  da  parte  delle
medesime, di apposite richieste corredate da specifica  dichiarazione
che i lavoratori assunti in applicazione del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26,
risultino ancora nelle piante organiche degli enti medesimi. 
  Con successivo decreto del Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali saranno individuati modalita' e termini per la  trasmissione,
da  parte  delle  regioni,   della   documentazione   necessaria   al
trasferimento delle risorse. 
  4. Le risorse di cui all'art.  2,  punto  d),  saranno  trasferite,
proporzionalmente, con le modalita' definite con  successivo  decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
                               Art. 4 
 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Al fine di garantire  un  puntuale  monitoraggio  delle  risorse
assegnate ai sensi del presente  decreto,  le  regioni,  con  cadenza
trimestrale, comunicano ad ANPAL i dati necessari alla  realizzazione
di report dei flussi finanziari. Con la medesima cadenza trimestrale,
le regioni comunicano, altresi', le informazioni concernenti lo stato
di avanzamento delle  attivita'  e  delle  iniziative  intraprese  in
attuazione di quanto previsto dal Piano, con specifico riguardo  alla
garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto
il territorio nazionale. 
  2. Con cadenza trimestrale ANPAL Servizi  S.p.a.  produce  apposite
relazioni sullo stato di avanzamento  delle  attivita'  previste  dal
Piano. 
  3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2  sono  trasmesse  mediante
relazioni inviate al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,
con periodicita' semestrale, dal Presidente dell'ANPAL. 
                               Art. 5 
 
 
                      Compensazioni o conguagli 
 
  Con successivo provvedimento sono individuate  eventuali  forme  di
compensazione o conguaglio, relative alle risorse gia'  trasferite  e
non utilizzate o alle risorse ancora da trasferire di cui all'art.  2
del presente decreto. 
  Il presente decreto e' inviato agli Organi  di  controllo  per  gli
adempimenti di competenza e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  nonche'  nel  sito  istituzionale   del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
 
    Roma, 28 giugno 2019 
 
                                                 Il Ministro: Di Maio 
 

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2019 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1-2814 
La Redazione

Autore: La Redazione

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